La vicenda. Il casus belli è quantomeno singolare.
L'assemblea delibera che chiunque - anche terzi non condomini - abbia l'intenzione di occupare uno spazio condominiale debba chiedere una preventiva autorizzazione nonché corrispondere un canone giornaliero di euro 50,00 per metro quadro, pena lo sgombero con addebito dei relativi costi.
La società conduttrice di un'unità immobiliare decide di posizionare alcuni dispenser pubblicitari, che vengono quindi rimossi, e il Condominio, verificato che la superficie occupata è pari a 2,40 metri quadri, intima il pagamento di un canone di euro 120,00 che moltiplicato per i giorni di occupazione ascende alla somma di euro 2.760,00.
Il Condominio ricorre, pertanto, al Tribunale affinché accerti l'illegittima occupazione e condanni la società conduttrice al pagamento dell'importo.
Quest'ultima si difende sostenendo, fra le varie eccezioni, di non essere stata convocata all'assemblea di modifica del regolamento né di aver ricevuto il relativo verbale; che la misurazione effettuata dall'amministratore non da certezza dei metri quadri effettivamente occupati, rendendo la somma richiesta non liquida né determinata; che la delibera debba essere annullata perché illegittima.
La sentenza. La controversia, di natura condominiale, incrocia la normativa in tema di locazioni abitative dettata dalla l. 392/1978, il cui art. 10, comma 2 prevede che il conduttore abbia diritto di intervenire in assemblea ove si discuta della modifica degli spazi comuni, ma senza diritto di voto.
Nel caso di specie, la società convenuta avrebbe dovuto prendervi parte per esprimere la propria opinione.
Continua [...]