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Amministratore: nomina e conferma pari sono

In entrambi i casi per indicare l'amministratore serve la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 4, c.c.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Perché l'assemblea condominiale possa validamente nominare l'amministratore serve la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma quattro, del Codice Civile, ossia il voto favorevole di tanti condòmini che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Anche ove si proceda alla conferma nell'incarico del medesimo amministratore si applicherà la stessa maggioranza.

La conferma o il rinnovo, infatti, altro non sono che delle ipotesi particolari di nomina dell'amministratore.

Per la conferma non si possono quindi applicare maggioranze inferiori, perché in tal caso la delibera sarebbe annullabile.

Occorre ribadire quanto sopra, visto che nella giurisprudenza di merito ci sono comunque delle decisioni di segno diverso, che individuano una differenza sostanziale tra le fattispecie della nomina e della conferma dell'amministratore condominiale e che ritengono quindi sufficiente nel primo caso la maggioranza semplice.

Al contrario, la posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto non è mai mutata e ritiene appunto che la conferma dell'amministratore uscente altro non sia che una particolare fattispecie di nomina. Ma vediamo più nel dettaglio la questione.

Nomina e conferma pari sono: il dato normativo.

Come è noto l'art. 1136, comma 4, c.c., nell'indicare una serie di deliberazioni che occorre adottare a maggioranza qualificata, indica espressamente la nomina e la revoca dell'amministratore.

Dal punto di vista normativo non vi sono altre disposizioni sul tema, eccezion fatta per l'art. 1135, comma 1, c.c., che, nell'indicare le attribuzioni dell'assemblea, dispone che essa provvede alla conferma e alla determinazione della retribuzione dell'amministratore.

Certo, il fatto che il Legislatore abbia utilizzato una terminologia differente, "conferma" invece che "nomina", suscita qualche perplessità, ma si ritiene che non si possa andare oltre in via interpretativa.

Ma vediamo quali sono gli argomenti di quella giurisprudenza di merito che sostiene la tesi della validità della conferma dell''amministratore in carica con la maggioranza semplice.

Che cosa fare nel caso di pareggio per la nomina, conferma e revoca dell'amministratore.

La giurisprudenza di merito favorevole alla tesi della maggioranza semplice.

Come anticipato, una parte della giurisprudenza di merito sostiene che per la conferma dell'amministratore sia sufficiente la maggioranza semplice, ovvero un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (si vedano, ad esempio: Tribunale Palermo 29 gennaio 2015; Tribunale di Roma, 15 maggio 2009; Tribunale Pavia 23 maggio 1988).

Secondo questa giurisprudenza nomina e conferma sarebbero istituti antitetici e differenti.

La rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta sarebbe infatti disciplinata dall'art. 1135 c.c., il quale come detto prevede che l'assemblea provvede alla conferma dell'amministratore.

Quindi, per la sola conferma dell'amministratore in carica sarebbe sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal terzo comma dell'articolo 1136 c.c..

E questo perché per tutti gli oggetti per i quali il Legislatore ha omesso di precisare la maggioranza occorrente - come, appunto,. nel caso della conferma in carica dell'amministratore - si applica la maggioranza semplice.

La giurisprudenza di legittimità.

La giurisprudenza di merito che, al contrario, non distingue tra nomina e conferma, facendo sempre applicazione della disposizione di cui all'art. 1136, comma 4, c.c., ha dalla sua l'avallo della Suprema Corte.

Quest'ultima, infatti, in Cass. civ. n. 71/80 e, più di recente, in Cass. civ. n. 4269/94, ha chiarito che "la disposizione dell'art. 1136, comma quarto, c.c., la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato."

La conferma dell'amministratore di condominio: tesi a confronto

La riforma di cui alla legge n. 220/2012.

La giurisprudenza di merito in precedenza citata a sostegno della tesi della sufficienza della maggioranza semplice era sicuramente spinta dall'esigenza di garantire una maggiore stabilità al mandato attribuito all'amministratore, evitando che il diffuso fenomeno della scarsa partecipazione alle assemblee da parte dei condòmini e, quindi, della difficoltà di raggiungere quorum più elevati, si ripercuotesse negativamente sulla gestione del condominio.

Nella stessa direzione, come sappiamo, andava l'istituto della prorogatio, anch'esso di genesi giurisprudenziale, il quale tuttavia rendeva meno forte la figura dell'amministratore, comunque decaduto dall'incarico, non risolvendo quindi del tutto la preoccupazione di garantire maggiore stabilità alla guida del condominio.

Ma a questo problema, a parere di chi scrive, ha cercato di provvedere il Legislatore della riforma del 2012.

Il nuovo art. 1129, comma 10, c.c., stabilisce infatti che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

Anche su questa disposizione si sono registrate diverse interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito.

Senza voler approfondire in questa sede l'argomento e, anzi, riproponendosi di farlo prossimamente, ci si limita soltanto evidenziare come, sempre a parere di chi scrive, la disposizione de qua abbia introdotto un automatismo in base al quale l'incarico dell'amministratore condominiale si rinnova di anno in anno senza necessità di una nuova nomina e, ovviamente, fatto sempre salvo il diritto di revoca da parte dei condomini.

La predetta interpretazione del nuovo comma 10 e articolo 1129 c.c. consente evidentemente di assicurare maggiore stabilità alla figura dell'amministrazione e alla gestione del condominio, garantendo altresì il diritto nella maggioranza dei condòmini di sostituire in ogni tempo l'amministratore in carica con un nuovo soggetto.

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