Vai al contenuto
boss123

Dissociazione da votazione assemblea - responsabilità civili in caso di danno

Partecipa al forum, invia un quesito

mi è sempre girata per la testa una domanda:

 

in un palazzo si devono fare dei lavori, diciamo non urgentissimi ma lo potrebbero diventare, cosi da poter mettere in sicurezza il palazzo da eventuale cadute di calcinacci o altro

 

vi propongo i casi:

 

1) la maggioranza non approva, la minoranza si

 

è possibile "pararsi il sedere" facendo verbalizzare i nomi di coloro che erano d'accordo nel fare i lavori, in modo tale che se succede un guaio i problemi giudiziari ed economici vengano addebitati a coloro che hanno votato no o non si son presentati in assemblea?

 

2) la maggioranza vota di si, ma comunque alla fine solo un paio versano la propria quota , rendendo impossibili fare i lavoro o proseguirli.. stessa domanda del punto 1: se io ho pagato posso essere esentato da eventuali problemi?

ritengo che la legge debba essere piu "personale", il condominio non è un ente unitario ma è formato dai comportanti e volontà dei vari condomini, e l'amm.ore piu' di tanto non puo' fare (la cassazione dice che non è obbligatorio fare i lavori ma mettere in sicurezza il palazzo al massimo delimitando il transito.... ma di fatto la cosa non sempre è possibile e si sa...)

 

non ritengo corretto che amm.ore e condomini "virtuosi" debbano essere trascinati nel barato a causa di persone che non sanno gestirsi le finanze o non vengono in assemblea o votano NO per partito preso

 

a questi e solo a questi dovrebbero essere addossati i risvolti negativi del loro comportamento...

Chi riceve un danno ha diritto al risarcimento ma a stabilirlo è il giudice, non l'assemblea condominiale.

Chi riceve un danno ha diritto al risarcimento ma a stabilirlo è il giudice, non l'assemblea condominiale.

no, non sto dicendo questo

 

ma se uno riceve il danno e il giudice chiama in causa il condominio, questi (per me) ha il diritto di presentare copia del verbale dove si evincono i nomi di coloro che volevano fare i lavori

e di coloro che non hanno voluto, poichè solamente a causa loro si è creato un impasse che ha generato il problema

 

se non si parte da questi principi legali, diventa tutto una buffonata, gente che spende i soldi per auto e moto e non per i lavori condominiali, tanto poi l'eventuale danno per lavori non effettuati verrà addossato a tutti..non lo trovo corretto

All'ultimo convegno giuridico svoltosi a Roma il 20/10 e organizzato da ANACI, si è parlato molto della responsabilità dei condòmini in caso di inerzia decisionale. Un affermato penalista ha avuto l'ardire di affermare che ultimamente, e capita sempre più spesso, i giudici di merito tendono a colpevolizzare molto più che in passato i condòmini che abbiano impedito la messa in sicurezza delle parti comuni, trasferendo su di loro la responsabilità penale che originariamente è in capo all'amministratore in quanto custode delle parti comuni stesse. Un Magistrato civilista (A. Scarpa) ha confermato che sia i condòmini che l'amministratore (ebbene sì ... anche lui) in casi estremi possono chiedere l'intervento del giudice ex art. 1105 cc per IMPORRE lavori non procrastinabili.

 

Se l'amministratore non è stato in grado per 2 o 3 assemblee di far approvare lavori necessari, ancorchè urgenti ma bisognosi di soldini per realizzarli, non gli si possono attribuire responsabilità penali, a patto che almeno abbia fatto in modo di evitare crolli (transennando la zona per esempio e/o nell'impossibilità apponendo un cartello di pericolo).

 

Quindi concordo con boss123 su tutto ciò che ha affermato al post #1 fermo restando che, purtroppo, bisogna sempre attendere la sentenza di merito.

quello che non mi va è proprio il dover sperare nel giudice di turno

 

dovrebbero aggiungere un comma ad un articolo dove si recita che i danni a cosa e persone derivanti dal dissenso o diniego di alcuni condomini a fare i lavori, nonchè l'assenza alle assemblee o il non corrispondere le quote per tali lavori, causerà un giudizio di responsabilità penale e civile in capo a questi'ultimi

 

io amm.ore e condomino "virtuoso" i miracoli non li posso fare quindi vorrei dormire tra 10 cuscini e anche bello comodo, non sperando nel magistrato di turno.. anche perchè avendo parenti avvocati e ti dico come lavorano alcuni pm domani fai le valigie e scappi

All'ultimo convegno giuridico svoltosi a Roma il 20/10 e organizzato da ANACI, si è parlato molto della responsabilità dei condòmini in caso di inerzia decisionale. Un affermato penalista ha avuto l'ardire di affermare che ultimamente, e capita sempre più spesso, i giudici di merito tendono a colpevolizzare molto più che in passato i condòmini che abbiano impedito la messa in sicurezza delle parti comuni, trasferendo su di loro la responsabilità penale che originariamente è in capo all'amministratore in quanto custode delle parti comuni stesse. Un Magistrato civilista (A. Scarpa) ha confermato che sia i condòmini che l'amministratore (ebbene sì ... anche lui) in casi estremi possono chiedere l'intervento del giudice ex art. 1105 cc per IMPORRE lavori non procrastinabili.

 

Se l'amministratore non è stato in grado per 2 o 3 assemblee di far approvare lavori necessari, ancorchè urgenti ma bisognosi di soldini per realizzarli, non gli si possono attribuire responsabilità penali, a patto che almeno abbia fatto in modo di evitare crolli (transennando la zona per esempio e/o nell'impossibilità apponendo un cartello di pericolo).

 

Quindi concordo con boss123 su tutto ciò che ha affermato al post #1 fermo restando che, purtroppo, bisogna sempre attendere la sentenza di merito.

--link_rimosso--

 

altro caso simile: ascensore regolarmente manutenzionato (quindi cè un contratto con una ditta di manutenzione) e revisionato (quindi si assolve l'obbligo ogni 2 anni per il controllo obbligatorio per legge)

 

se succede un problema (non parlo di un caso per il quale l'amm.ore è stato piu' volte avvertito) ma un causo a se, E' MAI POSSIBILE che per il giudice di turno

 

"Nemmeno la presenza di una ditta incaricata della manutenzione libera l'amm.ore, in quanto il bene «resta nella sfera di disponibilità e controllo» di quest'ultimo

e questo conserva comunque «il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazione di pericolo che possano insorgere»

ma siamo seri? mando la ditta, mando il controllo ogni 2 anni e il magistrato mi dice che è comunque colpa mia e io devo pregare che l'assicurazione non si appigli a chissa cosa per non pagare?

 

la mia colpa è se non mando la ditta, se non mando il controllo ogni 2 anni..se dopo (diciamo) 3/4 segnalazioni me ne frego e non chiamo la ditta (la quale puo' comunque benissimo essere contattata dai condomini tra l'altro)

 

veramente con le leggi di oggi conviene cambiare lavoro. Scusate lo sfogo (simile all'altro post, ma vorrei e mi piacerebbe lavorare bene come gia faccio restandomene bene ben sicuro da risarcimenti, e condanne varie) e invece no, ti tocca sempre sperare che quando il telefono suona non si la procura che si è ben inventata di tirarti in ballo nonostante tu: faccia le assemblee, faccia i controlli ecc...

Condivido, sottoscrivo in toto ed aggiungo : se tutto fosse codificato e non si desse adito ad interpretazioni, non ci sarebbero tanti azzeccagarbugli e giudici umorali.

Partecipa al forum, invia un quesito

×