I crediti riguardanti "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono nel termine di cinque anni, secondo quanto dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c.
È il caso del contratto di somministrazione, ad esempio di energia elettrica e gas, che è caratterizzato da prestazioni periodiche distinte ed autonome le une rispetto alle altre.
Come stabilito dalla Cassazione, il prezzo della somministrazione di energia pagata annualmente o a scadenze inferiori l'anno, configura una prestazione periodica e deve ritenersi inclusa nella previsione dell'art. 2948 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?
Secondo i principi generali, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere che, nel caso specifico della somministrazione di gas e luce, coincide con il momento in cui il fornitore può pretendere il pagamento ossia il momento in cui il credito diventa esigibile.
Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza n. 10936 del 29.12.2021, ha ribadito l'insegnamento della Cassazione secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla esigibilità del credito a meno che non sussistano cause di sospensione del termine tassativamente previste dalla legge.
In particolare, per il Tribunale di Milano, conformemente all'orientamento della Cassazione, ai fini della sospensione della prescrizione non rilevano gli impedimenti di fatto quale la mancata comunicazione dei consumi effettivi da parte del distributore.
Somministrazione di gas: Impedimento di fatto nella misurazione dei consumi e decorrenza prescrizione. LA VICENDA
Un Condominio agiva in giudizio nei confronti di una società nell'ambito del rapporto di somministrazione di gas chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato dalla predetta portato da una fattura ricevuta dal condominio nell'agosto 2017 relativa al periodo settembre 2011-aprile 2017.
In particolare, il Condominio contestava l'esorbitanza dei consumi ad esso addebitati rispetto a quelli effettivi, dovuti ad errori nella misurazionie del gas fruito, ed eccepiva comunque la prescrizione del credito relativa al periodo da settembre 2011 ad agosto 2012.
Si costituiva in giudizio la società di somministrazione del gas sostenendo l'esattezza degli addebiti e della rilevazione dei consumi, la tardività della eccezione di prescrizione avversaria e chiamava in causa un terzo, la società di distribuzione, al fine di essere tenuta indenne dal lucro cessante derivante dall'eventuale accertamento in giudizio di un credito di importo inferiore a quello vantato.
Si costituiva il terzo chiamato sostenendo che l'addebito con un'unica fattura per un periodo di somministrazione lungo (settembre 2011- aprile 2017) fosse dovuto ad un impedimento fattuale ossia dall'impossibilità di misurare il gas consumato nel periodo in questione a causa di un disallineamento dei sistemi di misurazione.
Pur tuttavia, al fine di ovviare a tale impedimento di fatto, la società di distribuzione sosteneva di aver inviato a luglio 2015 al venditore comunicazione dei consumi per il periodo settembre 2011-ottobre 2013 e per i periodi successivi, comunicazione dei consumi rettificati mediante l'invio di fatture di addebito degli oneri connessi ai maggiori consumi rilevati; oneri che vengono pagati dal venditore al distributore e successivamente addebitati dal venditore all'utente.
Sulla base di tali motivazioni la società di distribuzione sostenava che l'eventuale prescrizione del credito dovesse essere imputata all'inerzia della società di somministrazione.
Il punto della questione è dunque stabilire se un impedimento fattuale ossia la mancata comunicazione dei consumi effettivi di gas dalla società di distribuzione al venditore può incidere sulla esigibilità del credito e determinare una causa di sospensione della prescrizione.
Vediamo la decisione del Tribunale di Milano.
La mancata comunicazione dei consumi effettivi dal distributore al venditore non è causa di sospensione della prescrizione. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Per il Tribunale di Milano, il termine di prescrizione del credito non decorre dalla data in cui la società di somministrazione del gas ha ricevuto la comunicazione dei consumi ulteriori da parte della società di distribuzione ossia dal luglio 2015, ma dalla esigibilità del credito del corrispettivo, non rilevando quale causa di sospensione della prescrizione l'impedimento di fatto della misurazione del gas determinato dall'impossibilità di misurare i consumi nel periodo in questione.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, ai fini della decorrenza della prescrizione non rilevano gli impedimenti di fatto, ma solo l'inesigibilità giuridica legata alla pendenza di un termine o di una condizione. Ciò anche perché le cause di sospensione della prescrizione previste dalla legge sono tassative.
Il codice civile, infatti, prevede che in alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge, la prescrizione possa essere sospesa. La sospensione si riferisce ai casi che giustificano l'inerzia del titolare del diritto che ha omesso di esercitarlo.
Sussistendo una di queste cause di sospensione si verifica l'arresto della decorrenza della prescrizione che riprende a decorrere una volta che sia venuta meno la causa che ha determinato l'inerzia dell'esercizio del diritto.
Le cause di sospensione sono tassativamente previste dall'art. 2941 c.c. La prescrizione rimane sospesa in relazione ai rapporti tra le parti:
- tra i coniugi;
- tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 c.c. o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 387 c.c. per le azioni relative alla tutela;
- tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
- tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
- tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
- tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
In merito al carattere tassativo dei casi di sospensione stabiliti dalla legge, la dottrina ritiene ammissibili anche cause di sospensione non previste dal codice civile, purché consistenti in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, e non di mero fatto, all'esercizio del diritto.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'impossibilità di far valere il diritto, rilevante quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Nella specie, il Tribunale ha dichiarato prescritta la parte di credito relativa al periodo di somministrazione da settembre 2011 ad agosto 2012, in applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., a decorrere dall'invio della fattura nell'agosto 2017.
Non ha, pertanto, considerato quale fatto impeditivo della prescrizione l'impossibilità di misurare i consumi, essendo un mero ostacolo di fatto e non un impedimento giuridico.