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Conferma dell'amministratore di condominio: quale maggioranza?

È necessaria la maggioranza qualificata per la conferma dell'amministratore già in carica?
Avv. Eliana Messineo 
25 Gen, 2023

Le deliberazioni che concernono la nomina e revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. ossia con la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

La norma parla di "nomina" e di "revoca" dell'amministratore senza nulla stabilire in merito alla diversa ipotesi della "conferma" dell'amministratore già in carica, dopo la scadenza del mandato.

Considerato il vuoto normativo in materia, pertanto, la giurisprudenza ha cercato di fornire adeguata risposta all'interrogativo.

Sul punto della maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore già in carica, si è pertanto aperto un interessante dibattito che ha dato vita ad orientamenti contrastanti.

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Messina, n. 847 del 2022, nel decidere il caso portato dinanzi alla propria cognizione, si è uniformata all'orientamento maggioritario e prevalente, secondo cui la maggioranza qualificata prevista per la nomina e la revoca dell'amministratore va applicata anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato.

Conferma dell'amministratore a maggioranza. La tesi minoritaria

Sebbene la tesi secondo cui per la conferma dell'amministratore occorra la maggioranza qualificata sia maggioritaria e prevalente, non sono mancate in giurisprudenza teorie contrarie, di cui pure la Corte d'Appello, con la sentenza in esame, dà conto.

Secondo le pronunce emesse dal Tribunale di Roma, sent. 15 maggio 2009 n. 10701, dal Tribunale di Bologna 17 settembre 2009 nonché dal Tribunale di Palermo, 23 gennaio 2015, con la conferma dell'amministratore l'assemblea consolida un rapporto intuitus personae già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni. Conseguentemente, la maggioranza per la conferma dell'amministratore è quella semplice dell'articolo 1136 secondo e terzo comma, ossia quella per convocazione.

Secondo tale indirizzo minoritario, dunque, la rielezione dell'amministratore nella carica precedentemente ricoperta, può essere deliberata con voti favorevoli che rappresentano almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Sulla scorta di siffatta minoritaria giurisprudenza di merito, si pone altro orientamento secondo cui la domanda di annullamento della deliberazione condominiale di conferma dell'amministratore per insussistenza del quorum richiesto dalla legge (maggioranza qualificata) sostanzierebbe un paradosso giuridico perché l'amministratore deve comunque intendersi prorogato nelle funzioni, non ammettendo la legge che il condominio ne resti privo.

In tal senso, la Corte di Appello di Venezia che con sentenza del 14.01.2015, ha così statuito: "invero, ex art.1129 comma decimo c.c., così come riformato, il rinnovo dell'amministratore è, per così dire automatico, essendo prevista la permanenza in carica dell'amministratore condominiale, per il caso in cui per qualsiasi motivo, non venga nominato altro soggetto, o non venga riconfermato l'incarico a quello attuale, con conseguente conferma dell'istituto della prorogatio".

La conferma dell'Amministratore

In altre parole, secondo tale ultima tesi, come ben spiegato dalla Corte territoriale con la pronuncia in esame, anche se l'assemblea non raggiunge la maggioranza né per la conferma né per la revoca, l'amministratore rimane in carica proseguendo la sua attività in regime di prorogatio imperii ossia fino alla nomina di un amministratore, da parte dell'assemblea o dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo l'art. 1129 comma 10 c.c., infatti, il rinnovo dell'amministratore è automatico rimanendo l'amministratore uscente in carica fino al momento della effettiva sostituzione.

Maggioranza richiesta per la conferma dell'amministratore di condominio

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, per la conferma dell'amministratore di condominio è richiesta la stessa maggioranza qualificata prevista per la nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti all'assemblea che rappresenti la metà del valore dell'edificio.

In tal senso, di recente, si è espresso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4435 del 2022 secondo cui la disposizione dell'art. 1136 comma quarto cod. civ. - la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma - è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore, trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali.

Ancora, di recente, Tribunale di Cassino, sent. n. 923 del 30 giugno 2022, che così ha statuito: "Non vi sono, dubbi, invero, sulla necessità che la delibera di conferma dell'amministratore in carica debba essere assunta con la maggioranza rafforzata di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c., sebbene il comma 4 si riferisca espressamente alla sola nomina o revoca dell'amministratore.

A tal fine, è importante richiamare l'art. 1129, co. 8 c.c., che limita il mandato al termine dell'incarico al compimento dei soli atti indifferibili.

Da ciò consegue che la c.d. "conferma" del mandato consiste nella rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina l'assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina".

La delibera di riconferma viene equiparata sostanzialmente ad una nuova nomina quanto agli effetti (Tribunale di Roma n. 11487 del 2020)

Secondo l'univoco ordinamento di legittimità, risalente nel tempo, (Cass. sent. n. 4269/1994, Cass. sent. 5 gennaio 1980 n. 71; Cass. sent. 29 luglio 1978, n. 3797), "la disposizione dell'art. 1136 comma quarto cod. civ. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al secondo comma è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato".

Con la pronuncia in esame, la Corte d'Appello di Messina, ha rigettato l'appello proposto dal Condominio e confermata la sentenza del Tribunale con la quale veniva annullata la delibera assembleare relativa alla conferma dell'amministratore in quanto erroneamente adottata a maggioranza ordinaria (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio) essendo necessaria la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, V co. c.p.c. (maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno la metà del valore dell'edificio):

La Corte territoriale, pertanto, con la sentenza in esame, ha inteso dare continuità all'orientamento giurisprudenziale maggioritario ribadendo la necessità della maggioranza qualificata anche per la "rielezione" dell'amministratore già in carica sull'assunto che la "conferma" altro non è che una nuova nomina nonché sul presupposto logico che la deliberazione di "conferma" ha effetti giuridici eguali alla deliberazione di "nomina" differendo solo per essere presente in caso di conferma, la circostanza della continuità del rapporto fiduciario, ovviamente assente in caso di nomina per la prima volta.

Sentenza
Scarica App. Messina 21 dicembre 2022 n. 847
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