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Il divieto di rinominare l'amministratore revocato giudizialmente non è permanente

L'amministratore revocato potrà essere rieletto dall'assemblea ma non subito.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La revoca giudiziale (diretta) di un amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino: se l'amministratore non adempie all'obbligo di informare senza indugio l'assemblea dell'avvenuta ricezione di una citazione (ad esempio per la revisione per errore delle tabelle di proprietà) o provvedimento che abbia un contenuto esorbitante dalle proprie attribuzioni: in tal caso è tenuto pure al risarcimento di eventuali danni; se non rende il conto della gestione (quarto comma art. 1131 c.c; in caso di gravi irregolarità, meglio precisate all'interno del comma 12 dell'art. 1129 c.c.

Se emergono gravi irregolarità fiscali perpetrate dall'amministratore ai danni del condominio o in caso di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio, come prescritto all'amministratore dal comma 7 dell'art. 1129 c.c., i condomini, anche singolarmente, non possono rivolgersi subito all'autorità giudiziaria ma devono chiedere solo la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea ciascun condomino (quindi anche a chi non aveva inizialmente chiesto la convocazione dell'assemblea, ma ha votato in senso favorevole alla revoca dell'amministratore) può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Ma l'amministratore revocato può essere subito riletto? L'argomento è stato preso in esame dal Tribunale di Tempio Pausania (sentenza n. 126 del 16 febbraio 2024).

Amministratore revocato e divieto di rinominarlo temporaneo. Fatto e decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., due condomini convenivano in giudizio il condominio, chiedendo che fosse accertata l'invalidità della delibera assembleare avente ad oggetto la rielezione di dell'amministratore, in quanto adottata in violazione del comma 13 dell'art. 1129 c.c. e, in via subordinata, in quanto determinante una situazione di incompatibilità e conflitto di interessi.

A sostegno della domanda, i ricorrenti facevano presente che il nominato era stato revocato dalla sua carica di amministratore con sentenza della Corte d'Appello; tuttavia i ricorrenti notavano che, con la delibera impugnata, l'assemblea, oltre ad aver rinominato l'ex amministratore, gli aveva pure nuovamente affidato, tra l'altro, il servizio di giardinaggio.

Costituitosi, il condominio contestava tutto quanto sopra dedotto, chiedendo in via preliminare che fosse dichiarato tardivo il ricorso presentato dai ricorrenti per decadenza dei termini ex art. 1137 co. 2 c.c. e, in via principale, il rigetto del ricorso poiché infondato in punto di fatto e di diritto.

La causa è stata istruita documentalmente. Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice ha dato ragione al condominio.

Il Tribunale ha notato che, nel caso esaminato, a seguito della revoca dell'amministratore, la funzione di amministratore è stata esercitata per due annualità (esercizi relativi alle annate 2017/2018 e 2018/2019) da un altro soggetto, con la conseguenza che la rielezione avvenuta con la delibera impugnata è da considerare perfettamente legittima.

In virtù di tale principio, dunque, nel caso di specie non si configura alcuna invalidità della delibera impugnata, in quanto il nominato non è anche un condomino, dovendosi pertanto escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi relativamente alla delibera assunta dall'assemblea, non avendo quest'ultimo partecipato alla votazione assembleare.

In ogni caso il Tribunale ha precisato che l'appalto dell'attività di giardinaggio non risulta incompatibile con nessuno dei compiti che il codice attribuisce all'amministratore ex artt. 1129 e 1130 c.c.

Per lo stesso giudice sardo l'operato dell'amministratore rimane inevitabilmente soggetto al giudizio dell'assemblea condominiale (unico vero controllore dell'attività di detto professionista), la quale potrà decidere di non rinnovare alla scadenza il mandato affidatogli, o anche prima di tale data potrà deliberare la sua revoca.

Per la conferma dell'amministratore in carica serve la stessa maggioranza prevista per la nomina?

Considerazioni conclusive

Il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, ai sensi degli articoli 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa.

L'articolo 1129 c.c., comma 13 stabilisce che, in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

Il divieto di nomina dell'amministratore revocato dal tribunale è temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l'incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione (Cass. civ., sez. II, 02/02/2023, n. 3198).

Il divieto di nomina posto dal riformato articolo 1129 c.c., comma 13, funziona, in realtà, nei confronti dell'assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l'amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca).

Tuttavia, il comma 13 dell'articolo 1129 non incide sul tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell'amministratore di condominio, lasciando all'amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori (Cass. civ, sez. II, 28/10/2020, n. 23743).

Si ricorda che il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., non può essere impugnato in Cassazione ad eccezione della sola statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento. Infine si ricorda che una diversa tesi (minoritaria) ritiene perpetuo il divieto di nuova nomina.

Così è stata annullata la delibera di nomina dell'amministratore di società di amministrazione al cui interno dell'organico vi era il pregresso amministratore revocato giudizialmente (Trib. La Spezia 6 marzo 2020, n. 139).

Sentenza
Scarica Trib. Tempio Pausania 16 febbraio 2024 n. 126
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