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boss123

Maggioranza intervenuti vs maggioranza dei condomini

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mi ricolego a questo vecchio post per non aprirne un altro.

 

la questione continua a non essermi chiara

 

condominio di 11 famiglie, per un totale di 1000 millesimi

 

assemblea in seconda convocazione

 

QUORUM COSTITUTIVO:

 

per essere valida la convocazione ci devono essere: 1/3 dei condomini che rappresentino 1/3 del valore dell'edificio

 

quindi: su 11 devono presentarsi almeno in 4 e la somma dei loro millesimi deve essere almeno di 333.33

QUORUM DELIBERATIVO:

 

spese straordinarie: maggioranza degli intervenuti e 500 mill

 

quindi: vien da se che se i conti in sede di calcolo di quorum costitutivo sono ad esempio 450, non potrà mai passare la delibera di lavori straordinari perchè ne servono 500 di mill

 

se invece le cose van bene e son presenti 4 persone che rappresentano 600 mill (sempre come esempio) ... per la delibera devono esserci:

 

maggioranza intervenuti: quindi la maggioranza di 4, ossia 3 su 4

500 mill: quelle delle 3 persone d'accordo devono avere 500 mill totali

corretto?

 

perchè nelle tabelle riepilogative in rete ogni tanto trovo che per alcune delibere cè scritto MAGGIORANZA INTERVENUTI e per altre MAGGIORANZA DEI CONDOMINI ... E NON MI è CHIARO

esempio: (quorum deliberativi in seconda conv)

 

regolamento approvazioni e modifiche: maggioranza intervenuti + 500 mill

portierato soppressione o istituzione: maggioranza condomini + 667 mill

ps: vien da se che avendo "scoperto" danea i conti li fa il programma nella sezione assemblea, ma ho bisogno di capire le cose e non affidarmi sono alla macchina

perchè nelle tabelle riepilogative in rete ogni tanto trovo che per alcune delibere cè scritto MAGGIORANZA INTERVENUTI e per altre MAGGIORANZA DEI CONDOMINI ... E NON MI è CHIARO
Quello che hai detto è giusto, per le spese straordinarie di notevole entità è necessaria la maggioranza dei presenti rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm)

Se invece la spesa straordinaria non è spesa notevole sarà possibile approvare con la maggioranza minima, > delle teste presenti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile (333,33p mlm), nel dubbio è meglio approvare con il 2° c. art 1136 cc (500 mlm)

 

La differenza tra MAGGIORANZA INTERVENUTI - MAGGIORANZA DEI CONDOMINI

MAGGIORANZA INTERVENUTI significa la maggioranza dei condomini presenti in assemblea al momento del voto

MAGGIORANZA DEI CONDOMINI significa la maggioranza di tutti i condomini dello stabile, ossia nel vostro caso sono 11 per cui la maggioranza è 6.

 

p.s. non sono le famiglie che fanno i condomini, ma i proprietari, ossia e p.es. potrebbero essere 10 proprietari e 11 famiglie, ovvero un proprietario possiede due appartamenti ed uno lo affitta o lo cede ad un famigliare es. il figlio

perchè nelle tabelle riepilogative in rete ogni tanto trovo che per alcune delibere cè scritto MAGGIORANZA INTERVENUTI e per altre MAGGIORANZA DEI CONDOMINI ... E NON MI è CHIARO

Non devi guardare le tabelle in rete ma ti devi attenere a quanto disposto dal codice civile che riguardo alle maggioranze, negli art. 1117-ter e 1136 parla solo si PARTECIPANTI ed INTERVENUTI.

 

PARTECIPANTI = tutti gli aventi diritto di voto

INTERVENUTI = solo aventi diritto di voto presenti in assemblea, personalmente o tramite rappresentante.

 

Art. 1117-ter c.c

... i quattro quinti dei partecipantial condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni...

Art. 1136 c.c.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati...

riprendendo i due esempi:

 

adozione/modifiche regolamento condominio: maggioranza dei presenti i assemblea (intervenuti) che rappresentino' pero' almeno 500 millesimi

 

soppressione portierato: maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino pero' almeno 667 millesimi

ergo, le parole " maggioranza intervenuti" & "maggioranza condomini" che mi creavano confusione, si riferiscono sempre allo stesso valore (nel quorum deliberativo), ossia agli aventi diritto al voto presenti in assemblea, e non riferiti all'intero condominio

 

quindi, millesimi a parte che possono essere 334, 500, 667 , 1000 (totalità)

 

il calcolo per teste va fatto sempre sui presenti in assemblea (intevenuti o come li si vuol chiamare)

 

mentre la parola PARTECIPANTI la si ha in sede di calcolo del quorum costitutivo...

 

perchè giustamente per costituire l'assemblea il calcolo è fatto sui teste (partecipanti al condominio) e millessimi di tutti i proprietari

 

mentre per le delibere il calcolo per teste lo si ha sui presenti (che possono votare si / no / astenersi)

corretto?

Non è così difficile da comprendere, anche io agli inizi facevo confusione, per prima cosa è necessario valutare se c'è il quorum costitutivo, che si calcola sull'effettivo numero di condomini e relativi mlm rappresentanti da ognuno facendo una semplice somma, ovvero di quelli che hanno diritto di voto presenti anche per delega.

Il secondo criterio da rispettare per far si che le delibere siano valide va effettuato sul numero di intervenuti all'assemblea presenti anche per delega, e quì ci sono diversi quorum da verificare secondo il tipo di delibera da deliberare, spese ordinarie, spese straordinarie di notevole entità, innovazioni ecc ecc, vedi questa tabella;

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