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Incendio nel box-auto di un condomino: la responsabilità per i danni al condominio

L'incendio determinato dalla condotta dolosa di terzi ignoti costituisce caso fortuito con esclusione di responsabilità della condomina proprietaria del box.
Avv. Eliana Messineo 

L'incendio determinato dalla condotta dolosa di terzi ignoti costituisce caso fortuito con esclusione di responsabilità della condomina proprietaria del box auto ed impossibilità per la compagnia assicuratrice del condominio di surrogarsi nei diritti vantati dal proprio assicurato

Con la sentenza n. 1019 del 27 luglio 2023 la Corte d'Appello di Salerno ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui grava sul custode una responsabilità oggettiva per i danni dalla cosa cagionati qualora sussista un rapporto di causalità tra la res e l'evento, il cui onere probatorio incombe sul danneggiato, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito.

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., pertanto, ha natura oggettiva, essendo fondata unicamente sulla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode, atteso che la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno e non, invece, ad attribuire rilevanza al profilo soggettivo della condotta del custode.

Nello specifico caso di un incendio nel box-auto di proprietà privata causato dalla condotta dolosa altrui, dal quale erano derivati danni ad altre unità immobiliari del fabbricato condominiale, la Corte d'Appello di Salerno ha rilevato l'insussistenza di negligenza o incuria da parte della condomina proprietaria del box-auto tali da causare l'evento lesivo che, in quanto determinato dall'azione criminosa di terzi, non poteva essere né previsto, né, tanto meno, impedito dalla proprietaria - custode del bene.

Conseguentemente, la Corte di Salerno ha rigettato l'appello proposto dalla compagnia assicurativa del condominio volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale che aveva respinto la propria domanda di surroga nei diritti vantati dal proprio assicurato nei confronti della condomina convenuta quale responsabile del sinistro.

Incendio nel box-auto di un condomino: la responsabilità per i danni al condominio. Fatto e decisione

Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda proposta dalla compagnia assicuratrice del condominio la quale, sulla premessa di aver indennizzato il condominio dei danni provocati dall'incendio divampato nel box di proprietà di una condomina, che vi aveva ricoverato la sua autovettura, aveva chiesto di surrogarsi nei diritti vantati dal proprio assicurato nei confronti della convenuta quale responsabile del sinistro.

Avverso tale sentenza, la compagnia assicurativa del condominio proponeva appello negando la natura dolosa dell'incendio divampato nel box auto della condomina, per come affermato dal giudice di prime cure. In particolare, la compagnia assicuratrice del condominio riteneva non configurabile alcuna ipotesi di caso fortuito che potesse escludere la responsabilità della condomina, quale custode dell'autoveicolo e del garage nel quale erano divampate le fiamme.

La Corte d'Appello di Salerno ha respinto l'appello ritenendo non configurabile alcuna responsabilità extracontrattuale della condomina proprietaria del box-auto in cui era divampato l'incendio, giacché, sulla base delle risultanze probatorie (relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, relazione di intervento inoltrata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nonché richiesta di archiviazione formulata dal P.M.) era emersa l'impossibilità di identificare i responsabili del reato, e, pertanto, che l'evento lesivo - lungi dall'esserle imputabile per l'omessa o l'inadeguata custodia dell'immobile e del veicolo parcheggiatovi - era derivato da una condotta dolosa di terzi ignoti.

Gli atti vandalici perpetrati da terzi ignoti nel box auto della condomina (rimozione della serratura, presenza di segni di effrazione sulla porta del garage) sono stati ritenuti, in entrambi i gradi di giudizio, circostanze tali da escludere ogni qualsivoglia negligenza o incuria della condomina nella collocazione dell'autovettura e nella chiusura del box, nonché fatti idonei e sufficienti a confermare la natura dolosa dell'incendio ad opera di terzi, la cui azione criminosa non poteva essere né prevista, né, tanto meno, impedita dalla proprietaria.

Incendio in condominio, chi paga i danni?

Considerazioni conclusive

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, essendo fondata unicamente sulla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato, sotto il profilo oggettivo, da imprevedibilità ed inevitabilità, senza che possa assumere alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. 27 aprile 2023, n. 11152).

Ne deriva che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e comprovato il rapporto di causalità intercorrente tra il bene e l'evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del soggetto incaricato della sua custodia resta del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sussistenza della responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 2051 c.c.

Il custode, invero, resta liberato dalla suddetta responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neanche con la più diligente attività di manutenzione, o da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo lo stesso manifestato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 27 marzo 2017, n. 7805; Cass. ord. 18 giugno 2019, n. 16295; Cass. ord. 11 marzo 2021, n. 6826).

Nel caso di specie, è evidente che l'azione criminosa perpetrata da terzi (l'incendio nel box- auto) non poteva essere né prevista, né, tanto meno, impedita dalla proprietaria del bene, esulando completamente dalla sua sfera di controllo.

L'evento lesivo causato dal fatto antigiuridico commesso da terzi (e non da omissioni o disattenzioni della condomina nel sistemare la propria autovettura nel garage e nel garantirne l'adeguata chiusura,) costituisce, pertanto, un'ipotesi di caso fortuito tale da escludere una responsabilità della proprietaria come custode del bene interessato dall'incendio.

Ne deriva il rigetto della domanda di surrogazione della compagnia assicurativa nei diritti del proprio assicurato, il condominio, per mancanza di responsabilità in capo alla condomina proprietaria del box-auto.

Sentenza
Scarica App. Salerno 27 luglio 2023 n. 1019
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