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Il curatore speciale dopo la Riforma Cartabia

Se per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, il terzo che intende agire contro un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'art. 65 disp. att. c.c. precisa che quando per qualsiasi causa manca il rappresentante legale del condominio, chi intende iniziare o proseguire una lite contro di questo, "può" richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite".

Scopo pratico della norma è evidentemente quello di rendere più facile e comoda a terzi (come le pubbliche amministrazioni, le ditte fornitrici, le società di appalto, le banche, i soggetti danneggiati da beni comuni o offesi per rovina e deterioramento dagli stessi) la chiamata in giudizio del condominio.

Questo discorso interessa particolarmente il supercondominio nell'ambito del quale la rappresentanza non spetta agli amministratori dei singoli condomini, bensì all'amministratore unico, oppure, in mancanza di questo, al curatore speciale.

Chi può chiedere la nomina del curatore speciale?

È discusso se legittimati alla proposizione della istanza in commento siano solo i terzi o anche i condomini - perché, ad esempio, decisi ad intraprendere una lite contro il condominio.

La giurisprudenza ha escluso la necessità della nomina di un curatore speciale del condominio ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'amministratore, potendo l'assemblea di condominio esercitare liberamente i propri diritti, revocando l'amministratore e nominandone un altro (GIP Napoli, 16 febbraio 2011). La nomina quindi è nell'interesse di un terzo.

Si tenga presente, però, che l'iniziativa per la nomina del curatore in questione è lasciata alla discrezionalità del terzo (la norma infatti si limita precisare "può richiedere"), il quale potrebbe azionare il giudizio citando singolarmente i condomini, rinunciando alla facoltà di convenire nella lite una sola persona, fino a che ciò a lui torni comodo o fino a che i condomini non si decidano a nominare un loro legale rappresentante (al contempo, la legittimazione passiva del curatore speciale non menoma il potere di ciascun condomino di resistere individualmente).

Ambito di applicazione dell'articolo 65 disp. att. c.c.

La norma in esame contempla ogni ipotesi di mancanza dell'amministratore ("per qualsiasi causa"), sicché la nomina del predetto curatore potrebbe avvenire, in prima battuta nell'ipotesi in cui l'amministratore, inizialmente nominato, sia successivamente venuto meno (per morte, per perdita della capacità di agire, per sospensione della delibera di nomina in forza dell'art. 1137 c.c., mentre negli altri casi di scadenza dell'incarico dovrebbe operare il regime della prorogatio).

In secondo luogo l'art. 65 trova applicazione nell'ipotesi in cui il condominio non abbia ab origine provveduto a tale nomina in sede assembleare (e nessuno dei condomini si sia rivolto al giudice per tale incombente).

Funzione del curatore speciale

Come è stato precisato lo scopo dell'art. 65 disp. att. c.c. è certamente quello di assicurare la rappresentanza processuale ad un ente (il condominio) privo dell'organo abilitato a rappresentarlo in giudizio e destinato a esaurire la sua funzione nell'ambito del processo per il quale la nomina viene fatta.

Il curatore speciale contemplato dall'art. 65 disp. att. c.c. - che può essere tanto un condomino quanto un soggetto estraneo al condominio - è addetto esclusivamente alla gestione della lite; in pratica, il compito del curatore speciale è quello di costituirsi in giudizio e difendere il condominio, previa convocazione dell'assemblea per informarla della causa e per nominare, se del caso, un amministratore che eventualmente prenderà il suo posto.

L'eventuale omissione nella convocazione dell'assemblea non produce alcun effetto sul piano processuale, dovendosi il contraddittorio considerare in ogni caso correttamente instaurato: si porrà, semmai, un problema di responsabilità del curatore speciale inadempiente.

Da quanto sopra si può comprendere come la figura contemplata dall'art 65 disp. att. c.c. differisca dall'amministratore nominato dal giudice ex art. 1129 c.c. Infatti la nomina dell'amministratore giudiziario è diretta ad assicurare al condominio composto da un numero di condomini superiore a otto l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge.

Il provvedimento di nomina, quindi, è espressione di una funzione che ha per scopo di supplire od integrare, con l'intervento attivo dell'autorità giudiziaria, la manchevolezza dell'attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi.

Il compenso

Per quanto sopra, la richiesta volta al pagamento di quanto spettantegli per l'incarico svolto, dovrà essere avanzata, in prima luogo all'assemblea dei condomini e, poi, in caso di conflitto, al giudice competente per valore per la relativa determinazione e condanna (il tutto, nella sede contenziosa, escludendo ogni ipotesi di volontaria giurisdizione).

La controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale del condominio, nominato ai sensi dell'art. 65 disp. att. c.c. e dell'art. 80 c.p.c., rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l'ufficio che lo ha nominato (Cass. civ., sez. II, 26/10/2005, n. 20679).

Supercondominio: se non c'è l'amministratore, si nomina il curatore speciale

Il procedimento di nomina dopo la Riforma Cartabia

Dopo la riforma Cartabia il nuovo articolo 80 c.p.c. stabilisce che l'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.

Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

In quanto provvedimento camerale di volontaria giurisdizione, la nomina può essere in ogni tempo modificata o revocata, ed è soggetta al reclamo delle parti o del pubblico ministero, nel termine perentorio di dieci giorni fissato dalla legge, con la conseguenza che acquista efficacia quando sia trascorso detto termine senza che sia stato proposto reclamo.

Detta disciplina manifestamente non appare in contrasto con l'art. 23 della Cost., stante la non obbligatorietà della prestazione a cui il curatore può sottrarsi mediante la ricusazione dell'incarico.

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