In un giudizio volto ad accertare la qualità di portiere di un condominio in capo ad un soggetto, spetta a questi l'onere di provare la natura del lavoro, il rapporto di subordinazione e lo svolgimento delle attività accessorie tipiche della professione. Questo il principio affermato dalla sentenza Cassazione Sezione I, 13 novembre 2018, numero 29164.
La vicenda principiava con il ricorso di un soggetto che domandava al tribunale l'accertamento di un rapporto di portierato che lo stesso avrebbe svolto per un condominio a far data dal 1964 sino al 2003, anno di conclusione del rapporto lavorativo.
Si costituiva il condominio non contestando la sussistenza di un rapporto lavorativo, ma affermando come questo fosse unicamente un lavoro di pulizia e non anche di portineria, con un differente salario e inquadramento.
Il Tribunale, all'esito del processo, respingeva la domanda della ricorrente non ritenendola provata. Il giudizio approdava quindi in grado di appello, ma il giudice del riesame - all'esito dell'esame testimoniale del precedente amministratore di condominio (ritenuto scarsamente attendibile)- confermava il rigetto della domanda attorea.
A parere della Corte d'Appello, difatti, il lavoratore aveva mancato di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che era il presupposto sulla base del quale si fondavano tutte le sue pretese. Il ricorrente, stante la duplice soccombenza, agiva in Cassazione depositando un ricorso incentrato su due motivi di diritto.
In prima battuta egli rilevava come la Corte d'appello avesse basato la propria decisione anche sulle testimonianze fornite dall'ex amministratore, giudicato scarsamente attendibile in ragione di alcuni contrasti avvenuti con i condomini che avevano infine portato alla revoca del suo mandato.
Il secondo motivo di ricorso, invece, era basato su un vizio di cui all'articolo 360 numero 4 C.p.c., ossia la nullità della sentenza per violazione di norme di legge, per avere asseritamente la Corte d'Appello violato o errato nell'applicare l'articolo 10 lettera c) del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del 28/02/1974, omettendo di accertare la sussistenza di "attività accessorie" proprie del lavoro di portiere.
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza numero 29164 del 13 novembre 2018, rigettava integralmente il ricorso proposto. In merito al primo motivo di ricorso, infatti, la Corte premetteva che le dichiarazioni testimoniali fossero effettivamente provenienti da un soggetto scarsamente attendibile in quanto precedente amministratore del condominio convenuto e non imparziale nei confronti di questo in ragione di alcune liti culminate con la sua sostituzione e aggiungeva che "su tale premessa la decisione impugnata si sottrae alle critiche che con il motivo in esame le vengono mosse, posto che, come più volte affermato da questa Corte, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione…) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti …)".
Tali elementi, secondo la Corte, erano stati correttamente valutati dal giudice di merito che aveva effettuato la propria valutazione ammettendo la predetta testimonianza.
Il secondo motivo di diritto, invece, veniva rigettato perché l'onere della prova sulle attività accessorie che avrebbe svolto il lavoratore (accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari) era incombente sullo stesso.
La mancata prova di tali attività, quindi, aveva portato correttamente al rigetto della domanda da parte della Corte d'Appello.