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Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

La decisione sull'impugnazione della delibera assembleare è pregiudiziale al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 
3 Ago, 2021

La giustizia italiana, si sa, non è delle più veloci. La macchina giudiziaria è lenta e farraginosa, intrappolata nelle pastoie di regole che rendono la procedura poco agile.

Alcune volte, però, lo stop del procedimento è dettato da ragioni incontrovertibili, cioè da motivi che giustificano (a volte obbligatoriamente, altre solo facoltativamente) il blocco del giudizio.

Gli istituti giuridici che danno voce a queste esigenze sono la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

Quasi inutile specificare che, mentre la sospensione e l'interruzione sono fasi "momentanee", superabili dalle parti che vogliono far ricominciare il giudizio, l'estinzione è una vicenda che pone fine al processo, magari perché non coltivato dalle parti, il cui disinteresse non giustifica la prosecuzione di un contenzioso che, evidentemente, non ha più importanza per attore e convenuto.

Se l'argomento t'interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funzionano la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo, con uno sguardo particolare alle vicende che possono interessare il condominio.

Sospensione del processo: definizione e tipologie

La sospensione del processo comporta un "arresto" del giudizio, dovuto alla necessità di risolvere questioni pregiudiziali alla definizione della causa.

La sospensione può essere di due tipi: necessaria o su istanza delle parti. Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione è necessaria quando «Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

Al contrario, ai sensi dell'art. 296 cod. proc. civ., «Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo». Si tratta della sospensione su istanza delle parti.

Con la sospensione il giudice fissa anche la data dell'udienza con la quale il processo proseguirà; in caso contrario, le parti sono tenute a chiedere la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza del processo sospeso, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa che ha comportato il fermo delle attività processuali.

Se la sospensione sia derivata da richiesta delle parti, l'istanza di fissazione dell'altra udienza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

Sospensione del processo nel caso di impugnazione della delibera

La Corte di Cassazione (sent. n. 2795/2005) ha stabilito in passato l'applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. (riguardante la sospensione necessaria del giudizio) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione della ripartizione delle spese condominiali e il giudizio di impugnazione di tale delibera.

In senso contrario le Sezioni Unite (Corte di cassazione, Sezioni Unite, 27 febbraio 2007, n. 4421), secondo cui la decisione sull'impugnazione della delibera assembleare non è pregiudiziale al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Va pertanto escluso che al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ex art. 63, co. 1 disp. att. cod. civ. sia consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 cod. civ., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Interruzione del processo: cause e effetti

A differenza della sospensione, in cui occorre una valutazione circa la pregiudizialità della questione da risolvere, l'interruzione del processo consegue a precisi e determinati eventi, sulla cui natura non è dato controvertere.

Per la precisione, giustificano l'interruzione del procedimento:

  1. la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio (cioè, la capacità d'agire) prima della costituzione;
  2. la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace;
  3. la morte o altro impedimento dell'avvocato.

Impugnazione delibera e conteggio termini: un esempio

Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità di stare in giudizio prima della costituzione, il processo è interrotto, a meno che non si costituiscano volontariamente o vengano citate in riassunzione le persone alle quali spetta di proseguirlo (ad esempio, gli eredi).

Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace, il processo viene interrotto a seguito della relativa dichiarazione in udienza o notifica alle parti ad opera del difensore, salvo, anche in questo caso, che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione delle persone legittimate a proseguirlo.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento. Al contrario, se l'evento colpisce il contumace, il processo si interrompe dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica.

Infine, in caso di morte o altro impedimento del difensore (come ad esempio la sua radiazione o sospensione), il processo si interrompe dal giorno dell'evento. Non costituiscono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Gli effetti dell'interruzione sono gli stessi della sospensione del processo. Durante questo periodo, non possono essere compiuti atti del procedimento; i termini in corso sono interrotti, e ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento del giudice.

Prosecuzione e riassunzione del processo interrotto

A seguito dell'interruzione, occorre che le parti interessate diano nuovo impulso al procedimento per la sua prosecuzione. Questa avviene con la costituzione in giudizio, nelle ordinarie forme, delle persone interessate (ad esempio, la costituzione degli eredi che subentrano alla defunta parte originaria).

Se non è stata fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante (art. 302 cod. proc. civ.).

Impugnazione della delibera, quando è il singolo condomino a difenderla

Se non avviene la prosecuzione del processo, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. Si parla in questi casi di riassunzione del processo (art. 303 cod. proc. civ.).

In caso di morte della parte processuale, il ricorso deve essere notificato entro un anno dalla morte, con notificazione che può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Interruzione del processo nel caso di cambio dell'amministratore

Secondo la Suprema Corte (ordin. 30 novembre 2020 n. 27302; ma in passato anche Cass., 17.3.1993, n. 3159; Cass., 20.2.1976, n. 572), nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, resta riferito al condominio.

Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

Anche secondo altra giurisprudenza (Cass., 23.12.1987, n. 9628), la cessazione dalla carica dell'amministratore non comporta la interruzione dei processi in corso, in quanto l'art. 299 c.p.c., nell'elencare gli eventi che danno luogo alla interruzione, non fa menzione della estinzione del potere rappresentativo, se non con la formula «cessazione di tale rappresentanza», ove l'attributo "tale" indica inequivocabilmente che si tratta non di ogni tipo di rappresentanza, ma solo di quello che nella norma è menzionato nelle parole precedenti, ossia la "rappresentanza legale".

Ne consegue che rimane fermo il principio che la cessazione dalla carica dell'amministratore che ha conferito il mandato ad litem non fa venire meno il potere del procuratore di proporre appello.

Estinzione del processo: motivi e conseguenze

Se la sospensione e l'interruzione determinano un "blocco" del processo, l'estinzione determina la sua fine.

Secondo il codice di procedura, sono cause di estinzione del processo civile:

  • la rinuncia agli atti, proposta da una o più parti e accettata senza riserve dalle altre parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
  • l'inattività delle parti, se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si è costituita entro i termini stabiliti.

    La legge stabilisce che se, dopo la costituzione, il giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, altrimenti il processo si estingue.

    Allo stesso modo il processo si estingue se, una volta riassunto, nessuna delle parti si sia costituita o se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

    Infine, il processo si estingue per inattività delle parti anche quando quella a cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi ha provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che sia autorizzato dalla legge a fissarlo in misura non inferiore a un mese né superiore a tre.

  • la mancata comparizione delle parti per due udienze successive (il famoso "309", riferito all'articolo del codice di procedura civile che lo contempla).

    Laddove invece sia solo l'attore costituito a non comparire, se alla prima udienza il convenuto non chiede che si proceda in assenza della controparte, il giudice fissa una nuova udienza.

    Se l'attore non compare neanche alla nuova udienza e il convenuto continua a non chiedere che si proceda in assenza dell'attore, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

L'estinzione del processo non estingue l'azione (cioè, il diritto vantato), ma rende soltanto inefficaci gli atti compiuti, ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e delle pronunce che regolano la competenza.

Ciò significa che, anche dopo l'estinzione del processo, la parte può nuovamente far valere il proprio diritto intraprendendo daccapo una nuova causa.

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