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La costruzione di un pergolato a lamelle frangisole retrattile rientra fra gli interventi di edilizia libera

La costruzione di un pergolato lamellare non costituisce nuovo volume o superficie.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Il Consiglio di Stato (vedi sentenza in allegato) dà ragione al proprietario di un pergolato in metallo con copertura a lamelle orientabili realizzato in regime di edilizia libera, in quanto il manufatto non comporta nuovo volume (è aperto su tutti i lati), né modifica la sagoma dell'edificio e la destinazione d'uso dello spazio, ed è facilmente amovibile.

Glossario dell'edilizia libera. I dubbi interpretativi in tema di tettoie e pensiline

Il manufatto. Quanto realizzato dal proprietario dinanzi al portone carrabile, rientra nei manufatti facilmente amovibili pur se ancorati stabilmente al suolo; si tratta in particolare di un pergolato con struttura in metallo, aperto su tutti i lati e con copertura a lamelle in alluminio frangisole, orientabili e apribili a farfalla elettricamente.

La struttura consente di ombreggiare e lasciar filtrare in maniera modulabile la luce solare sfruttando le diverse inclinazioni delle lamelle; ma garantisce anche un riparo dalle intemperie e una perfetta tenuta all'acqua laddove le lamelle vengono chiuse totalmente.

Vengono realizzate in alluminio al fine di resistere a lungo agli agenti atmosferici e garantire durata nel tempo e assoluta mancanza di interventi manutentivi.

Il fatto. In virtù di quanto realizzato, il proprietario si vede recapitare un provvedimento di ingiunzione alla demolizione da parte della Polizia Locale, in quanto l'opera risulterebbe realizzata in assenza di titolo edilizio, data la sua conformazione e consistenza che la configura quale tettoia per posti auto (che supera i limiti di superficie di 20 mq. previsti dalla L.R. 19/2009, art. 16, lett. k)), con struttura portante in metallo.

Il proprietario presentava ricorso affermando che la struttura non era soggetta a SCIA in quanto realizzabile in regime di edilizia libera, così come previsto dalla Legge Regionale 19/2009, art. 16, lett. a), a-bis) e o); il manufatto, infatti, come dichiarato dal proprietario, non determinava né volumi chiusi (essendo aperto su tutti i lati), né aumentava la superficie utile e rientrava fra gli elementi di arredo urbano (L.R. 19/2009, art. 6, co. 1, lett. o).

La sentenza. Il Consiglio di Stato denota che, date le caratteristiche tipologiche e funzionali, il manufatto in oggetto ricade nell'ambito dell'edilizia libera essendo identificabile quale mero elemento di arredo urbano destinato a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno.

Inoltre, al fine di qualificare il manufatto fra le opere soggette o meno al rilascio del titolo abilitativo, non è determinante la questione dell'ancoraggio al suolo in quanto ritenuto necessario, onde evitare che la struttura, sottoposta agli agenti atmosferici, possa arrecare danno alla privata e pubblica incolumità.

L'opera non può rientrare fra gli interventi di nuova costruzione, né tanto meno identificarsi quale organismo edilizio che comporta nuovo volume e/o superficie, data la sua conformazione di struttura aperta su tutti i lati; e né può inserirsi fra gli interventi di ristrutturazione edilizia in quanto non incide sulla "trasformazione dell'organismo edilizio", data la sua struttura in aste di alluminio motorizzate che non modificano l'originaria identità dell'immobile in muratura; tra l'altro, la sua copertura non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, data la conformazione a lamelle frangisole in alluminio retrattili che ricoprono esclusivamente la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e che assurgono alla funzione di migliorare la fruizione del cortile senza modificare la destinazione d'uso originaria.

In definitiva, la struttura in esame non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione.

La stessa va pertanto qualificata come arredo esterno che non necessita di preventivo controllo tecnico amministrativo (L.R. 19/2009 - Codice regionale dell'Edilizia, art. 16).

Edilizia libera. I Comuni non possono prevedere titoli abilitativi diversi da quelli previsti dal Glossario

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato del 17 maggio 2018
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