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Amministratore che presenta dimissioni irrevocabili può essere rinominato?

Dimissioni dell'amministratore, l'irrevocabilità non preclude una nuova nomina se quella viene ritrattata.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore di condominio può dimettersi. È tra le sue prerogative, in quanto mandatario, rinunciare all'incarico in corso di svolgimento.

La revoca non è l'unico strumento di recisione del vincolo contrattuale.

Rassegnare le dimissioni è atto irrevocabile? Una volta comunicato ai condòmini che si ha intenzione di non amministrare più quel condominio si può tornare sui propri passi?

Si badi: qui non si fa riferimento al caso del ritiro delle dimissioni, sempre possibile salvo che poi l'assemblea non decida di porre fine al rapporto. L'ipotesi che qui considereremo è quella del mantenimento dell'incarico in ragione della nuova nomina da parte dell'assemblea.

Ci scrive un nostro lettore: «Ciao amici di Condominioweb, sono Peppe! A gennaio il nostro amministratore ha scritto a tutti rassegnando le sue dimissioni e convocando l'assemblea che si è tenuta a febbraio.

In quell'occasione nonostante le dimissioni irrevocabili, in molti abbiamo insistito affinché ritrattasse e lo abbiamo rinominato. Non tutti, però, eravamo d'accordo.

Lui ha ceduto, accettando la carica, ma uno dei condòmini ha presentato istanza di mediazione.

La nomina è invalida, dice, perché non si può rinominare un amministratore che ha presentato dimissioni irrevocabili. A me pare che stia sbagliando e voi che ne pensate?»

Ha ragione il sig. Peppe, l'impugnante ha preso un abbaglio. Abbastanza grosso, sempre che il regolamento (ma sarebbe forse il primo caso) non prevede un qualcosa del genere.

Da non perdere: Possiamo respingere le dimissioni dell'amministratore di condominio?

Dimissioni amministratore, effetti

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, ossia una comunicazione che proviene da una sola parte e che ha i propri effetti al momento della conoscenza dell'altra.

Poiché il rapporto amministratore-condominio è un rapporto di mandato, un contratto tra due parti, le dimissioni altro non sono che una forma di recesso unilaterale dal contratto.

La rinuncia al mandato (cui bisogna fare riferimento in ragione del rimando alle norme su questo contratto contenuta nell'art.1129 c.c.) è disciplinata dall'art. 1727 c.c. che recita:

«Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario».

In ambito condominiale, visto l'obbligo di proseguire nell'incarico posto in capo all'amministratore cessato dall'incarico per gli atti urgenti (art. 1129, ottavo comma, c.c.) è difficile poter ipotizzare un danno, a meno che il danno non derivi proprio dall'inadempimento a questo obbligo.

Assemblea per la nomina e rinomina amministratore dimissionario

L'irrevocabilità delle dimissioni è una formula di stile per comunicare la definitività della decisione. Posizione definitiva non vuol dire irretrattabile, o almeno non produce effetti preclusivi.

Detta più semplicemente, il cambio d'idea è sempre possibile.

Chiaramente se l'amministratore cambia idea, ma l'assemblea nomina un altro mandatario, quel mutamento di posizione resta vano. Le dimissioni (rinuncia al mandato) producono effetto dal momento della loro ricezione, fermi restando gli obblighi di legge.

Allo stesso modo se l'assemblea insiste per la nomina, ma l'amministratore rimane fermo nel proprio intento, allora la nuova nomina non avrà alcun valore.

Dimissioni amministratore senza nuova nomina

Diverso il caso del, ci si passi il termine, ricongiungimento. Se assemblea e amministratore decidono di proseguire nel rapporto di collaborazione nulla osta, salvo specifiche (ed improbabili) norme regolamentari che vietino la nuova nomina di un soggetto dimissionario.

Impugnazione delibera nomina amministratore dimissionario, è possibile?

Impugnare una delibera assembleare è sempre possibile, ma farlo "per sport" può essere rovinoso, esistendo le condanne aggravate per temerarietà della lite.

Forse il vicino del nostro lettore ha fatto confusione tra amministratore dimissionario e amministratore revocato dall'Autorità Giudiziaria.

L'art. 1129, tredicesimo comma, c.c. specifica che «in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato».

In questo caso l'amministratore non può essere rinominato.

Tra l'altro secondo la più recente giurisprudenza solamente in relazione al primo anno di gestione seguente il provvedimento di revoca giudiziale.

In tal senso è stato detto che «l'infelice formulazione legislativa dell'art. 1129\13 lascia ampio spazio all'interpretazione dell'avverbio "nuovamente" tanto da non potersi ritenere escluso il significato di nomina dello stesso amministratore preclusa solo:….."immediatamente dopo la revoca", vale a dire soltanto nell'esercizio successivo, e non sine die, in quanto tale interpretazione appare maggiormente aderente alla attuale volontà assembleare di reintegrare nelle funzioni l'amministratore (...) ed al principio di autonomia assembleare in materia condominiale.» (Trib. Trieste 28 gennaio 2020 n. 82)

La revoca giudiziale, si converrà, è cosa completamente differente dalle dimissioni irrevocabili: chi si dimette può ritirare quell'atto, anche su sollecitazione della controparte, del suo cliente in questo caso. In nessun caso, dunque, la sola ritrattazione delle dimissioni cui segue la rinomina da parte dell'assemblea possono rappresentare motivi ideone a giustificare l'impugnazione di una delibera.

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