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Per la conferma dell'amministratore in carica serve la stessa maggioranza prevista per la nomina?

Una recente sentenza del Tribunale di Cassino ritorna sulla questione del quorum necessario ai fini della validità della delibera con cui si conferma l'amministratore.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

È noto come la nomina dell'amministratore richieda un quorum che riporti un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (articolo 1136 c.c., secondo comma).

E per la conferma dell'amministratore in carica serve la stessa maggioranza? La disciplina condominiale indica il quorum deliberativo assembleare necessario per nominare l'amministratore, dall'altro, tuttavia, nulla dispone riguardo alla riconferma dell'amministratore.

La questione è stata recentemente affrontata dalla sentenza del Tribunale di Cassino n. 923 del 30 giugno 2022.

Conferma dell'amministratore in carica e maggioranza assembleare: la tesi minoritaria

Alla domanda sopra posta una sentenza del Tribunale di Roma ha dato risposta negativa. Nel caso in questione un condomino aveva impugnato la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale relativa alla nomina dell'amministratore.

Secondo il condomino la delibera in questione era invalida in quanto era stata adottata con la maggioranza semplice e senza la necessaria maggioranza prevista dall'art.1136 c.c., 4 comma.

Secondo il condominio convenuto invece la questione non aveva rilevanza sostanziale, in quanto era stata confermato l'amministratore uscente che comunque sarebbe rimasto in carica in prorogatio. Il Tribunale di Roma ha dato ragione al condominio, respingendo la domanda del condomino.

Secondo il Tribunale infatti si è trattato della semplice rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta.

Tale ipotesi secondo lo stesso giudice va inquadrata nella disciplina prevista dall'art: 1135 cc. il quale stabilisce che l'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore, disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi (Trib. Roma, sez. V, 15 maggio 2009 n. 10701).

Per questa tesi, quindi, la sola conferma dell'amministratore in carica richiederebbe la maggioranza ordinaria prevista dal terzo comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio).

In quest'ottica, quindi, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto e rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione e sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 1136 c.c.

La tesi opposta prevalente

Secondo il Tribunale di Cassino non vi sono dubbi sulla necessità che la delibera di conferma dell'amministratore in carica debba essere assunta con la maggioranza rafforzata di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c., sebbene il comma 4 si riferisca espressamente alla sola nomina o revoca dell'amministratore.

Tale convincimento troverebbe conferma nell'art. 1129 c.c., comma otto, che limita il mandato al termine dell'incarico al compimento dei soli atti indifferibili. Per questa opinione la c.d. "conferma" del mandato consiste nella rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina l'assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha sul punto evidenziato che la disposizione dell'art. 1136 c.c. comma quarto, la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore, trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali (Cass. civ., sez. II, 04/05/1994, n. 4269).

Lungo questa linea di pensiero il Tribunale di Avellino ha ribadito che l'art. 1136, comma 4, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno del 2013, laddove prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal comma 2, trova applicazione anche per la delibera di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato (Trib. Avellino 17 novembre 2017).

Più recentemente la tesi è stata confermata dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 4435 depositata il 21 marzo 2022.

Per lo stesso giudice, tenuto conto dell'identità di contenuto e di effetti giuridici fra la delibera di nomina e quella di conferma, e quindi della sostanziale equiparazione fra le due decisioni, deve ritenersi che, anche ai fini della conferma dell'amministratore in carica, sia necessaria una deliberazione adottata con la maggioranza qualificata prevista ex art. 1136 c.c., secondo comma, per come richiamata ex art. 1136 c.c., quarto comma.

In ogni caso il Tribunale ha ulteriormente rilevato come la conferma dell'amministratore in sede assembleare evidenzi una vera e propria manifestazione espressa di volontà dell'assemblea condominiale, cui deve ritenersi applicabile, proprio tenuto conto degli effetti e del contenuto che la decisione in oggetto andrà a determinare, la medesima maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore.

Sentenza
Scarica Trib. Cassino 30 giugno 2022 n. 923
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