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Assegnazione di posto auto nel cortile e richiesta del condomino di averne un altro dopo l'acquisto di un SUV: l'assemblea è tenuta a riassegnare i posti?

Quando il posto assegnato nel cortile comune è diventato di difficile accesso dopo l'acquisto di una vettura di maggiori dimensioni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), il godimento turnario della cosa comune.

Del resto, la disciplina turnaria dei posti macchina, non comporta certo l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune ma, al contrario, è adottata per disciplinare l'uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile; in ogni caso, attraverso tale soluzione i condomini possono posteggiare a turno almeno un'auto nel cortile.

Assegnazione di un posto auto per ogni singolo condomino

Se il parcheggio condominiale lo consente, cioè può soddisfare le esigenze di tutti i condomini, l'assemblea può deliberare di assegnare un posto auto per ogni singolo condomino.

Tale decisione con la quale si individuano gli spazi destinati a posto auto e poi si delimitano ed assegnano ai singoli condomini, non dà luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120 c.c., non comportando tale assegnazione una trasformazione della originaria destinazione del bene comune, o l'inservibilità di talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino.

In altre parole l'individuazione dei singoli posti con apposite strisce di segnaletica orizzontale non ha portata innovativa, né determina lo scioglimento della comunione del bene.

Infatti sia la destinazione, sia la consistenza fisica, sia la comproprietà del cortile non sono modificate da tali opere, che semplicemente ne rendono più ordinato e razionale l'uso paritario.

Se i posti disponibili non sono equivalenti per comodità d'uso, è necessario trovare un accordo tra i condomini, stabilendo magari un uso turnario per quelli non agevoli. Nel disaccordo delle parti, si dovrà rispettare l'art. 1102 c.c., il quale impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, da un punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri: in altre parole la scelta del posto non può seguire il criterio del valore degli appartamenti e, quindi, non può essere fatta in funzione dei millesimi di proprietà, favorendo i condomini con i millesimi più alti perché significherebbe attribuire loro un godimento privilegiato, a sfavore degli altri condomini che subiscono le ricadute della scelta altrui, trovandosi costretti a servirsi dei posti auto non agevoli.

Assegnazione di posto auto nel cortile e richiesta del condomino di averne un altro dopo l'acquisto di un SUV: l'assemblea è tenuta a riassegnare i posti?

Se l'assemblea ha provveduto con apposita decisione ad assegnare un posto auto per ogni singolo condomino (decisione come detto legittima ai sensi degli artt. 1135, 1138 c.c.), si pone il problema di stabilire se detta delibera possa subire variazioni per il fatto che un partecipante alla condomino, a causa di mutate condizioni dipendenti da scelte personali, non possa più utilizzare il bene comune o possa utilizzarlo solo in maniera più difficoltosa rispetto agli altri condomini.

In altre parole qualora la cosa comune sia già goduta nel modo statuito dall'assemblea, il condomino che per motivi personali esige un nuovo spazio per l'auto può reclamare una differente modalità di divisione e di godimento del parcheggio condominiale?

Mettiamo quindi il caso che un condomino, mettendo in discussione una delibera dell'assemblea che aveva assegnato un posto auto per condomino, richieda che si regolamenti nuovamente l'uso cortile condominiale, destinato a parcheggio di autovetture, al fine di consentirne l'uguale fruizione a tutti i condomini, eventualmente mediante avvicendamento o utilizzazione di altro spazio comune.

È possibile che la richiesta di una nuova suddivisione del parcheggio, in realtà, sia dovuta all'acquisto da parte del condomino di un SUV che, causa le maggiori dimensioni, richiede diverse manovre per l'accesso al posto assegnato.

Tale situazione corrisponde ad una libera scelta di ogni condominio, il quale, però, non può provocare cambiamenti nell'uso della cosa comune attraverso l'imposizione giudiziale di un diverso tipo di godimento diretto, vuoi frazionato temporalmente, vuoi realizzato mediante apposite nuove opere.

È vero infatti che, se con delibera dell'assemblea dei condomini adottata a maggioranza è stato regolamentato l'uso del parcheggio, non è più possibile per taluno soltanto dei condomini, a causa del mutamento delle sue condizioni personali, cambiare detta regolamentazione.

L'occupazione dello spazio comune di manovra determina il risarcimento del danno a favore del condominio

In altre parole questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti parti oggetto di comunione.

In ogni caso differenti opzioni di godimento comune possono essere realizzate con una nuova decisione (ma per motivi oggettivi rilevanti per tutta la collettività condominiale), ma non già imposte tramite l'intervento del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri interdittivi.

Questo principio vale anche in caso di assenza di qualsivoglia regolamentazione in quanto il giudice non può comunque surrogarsi alle facoltà di disposizione che competono solo ai condomini.

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