Nel caso in cui si verifichi un sinistro in condominio, preliminarmente occorre individuare le cause dell'evento lesivo nonché accertare se il fatto si è verificato in una delle parti comuni dell'edificio poiché, essendo il Condominio onerato a provvedere alla loro gestione e manutenzione, risponde dei danni alle cose e alle persone in qualità di custode dei beni e dei servizi comuni.
Si tratta della responsabilità per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Il Condominio custode potrà, dunque, andare esente da responsabilità qualora fornisca la prova liberatoria del caso fortuito ossia del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, assolutamente imprevedibile ed eccezionale.
La giurisprudenza, in diverse occasioni, si è domandata in che termini la condotta colposa della vittima possa valere ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode posto che, certamente può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione del risarcimento dei danni a carico del danneggiante, ma nella cornice normativa dell'art. 2051 c.c., tale condotta, ai fini dell'integrazione del fortuito, deve presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Sulla questione si è soffermata di recente la Corte d'Appello di Catanzaro (sent. n. 596 del 15 maggio 2023) che, a fronte della eccepita colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo occorso ad un condomino nel percorrere le gradinate dello stabile condominiale, ha ritenuto esclusivamente responsabile, ex art. 2051 c.c., il Condominio, non risultando prova della negligenza e dell'imprevedibilità della condotta del condòmino danneggiato.
Responsabilità del condominio per caduta su sostanza liquida in scala
Un condomino, conveniva in giudizio il Condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione dell'incidente occorso mentre passeggiava nei luoghi adiacenti la propria abitazione estiva, allorquando nel percorrere una delle gradinate del caseggiato, era scivolato su una sostanza liquida ed incolore presente a terra, rovinando in un anfratto laterale vuoto e sprovvisto di corrimano.
Il Condominio costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per la manleva.
Nel corso del giudizio si costituivano gli eredi dell'attore (deceduto nelle more del giudizio per cause non riconducibili all'evento) e la causa - istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e C.T.U. medico-legale - veniva decisa con sentenza con la quale il Tribunale di Paola rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti ed al pagamento delle spese di C.T.U.
In sostanza, Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che l'evento lesivo fosse stato determinato dall'imprudente condotta del danneggiato.
Proponevano appello gli eredi della vittima del sinistro, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Si costituivano sia il Condominio (senza riproporre la domanda di garanzia) sia la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Catanzaro, dopo aver ricondotto la responsabilità del Condominio nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non nell'art. 2043 c.c. nonché verificato la sussistenza del nesso causale tra evento e danno, tenuto conto della mancata dimostrazione del caso fortuito quale prova liberatoria della responsabilità gravante sul custode, ha accolto l'appello condannando il Condominio al risarcimento dei danni patiti dalla vittima del sinistro.
Per la liquidazione del danno biologico e morale, la Corte ha assunto a fondamento della propria decisione le conclusioni del CTU, applicando i principi giurisprudenziali in tema di danno da premorienza considerato che la vittima è deceduta prima del temine del giudizio, per cause non collegabili all'illecito.
Conclusioni sulla responsabilità del custode in caso di incidenti
In caso di danni cagionati da cose in custodia, è ormai pacifica - anche sulla scorta del recente ed autorevole insegnamento della Cassazione, sent. n. 4025 del 16.02.2021 - l'impossibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti, dovendosi ricondurre tali fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c.
Nell'ottica dell'art. 2051 c.c. l'accertamento è di tipo causale, il che significa che occorre provare la derivazione del danno dalla cosa ossia il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento lesivo, senza che rilevino altri elementi, quali la natura insidiosa della cosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, in quanto riconducibili nel diverso paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.
Dal canto suo, il custode può andare esente da responsabilità solo se dimostra il caso fortuito (che la sostanza oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile) ossia l'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 7361 del 15.03.2019).
Nel caso di specie, in applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, la Corte d'Appello di Catanzaro, ha ritenuto dimostrato il nesso causale tra la res custodita e l'evento lesivo, poiché come emerso all'esito dell'istruzione probatoria, la vittima mentre scendeva le scale del Condominio convenuto distante soli cinque minuti dalla propria abitazione estiva, era scivolata rovinosamente a causa di una sostanza viscida posta in un tratto percorribile da tutti i condomini.
La Corte ha pure ritenuto insussistente il caso fortuito non avendo il Condominio assolto il proprio onere probatorio al fine di andare esente da responsabilità.
Caso fortuito che non può ravvisarsi nella colpa del danneggiato, in quanto, alla luce del più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quando viene eccepita la colpa della vittima, come nel caso di specie, per potersi escludere la responsabilità del custode, occorre effettuare un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata" (Cass. Civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059).
Non sono stati neanche ravvisati, nella specie, gli estremi per un concorso di colpa della vittima nel cagionare il danno, ai fini della diminuzione del risarcimento ex art, 1227 c.c., poiché le prove testimoniali non hanno consentito di chiarire se sul luogo del sinistro vi fosse un corrimano al quale la vittima imprudentemente non si era appoggiata nello scendere le scale.
La Corte d'Appello di Catanzaro, pertanto, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che l'evento lesivo fosse stato determinato dall'imprudente condotta del danneggiato.