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Occupazione suolo pubblico: quando si deve pagare il Cosap?

La preesistenza dei manufatti che insistono sulla strada esclude il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche?
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 1444 del 29 dicembre 2021, ha fatto chiarezza sulla occupazione natura giuridica del Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e sulle condizioni al ricorrere delle quali esso è dovuto.

Come vedremo a breve, il caso ha riguardato il Comune di Torino che agiva contro un privato per il mancato pagamento del canone summenzionato. Soccombente in primo grado, l'ente proponeva appello per vedersi riconosciute le somme che, a sua parere, gli spettavano per la condotta del convenuto. Quando si deve pagare il Cosap per l'occupazione del suolo pubblico? Scopriamolo insieme.

Canone occupazione suolo pubblico: il caso

Come anticipato, il Comune di Torino adiva il Tribunale per vedersi riconosciuto il Cosap da parte del convenuto, il quale, a detta dell'ente, avrebbe occupato un'area pubblica.

Per la precisione, il Comune chiedeva il pagamento dell'importo di oltre 4mila euro a titolo di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017, in relazione all'intercapedine e alle due bocche di lupo (aperture di aerazione per locali interrati ricavate nelle pareti del locale) che insistevano sulla via pubblica; nello specifico, tali manufatti incidevano sul marciapiede antistante un fabbricato che era stato condominio fino a qualche anno prima.

Il convenuto si costituiva in giudizio asserendo che le aperture in contestazione erano risalenti nel tempo ed erano già esistenti prima che il marciapiede divenisse suolo pubblico perché, all'epoca dell'edificazione del condominio, la strada non esisteva ancora.

Alla luce di tali deduzioni, il tribunale torinese respingeva la domanda attorea. Contro la decisione veniva proposto appello, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni difensive.

Cosap: quando c'è occupazione del suolo pubblico?

Il caso sottoposto alla Corte di Appello di Torino (sentenza n. 1444 del 29 dicembre 2021) offre al collegio piemontese l'occasione per poter fornire un quadro generale sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosiddetto Cosap).

La Corte si interroga innanzitutto su cosa si debba intendere per occupazione di suolo pubblico al fine dell'integrarsi dei presupposti per l'applicazione del canone disciplinato dall'art. 63 del d. lgs. n. 446/1997.

In proposito si è espressa più volte la Corte di Cassazione, delineando un indirizzo interpretativo del tutto condivisibile. Il richiamo è, in particolare alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18037/2009, la quale ha precisato che: «Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo».

Secondo la Corte d'Appello di Torino, dunque, è evidente che, affinché sia integrata una situazione di occupazione di suolo pubblico, suscettibile di essere sottoposta al pagamento del canone, non è necessario un uso escludente ma è sufficiente un utilizzo speciale, più intenso, del suolo, che si deve ritenere integrato anche attraverso la realizzazione di intercapedini e bocche di lupo insistenti sul marciapiede, pure se esse non impediscano il transito.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, la situazione di fatto rappresentata dall'insistenza di un'intercapedine e due bocche di lupo sul marciapiede della via pubblica costituisce un'ipotesi di occupazione di suolo pubblico oggettivamente idonea a giustificare la richiesta di pagamento del Cosap da parte del proprietario Comune di Torino, rappresentando un uso più intenso, rispetto a quello della collettività, del sedime interessato.

Occupazione suolo pubblico per lavori condominiali

Preesistenza dei manufatti: va pagato il Cosap?

Posto che, nel caso sottoposto alla corte torinese, l'insistenza di un'intercapedine e due bocche di lupo sul marciapiede della via pubblica costituisce un'ipotesi di occupazione di suolo pubblico meritevole di essere sottoposta al regime del Cosap, va ora analizzata l'eccezione del convenuto secondo cui i manufatti preesistevano alla pubblica via.

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18037/09) ha precisato che «... il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui al d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Ne discende che, in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata la limitazione dell'uso pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell'area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico.

Infatti in tale ipotesi il protrarsi della occupazione, dopo l'acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell'applicazione del canone, se l'occupazione stessa non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa" (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 9868 del 28/04/2006).

Ciò premesso, va osservato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal d. lgs 15 dicembre 1997 n. 446 come modificato" dalla l. n.448 del 1998, art.31, "è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo…».

In sostanza, poiché il Cosap è un canone di natura dominicale e non una tassa, non appaiono giustificate deroghe al principio generale che vede il diritto di proprietà come assoluto, limitato solo dalla coesistenza di diritti reali sullo stesso bene a favore di terzi o dalla libera scelta del titolare del diritto di proprietà consistente nel riconoscimento a terzi di diritti di godimento sul bene.

Alla luce di ciò, è sempre necessario che il terzo che intenda esercitare un diritto reale limitato sul bene, o comunque goderne a titolo personale in modo genericamente limitativo per il proprietario, debba essere a ciò legittimato.

Non possono perciò avere rilevanza le mere situazioni di fatto preesistenti all'acquisto del diritto di proprietà in capo all'ente, se non inquadrabili nell'ambito di un diritto già esistente, acquisito o riconosciuto, e disciplinato contestualmente o successivamente alla cessione a favore dell'ente stesso.

In questi termini la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1611/2007, ha così stabilito: «In tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'acquisto da parte del Comune dell'area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell'aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell'edificio, non fa sorgere a carico del condominio l'obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell'esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell'obbligazione, costituito dall'occupazione del suolo pubblico».

E ancora: «il protrarsi della occupazione, dopo l'acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell'applicazione del canone, se l'occupazione stessa non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa (Cass. n. 9868/2006).

Nell'odierna vicenda il titolo che sottrae le opere alla imposizione è costituito, quanto meno, proprio dal fatto che il condominio ha già "pagato" L. 40 milioni per acquistare o mantenere il diritto alla occupazione, o addirittura la proprietà dell'area sulla quale insistono i manufatti».

Alla luce di ciò, per comprendere se il convenuto deve pagare il canone, occorre verificare non tanto se l'intercapedine e le bocche di lupo siano state realizzate prima della cessione del terreno poi divenuto pubblico, ma se emerga, dagli atti negoziali relativi alla cessione, il riconoscimento o l'attribuzione di diritti, reali o personali, al condominio e/o ai singoli condòmini da parte del Comune di Torino, contestuali o successivi all'acquisizione del diritto di proprietà in capo a sé.

Nulla di tutto ciò emerge dagli atti. In altre parole, il fabbricato ex condominio non ha pattuito con il Comune, al momento della cessione dell'area destinata ad uso pubblico e dietro corrispettivo, il diritto all'occupazione successiva e l'esclusione della debenza del Cosap, la quale esclusione non può derivare dalla preesistenza dell'utilizzo rispetto alla cessione, ma da una specifica contrattazione sul punto a valere per il futuro.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza in commento, accoglie l'impugnazione del Comune di Torino, stabilendo che ad essa spetta il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Cosap: quando si deve pagare?

In sintesi, possiamo affermare che la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 1444 del 29 dicembre 2021 in commento, ha espresso il seguente principio: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è dovuto anche quando i manufatti che insistono sul suolo pubblico sono preesistenti, a meno che non risulti, al momento dell'acquisto del suolo privato da parte dell'ente pubblico, un'espressa esenzione dal pagamento del detto canone.

COSAP griglie e intercapedini: confermato l'orientamento della Cassazione

Sentenza
Scarica App. Torino 29 dicembre 2021 n.1444
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