La vicenda. In tal vicenda il condominio impugnava la determinazione con cui il Comune di Roma aveva chiesto il pagamento delle somme, ivi indicate, a titolo di canone per la concessione di occupazione di suolo pubblico.
In particolare, con una serie di censure, tra loro connesse, il ricorrente prospettava i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per "palese abnormità ed ingiustizia" in quanto l'occupazione del suolo pubblica sarebbe avvenuta per l'apposizione di un ponteggio che si è resa necessaria, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, a causa dell'intervento di terzi e, precisamente, dei Vigili del Fuoco laddove il condominio avrebbe potuto rimuovere agevolmente le parti di cornicione pericolante e, quindi, mettere l'immobile in sicurezza senza collocare ponteggi; inoltre, secondo il condominio, la protrazione del tempo di occupazione del suolo pubblico sarebbe stata determinata dall'ingiustificata inerzia della Soprintendenza che, dopo tanto tempo, non aveva ancora individuato i criteri per procedere al rifacimento della facciata del palazzo, sottoposto a vincolo culturale, e, pertanto, non sarebbe imputabile alla parte ricorrente.
Infine, i primi trenta giorni di occupazione non dovevano essere calcolati ai sensi dell'art. 19 lettera o) della delibera comunale del 30/05/05.Costituendosi in giudizio, il condominio ha constatato la domanda del condomino.
Il ragionamento del TAR Lazio. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificate, merita accoglimento. Invero, secondo il giudicante, il provvedimento prescrittivo dei Vigili del Fuoco e la condotta tenuta dalla Soprintendenza non incidevano sul fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico ad opera del condominio ricorrente che legittimava exsé la richiesta di canone formulata dall'amministrazione comunale.
L'eventuale illegittimità di atti o comportamenti di altre amministrazioni od enti potrebbe, se del caso, essere censurata dal condominio nei confronti dei predetti attraverso le forme di tutela previste dall'ordinamento con le quali il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, potrà riversare a loro carico le sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivanti dal provvedimento impugnato.
Il computo della proiezione a terra delle mantovane, poi risultava coerente con il disposto della delibera di Consiglio Comunale secondo cui "il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrali o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore.
L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la proiezione al suolo".
Il ricorso, però, è, invece, fondato in riferimento alla censura in cui il canone non era dovuto per le "occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento".
Nella fattispecie l'apposizione del ponteggio si era resa necessaria a seguito del provvedimento con cui i Vigili del Fuoco avevano prescritto la realizzazione di opere idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità in relazione alla caduta di intonaci e cornicioni proveniente dal condominio ricorrente. Pertanto, la fattispecie in esame rientrava pienamente nella citata previsione dell'art. 19 della delibera comunale, trattandosi di occupazione necessaria per l'esecuzione di un intervento edilizio urgente. Ne consegue che la richiesta del canone per i primi trenta giorni è illegittima.
In conclusione, il Giudice amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | COSAP |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 19 Delibera Consiglio Comunale Roma 119/05 |
PROBLEMA | Il condominio impugnava la determinazione con cui il Comune di Roma aveva chiesto il pagamento delle somme a titolo di canone per la concessione di occupazione di suolo pubblico (opere richiesta dai Vigili del fuoco). |
LA SOLUZIONE | A far scattare il pagamento preteso dal Comune basta il fatto materiale dell'occupazione, che comprende anche la proiezione a terra delle mantovane sporgenti in alto in funzione anticaduta. Il condominio dovrà far causa alle amministrazioni se si ritiene danneggiato dalla burocrazia. Per il momento evita soltanto di pagare il primo mese perché l'intervento edilizio non era previsto. |
LA MASSIMA | Anche se sono stati i vigili del fuoco a imporre di montare i ponteggi per intervenire sull'intonaco a rischio crollo, il condominio paga la Cosap in quanto ciò che conta è l'occupazione del suolo pubblico che legittima il Comune a pretendere il versamento del canone. (Tar Lazio, sez. II, 11 gennaio 2019). |