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torment86

Polizza condominiale danni verso terzi

Buonasera,

vi chiedo un parere in relazione ad un sinistro che mi ha coinvolto all'interno degli spazi condominiali e all'ambito di applicazione della polizza condominiale.

 

Mi stavo recando a buttare la spazzatura nei bidoni condominiali: poco dopo aver aperto la porta  (cd. tagliafuoco, che comporta un totale isolamento visivo) che collega l'edificio condominiale alla zona dei parcheggi sotteranei (comunicante con la zona deputata alla raccolta dei rifiuti), una macchina, a mio parere a velocità eccessiva vista la zona di transito, non si avvedeva dell'apertura della suddetta porta, e collideva con essa, causando danni alla porta e alla sua vettura. colpendo la porta aperta parzialmente nella parte più esterna. Va evidenziato che la zona su cui insiste tale porta è particolarmente stretta, circostanza che suggerirebbe per chi la percorre di procedere con estrema cautela, atteso che tale soggetto ha piena visuale della presenza di eventuali ostacoli, diversamente dai soggetti che provengono dal condominio e si trovano ad aprire la porta.

Ho denunciato all’amministratore il sinistro, in quanto il condominio dispone di una polizza assicurativa che comprende la resp. Civile per danni verso terzi di cui riporto due passaggi:

 

Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Danni d'acqua La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione vale anche per Ia responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora I'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Relativamente alla garanzia Danni d'acqua sono compresi solo i danneggiamenti a cose verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato. Resta convenuto che per questa garanzia il pagamento dell'indennizzo, Iiquidato a termini di polizza, verrà effettuato con detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a quello riportato in polizza.

 

Art. 4.4 - Fabbricati in condominio Se I'assicurazione è stipulata da un condominio per I'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se I'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

 

Atteso che nel frattempo la controparte del sinistro ha avanzato informalmente nei miei confronti una richiesta di risarcimento danni per i danni causati alla macchina, secondo il vostro parere la polizza in oggetto tutela anche una fattispecie come quella che si è verificata?

 

Modificato da torment86
torment86 dice:

Buonasera,

vi chiedo un parere in relazione ad un sinistro che mi ha coinvolto all'interno degli spazi condominiali e all'ambito di applicazione della polizza condominiale.

 

Mi stavo recando a buttare la spazzatura nei bidoni condominiali: poco dopo aver aperto la porta  (cd. tagliafuoco, che comporta un totale isolamento visivo) che collega l'edificio condominiale alla zona dei parcheggi sotteranei (comunicante con la zona deputata alla raccolta dei rifiuti), una macchina, a mio parere a velocità eccessiva vista la zona di transito, non si avvedeva dell'apertura della suddetta porta, e collideva con essa, causando danni alla porta e alla sua vettura. colpendo la porta aperta parzialmente nella parte più esterna. Va evidenziato che la zona su cui insiste tale porta è particolarmente stretta, circostanza che suggerirebbe per chi la percorre di procedere con estrema cautela, atteso che tale soggetto ha piena visuale della presenza di eventuali ostacoli, diversamente dai soggetti che provengono dal condominio e si trovano ad aprire la porta.

Ho denunciato all’amministratore il sinistro, in quanto il condominio dispone di una polizza assicurativa che comprende la resp. Civile per danni verso terzi di cui riporto due passaggi:

 

Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Danni d'acqua La Società si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione vale anche per Ia responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora I'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Relativamente alla garanzia Danni d'acqua sono compresi solo i danneggiamenti a cose verificatisi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato. Resta convenuto che per questa garanzia il pagamento dell'indennizzo, Iiquidato a termini di polizza, verrà effettuato con detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a quello riportato in polizza.

 

Art. 4.4 - Fabbricati in condominio Se I'assicurazione è stipulata da un condominio per I'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se I'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

 

Atteso che nel frattempo la controparte del sinistro ha avanzato informalmente nei miei confronti una richiesta di risarcimento danni per i danni causati alla macchina, secondo il vostro parere la polizza in oggetto tutela anche una fattispecie come quella che si è verificata?

 

si parla di " responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini" e quindi direi di si, visto che i condomini sono considerati terzi tra loro e un condomino è stato responsabile (quindi è coperto dalla assicurazione) del danno causato ad un altro condomino (terzo).

per cui alla richiesta di risarcimento deve provvedere la assicurazione del fabbricato che copre la tua responsabilità.

l'amministratore deve aprire il sinistro con la compagnia di assicurazione e il perito incaricato verificherà e stabilirà il risarcimento (al netto di eventuali franchigie).

 

paul_cayard dice:

perito incaricato verificherà e stabilirà il risarcimento (al netto di eventuali franchigie).

oppure stabilirà che la colpa è dell'auto e rimborserà i danni alla porta condominiale...

Nei casi dubbi stabiliscono un concorso di colpa....  più la compagnia che non il perito.

Ripensandoci per i danni alla porta viene tirata in ballo la RCAuto del conducente.

Modificato da Giova-over
paul_cayard dice:

si parla di " responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini" e quindi direi di si, visto che i condomini sono considerati terzi tra loro e un condomino è stato responsabile (quindi è coperto dalla assicurazione) del danno causato ad un altro condomino (terzo).

per cui alla richiesta di risarcimento deve provvedere la assicurazione del fabbricato che copre la tua responsabilità.

l'amministratore deve aprire il sinistro con la compagnia di assicurazione e il perito incaricato verificherà e stabilirà il risarcimento (al netto di eventuali franchigie).

 

ti ringrazio per la risposta.

L'unica cosa che mi lascia perplesso è che la parte relativa all'oggetto parla di

torment86 dice:

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni

non vorrei che l'assicurazione condominiale provasse a sostenere che il fatto verificatosi in concreto non rientri nella nozione di fatto accidentale, essendo stato determinato dal concorso di due condotte.

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