#1 Inviato 29 Settembre, 2017 In relazione alla vostra esperienza, in un verbale per lavori straordinari (installazione ascensore), cosa non bisogna omettere per far fronte al "furbetto" di turno che non vuol pagare ? E dal punta di vista di un eventuale decreto ingiuntivo ? Ad esempio consigliabile specificare date scadenza rate già con relativo importo.... e cosa ? Grazie
#2 Inviato 29 Settembre, 2017 basta indicare che si approvano i lavori della ditta X per l'importo di € ............ specificando le modalità di pagamento e le relative scadenze delle quote da pagare.
#3 Inviato 29 Settembre, 2017 Ricordo che trattandosi molto probabilmente di installazione gravosa (art. 1121 cc) e oltretutto suscettibile di utilizzazione separata, ben potrebbero i dissenzienti non partecipare alla spesa (dichiarandolo espressamente) salvo poi ripensarci dopo qualche tempo, contribuendo al costo dell'opera e della relativa manutenzione. Detto questo, se invece non vi fossero dissenzienti "rinunciatari dichiarati", dal momento che una delibera assembleare è impegnativa per tutti, la cosa più importante da applicare è di far approvare la spesa indicando l'importo, la ripartizione e la rateizzazione (come indicato correttamente da Josefat). Dal momento in cui il preventivo e la relativa ripartizione sono approvati, costituendo apposito fondo per far fronte all'opera, la spesa diventa liquida ed esigibile, anche con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
#4 Inviato 29 Settembre, 2017 Per ripartizione si intende la tabella da usare? (Ed. mlm di proprietà)
#5 Inviato 29 Settembre, 2017 Nella delibera oltre a quanto già detto, aggiungerei ancora un particolare per rendere inoppugnabile la stessa, il criterio da adottare per la ripartizione della spesa che deve essere quello dell'art 1123 cc (per l'ascensore installato ex novo), fatto salvo accordi unanimi o convenzioni diverse; Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975 In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente. Nell'ipotesi invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino)
#6 Inviato 29 Settembre, 2017 Per ripartizione si intende la tabella da usare? (Ed. mlm di proprietà) oltre a quanto già detto nel post. 2, si potrebbe anche precisare nel verbale il tipo dii tabella da usare per la ripartizione della spesa, detta ripartizione verrà successivamente fatta dall'amministratore ed inviata a tutti i condomini. Non occorre altro da verbalizzare.
#7 Inviato 29 Settembre, 2017 Per ripartizione si intende la tabella da usare? (Ed. mlm di proprietà) Certo, mi riferisco alla ripartizione secondo tabella di proprietà