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Incendio vettura in garage e responsabilità

In caso d'incendio della propria vettura nel garage condominiale, il proprietario dell'auto è, presuntivamente, responsabile per i danni provocati ai beni comuni?
Avv. Marco Borriello Avv. Marco Borriello 

I motivi per cui un'auto può incendiarsi sono tanti. Le casistiche riferiscono, ad esempio, che l'eccessivo surriscaldamento del motore, determinato dal mancato funzionamento del sistema di raffreddamento, può provocare tale incidente. Oppure, un'altra causa scatenante potrebbe essere l'olio fuoriuscito per una perdita e che, entrando in contatto con il collettore, prende fuoco e determina il successivo incendio dell'intera vettura.

Ad ogni modo, quando tale evento avviene per strada, stando all'aperto, la vettura incendiata potrebbe anche non provocare danni a terzi. Ovviamente, sarebbe del tutto diversa la situazione se l'incendio dell'autovettura dovesse avvenire all'interno di un garage nel sotterraneo di un condominio. In questo caso, infatti, sarebbe molto difficile che non possano essere coinvolti i beni altrui, ivi comprese le parti comuni del fabbricato.

A quanto pare, è proprio ciò che è accaduto in un edificio romano. Infatti, all'interno dell'edificio e, più precisamente, in un garage appartenente a un singolo proprietario, la vettura di questi si è incendiata provocando danni al condominio.

Ne è scaturita, quindi, l'inevitabile diatriba sulla responsabilità, sulla misura e sull'accollo del risarcimento, ritualmente trattata in sede giudiziale e, recentemente, culminata con la sentenza n. 743 del 1 febbraio 2023 emessa dal Tribunale di Roma.

Vediamo, quindi, cosa è concretamente accaduto in tale condominio.

Incendio vettura in garage e responsabilità. Il caso concreto

In un edificio romano, nell'agosto del 2010, all'interno di un garage privato, si incendiava la vettura di una condomina. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento di alcune persone che utilizzavano gli estintori in loco e il successivo accorrere dei vigili del fuoco, dall'evento derivavano danni alle parti comuni del fabbricato.

Per questa ragione, il condomino chiedeva alla propria assicurazione di intervenire e di indennizzare l'edificio della perdita patrimoniale subita. Ebbene, la citata compagnia, accertati i fatti e le conseguenze dell'incendio, liquidava a favore dell'ente oltre 14.000 euro.

L'assicurazione de quo, però, non subiva passivamente quanto verificatosi. Infatti, in merito alle somme versate al condominio a titolo contrattuale, agiva in recupero nei riguardi della proprietaria della vettura incendiatasi.

Ne scaturiva, perciò, un'azione giudiziale dinanzi al competente Tribunale di Roma, culminata con una sentenza nel 2017. In base a questa, la convenuta era condannata a rimborsare all'assicurazione l'indennizzo già liquidato all'ente.

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Il descritto esito non era, però, accettato dalla condomina. Questa, pertanto, proponeva appello dinanzi alla Corte di Roma. Ebbene, la detta impugnazione non ha sortito alcun effetto per l'appellante. La condanna patita in primo grado è stata, quindi, confermata. La soccombenza sulle spese di lite è stata un'ulteriore conseguenza a carico della proprietaria dell'auto incendiatasi.

Danni da cose in custodia e responsabilità

Come è noto a molti, per i danni provocati dalle cose, sebbene si tratti di oggetti e/o macchinari privi di un proprio dinamismo, la legge attribuisce la responsabilità al custode del bene. In ciò basta consultare l'art. 2051 c.c.

A tal proposito, in molte pubblicazioni sull'argomento, si è già precisato che si tratta di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva. In pratica, il custode della cosa, per i danni provocati dalla stessa, deve risarcire il danneggiato a prescindere dall'accertamento della sua responsabilità.

Il danneggiante può esimersi da colpa soltanto se dimostra che l'evento lesivo è stato provocato dal caso fortuito (ad esempio, un'eccezionale quanto imprevedibile terremoto). In tale circostanza, si dice, mancherebbe ogni legame causale tra il danno e la cosa che l'avrebbe provocato. Ecco perché il custode del bene non sarebbe responsabile. Ovviamente, è onere del custode de quo dimostrare la sussistenza del predetto caso fortuito.

Venendo, quindi, alla lite in commento, la proprietaria della vettura, in quanto custode del mezzo, per esimersi da ogni responsabilità, avrebbe dovuto provare che l'incendio della sua auto era stato determinato per circostanze imprevedibili ed eccezionali e non da una sua negligenza.

Il conduttore risponde dell'incendio anche se causato da terzi occupanti

A quanto pare, non è andata così.

Incendio vettura in garage: è responsabile il proprietario dell'auto?

Nel caso in cui si dovesse incendiare un'auto all'interno di un garage in condominio e ciò dovesse provocare danni alle parti comuni, risulta molto difficile per il proprietario del mezzo escludere ogni sua responsabilità invocando il caso fortuito.

Ricordiamo, infatti, che il titolare nonché custode dell'auto è anche responsabile della manutenzione della medesima. Egli perciò deve, necessariamente, prevenire degli eventi, come quello dell'incendio, dovuti ad un cattivo funzionamento di una parte meccanica del mezzo deterioratasi per l'usura e/o per il trascorrere del tempo. Ragion per cui, possiamo ipotizzare un esonero da responsabilità solo in casi particolari.

Ad esempio, si pensi ad un difetto di fabbricazione dell'auto e a nessun'avvisaglia precedente all'incendio.

Ovviamente, il citato caso fortuito dovrebbe essere accertato obiettivamente a cura ed onere del custode/proprietario della vettura.

Tornando alla lite in esame, le testimonianze hanno, invece, evidenziato una chiara imprudenza della proprietaria dell'auto la quale, nonostante un forte puzza di bruciato proveniente dal mezzo, aveva deciso ugualmente di parcheggiare la vettura all'interno del garage nell'interrato del condominio.

Non è stato, perciò, possibile escludere la responsabilità a carico della custode. Quest'ultima, a fronte dei fatti emersi in corso di causa, non ha fornito alcun elemento probatorio in grado di supportare la propria tesi difensiva e di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

Sentenza
Scarica App. Roma 1 febbraio 2023 n. 743
  1. in evidenza

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