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Crollo del balcone: il condominio è responsabile

Il condominio, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché essi non rechino danno ad alcuno.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3579 del 23 agosto 2023, ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio per il danno derivante dal crollo di un muro del balcone posto al terzo piano dell'edificio, che finiva per danneggiare irrimediabilmente la costosa autovettura dell'attore regolarmente parcheggiata in strada. Analizziamo la vicenda.

Crollo del balcone: fatto e decisione

Il proprietario di una costosa automobile di lusso conveniva in giudizio il condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura a seguito del crollo di un muro del balcone posto al terzo piano del fabbricato.

Il condominio si costituiva in giudizio eccependo la propria estraneità a ogni forma di responsabilità: a detta della compagine, infatti, il crollo della parete era imputabile alle fortissime ed intense raffiche di vento nonché alle abbondanti piogge verificatesi nei giorni precedenti e nello stesso giorno dell'evento, eventi naturalistici di portata eccezionale tali da far sussumere l'evento de qua nell'ipotesi di caso fortuito, elemento che escludeva qualsiasi responsabilità del condominio.

In ogni caso, il condominio convenuto chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale accertamento di responsabilità.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3579 del 23 agosto 2023 in commento, ha ritenuto fondata la responsabilità del condominio.

È cosa nota, infatti, che ai sensi dell'art. 2051 c.c. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Si tratta di una speciale forma di responsabilità extracontrattuale, basata sull'attribuzione oggettiva del danno al soggetto che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Nel caso di specie, la responsabilità del condominio è risultata evidente: l'intera istruttoria confermava il crollo del muro e il conseguente danno patito dall'attore.

Difatti, la responsabilità ex art 2051 c.c. necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; essa prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.

Il convenuto condominio non ha provato che l'evento lesivo sia stato provocato da un fatto che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità ed eccezionalità.

Responsabilità condominiale e caso fortuito determinato dal condomino

Secondo il Tribunale di Napoli, le generiche contestazioni della domanda attorea circa la responsabilità del crollo del muro dovuta alle condizioni meteorologiche (pioggia abbondante e forti raffiche di vento) verificatesi nei giorni precedenti l'evento non hanno trovato riscontro probatorio puntuale e concreto.

Crollo del balcone: considerazioni conclusive

La sentenza del tribunale partenopeo appare ineccepibile e in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

Secondo la Corte di Cassazione (ex multis, Cass., 27/03/2020, n. 7580), «la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno».

In merito al regime della prova, è altrettanto pacifico che grava sull'attore l'onere di dimostrare soltanto l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o anche dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità ed eccezionalità (così Cass., 17/01/2020, n. 858).

Il condominio, dunque, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali beni e servizi non rechino danni ad alcuno e risponde pertanto, in base all'art. 2051 c.c., dei danni dalle dette cose arrecati, anche se tali pregiudizi siano imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo.

La responsabilità del condominio è esclusa, dunque, solo se il danno è imputabile al caso fortuito (che, per essere tale, deve poi avere carattere di imprevedibilità e di incontrollabilità), inteso come fatto esterno idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno venutosi a creare (in questo senso Cass., 12/03/2020, n. 7044).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 23 agosto 2023 n. 3579
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