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Avviso di mora che interrompe la prescrizione: quali caratteristiche?

Il Tribunale di Cosenza chiarisce le caratteristiche di un avviso di mora che interrompe la prescrizione.
Avv. Marco Borriello 

Secondo il codice civile, un credito si può estinguere per il decorso del tempo (Art. 2934 c.c.). Se, infatti, il creditore non avanza pretese verso il debitore per un certo periodo, questi potrà bloccarne ogni iniziativa futura in base all'istituto della prescrizione.

Sappiamo, però, che il titolare del diritto può interrompere questo effetto. Lo può fare attraverso una richiesta di pagamento, altrimenti definita avviso di mora, con la quale intima al debitore di adempiere alla propria prestazione. In questo modo, sebbene siano trascorsi alcuni anni, il termine per il decorso della prescrizione, normalmente decennale, ricomincerà a scorrere.

Bisogna, però, chiarire quali devono essere le caratteristiche di tale diffida. È importante farlo perché, se l'avviso di mora non idoneo allo scopo, inevitabilmente, non sarà nemmeno in grado di impedire l'estinzione del diritto.

A precisare questo aspetto, ci ha pensato la recente sentenza del Tribunale di Cosenza n. 608 del 28 marzo 2022. Non mi resta, perciò, che descrivere il caso concreto

Interruttiva prescrizione: caratteristiche e prova della consegna. Il caso concreto

La vicenda riguarda un vecchio credito, di natura bancaria, mai compiutamente adempiuto ed oggetto di un'ingiunzione di pagamento del 2006. Essa non era stata opposta e, quindi, si era consolidata.

In base a questo titolo esecutivo, dopo molti anni, la società cessionaria del credito agiva in recupero notificando ai fideiussori un atto di precetto nel 2020. Avverso quest'atto, i destinatari proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Cosenza.

L'azione de quo si fondava su varie eccezioni. Tra queste, spiccava quella relativa alla prescrizione del credito. Secondo la tesi degli opponenti, infatti, erano trascorsi più di dieci anni senza che gli stessi avessero ricevuto alcuna richiesta di pagamento.

La parte opposto si difendeva sul punto depositando un avviso di mora del 2011, ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto.

Per gli opponenti, invece, tale missiva non era rilevante visto che presentava delle contraddizioni tra la pretesa in essa contenuta e quella effettivamente dovuta.

Il Tribunale di Cosenza, al termine dell'istruttoria ha accolto l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, ha annullato l'atto di precetto, condannando la società convenuta al pagamento delle spese giudiziali.

Interruttiva prescrizione: quale forma e quando produce effetto?

Secondo la giurisprudenza, per invitare, formalmente, il debitore a saldare un credito, anche e non solo allo scopo di interrompere la prescrizione del diritto, è sufficiente una comunicazione scritta. Non c'è, quindi, una particolare formalità da rispettare.

Il creditore, perciò, deve solo esprimere la propria intenzione di ottenere quanto è in sua facoltà, ad esempio in forza di un contratto.

«L'atto di costituzione in mora, richiesto dall'art. 2943 c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto ad altra formalità che la scrittura ed è ravvisabile in qualsiasi scritto diretto al debitore e portato, comunque, a sua conoscenza, con il quale il creditore manifesti inequivocabilmente la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n° 9378/2002; 7181/1996; 7323/1994)».

Affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione, il titolare del credito deve inviare una richiesta di pagamento all'indirizzo, al domicilio o al luogo di lavoro del debitore. Giunto a tale destinazione, in quanto atto di natura ricettizia, esso si presumerà conosciuto dal destinatario «l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. n. 27412/2021)».

Infiltrazioni, prescrizione e onere della prova

Interruttiva prescrizione: quale contenuto minimo?

Nelle precedenti affermazioni giurisprudenziali, a proposito dell'interruzione della prescrizione, abbiamo avuto la conferma che la richiesta di pagamento al debitore non richiede delle particolari formalità. È sufficiente, infatti, che sia espressa per iscritto e che giunga all'indirizzo del destinatario.

Resta, quindi, da capire, quale deve essere il contenuto minimo dell'avviso di mora. Ciò allo scopo di evitare che questa comunicazione sia inidonea ad impedire l'estinzione del diritto per il decorso del tempo.

Ebbene, il Tribunale di Cosenza ha specificato che un'intimazione generica non rispetta un indispensabile requisito di quest'atto: esso deve contenere la richiesta di pagamento di un «non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore di uno specifico credito (Cass. n. 15714/2018; 15140/2021)».

Per questi motivi, se, ad esempio, l'intimazione di pagamento non chiarisce, effettivamente, il soggetto obbligato oppure contiene un ammontare superiore a quello richiesto nella successiva azione di recupero, non si può dire che abbia assolto al suo scopo. In tal caso, essa non sarà stata idonea ad interrompere la prescrizione.

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 28 marzo 2022 n. 608
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