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Il condominio è obbligato a pagare il COSAP (anche in caso di occupazione abusiva)

Cosap ed occupazione di spazi e aree pubbliche.
Dott.ssa Marta Jerovante Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

IL COSAP: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Ai sensi del comma 1 dell'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - come modificato dall'art. 31, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 -, «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».

I Comuni, in alternativa alla TOSAP, un'entrata di natura tributaria, possono dunque prevedere l'applicazione della COSAP - che si qualifica invece come un'entrata di natura patrimoniale - per l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti il suolo che appartengono al patrimonio comunale, nonché per l'occupazione di aree private sulle quali sussista un passaggio pubblico.

Griglie di areazione dei garage collocate su strada comunale e pagamento COSAP

L'occupazione segue alla richiesta e al successivo rilascio di un'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali; il provvedimento autorizzativo contiene l'indicazione della superficie occupata, del periodo e del tipo di occupazione (ad esempio, tende, passo carrabile, mercati, ambulanti senza posto fisso, ecc.).

Sul piano soggettivo, obbligato al pagamento del canone è il titolare dell'atto di concessione. La Suprema Cassazione pone, in relazione a tale profilo, alcune precisazioni.

Se manca la concessione dell'area non si paga la COSAP

Il caso Il Condominio impugnava un avviso di liquidazione del Comune, con il quale l'Ente aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche (consistente nell'apposizione di griglie e intercapedini lungo il perimetro dell'edificio condominiale).

Sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva accolto: il giudice dell'appello, nel confermare l'annullamento del provvedimento amministrativo, aveva negato che il Comune potesse pretendere alcunché in assenza di titolo autorizzativo: il pagamento del COSAP presuppone l'esistenza di una concessione, che nella specie non era stata rilasciata.

In altri termini, la Corte d'appello ha ritenuto che il canone non sia dovuto in assenza di autorizzazione e, quindi, in presenza di un'occupazione abusiva.

L'Ente locale, nel proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di seconde cure, ha al contrario rilevato che la concessione possa essere anche presunta, con il conseguente obbligo di versamento del canone anche nell'ipotesi di occupazione abusiva.

La decisione (Cass. civ., sez. II, ord. -4 maggio 2018, n. 10733: il COSAP come corrispettivo di una concessione La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune e rinviato la causa al Tribunale, prospettando come fondato il citato motivo di doglianza.

I giudici di legittimità hanno in primo luogo rammentato come il COSAP si connoti in maniera ontologicamente differente, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla TOSAP: il primo si configura come «corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva),dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici» e l'obbligo di versarlo discende non dalla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma dall'«utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo».

=> Il condominio non versa la Cosap perla proiezione di una mantovana su suolo pubblico

La Cassazione richiama un precedente analogo, nel quale un Condominio aveva sostituito una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio con delle griglie, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo: nel caso di specie si era affermata la sussistenza del presupposto applicativo del canone poiché il Condominio medesimo poteva in tal modo trarre dall'area interessata un'utilizzazione particolare (Cass. 18037/2009).

I giudici di legittimità hanno infine ribadito il consolidato principio - del quale la sentenza impugnata non ha evidentemente tenuto conto - secondo il quale deve negarsi la natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza del canone in questione (Cass., sez. un. (Ord.), n. 14864/2006. Conforme, sez. un. (Ord.), n. 12167/2003).

L'assenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione non preclude quindi l'esigibilità del COSAP, essendo il canone dovuto come corrispettivo di una concessione anche solo presunta, quale è appunto il caso di un'occupazione abusiva.

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