Ai sensi dell'art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall'incendio dell'immobile locato, anche se causato da terzi che egli abbia ammesso al godimento (Cass. civ., sez. III, ord. 14 ottobre 2019, n. 25779).
La vicenda. Tizio aveva concesso in locazione un immobile a Caia, la quale saltuariamente concedeva l'uso del bene a Mevia, che ne disponeva per esercitarvi il mestiere di cartomante.
Nel 2010 divampò un incendio nell'appartamento in questione, probabilmente originato dal difettoso funzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa.
Il locatore dell'immobile, dunque, aveva citato in giudizio la conduttrice, Caia nonché la signora Mevia, in quanto era emerso che, al momento dell'incendio, nell'appartamento c'era quest'ultima.
Sia in primo che in secondo grado, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità della conduttrice in base all'articolo 1588 c.c. e della occupante Mevia in base all'articolo 2051 c.c.
I motivi di ricorso. Mevia, deducendo la propria estraneità al fatto, e comunque contestando l'ammontare dei danni subiti, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo di non poter essere considerata custode del bene ai sensi del 2051 c.c., per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice.
Del resto, a parere della ricorrente, la custodia dell'impianto elettrico competeva al proprietario locatore.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la tesi dei giudici di merito (qualificazione della responsabilità di Mevia come responsabilità da custodia) era del tutto erronea ed aveva condotto alla erronea attribuzione di responsabilità in capo alla ricorrente.
Difatti, l'articolo 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca ai terzi, per difetto di custodia; invece si applica l'articolo 1588 c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene (Cass. 15721 / 2015).
Per tali ragioni, era dunque da escludersi, in primo luogo, la responsabilità dell'occupante nei confronti del locatore quando la cosa subisce un incendio, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., posto che, come detto, tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa.
Ciò detto, e posto che alla fattispecie è riferibile, per contro, l'articolo 1588 c.c. si applica chiaramente il comma 2 di tale norma, che rende il conduttore responsabile (nei riguardi del locatore) dell'incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Difatti, la responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l'uso della cosa a terzi, ed ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l'appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà (Cass. n. 12706/2015; Cass. n. 19185/2003).
In particolare, risultava pacifico che la ricorrente utilizzava, tra l'altro saltuariamente, l'immobile, con il consenso della conduttrice, che deve dunque ritenersi l'unica responsabile del danno subito dalla locatrice per l'incendio del bene locato.
In conclusione, il ricorso di Mevia è stato accolto.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE |
RIFERIMENTI NORMATIVI | 1588 C.C. |
PROBLEMA | Il locatore dell'immobile, a causa di un incendio divampato nell'immobile locato, aveva citato in giudizio la conduttrice e dell'occupante in quanto era emerso che, al momento dell'incendio, nell'appartamento c'era quest'ultima. Sia in primo che in secondo grado, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità di entrambe. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione, era dunque da escludersi la responsabilità dell'occupante nei confronti del locatore quando la cosa subisce un incendio, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., posto che, come detto, tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa. |
LA MASSIMA | In caso di incendio divampato nell'immobile locato, la responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l'uso della cosa a terzi occupanti, ed ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l'appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà. Cass. civ., sez. III, ord. 14 ottobre 2019, n. 25779 |
=> Incendio in appartamenti condominiali: responsabilità ed onere della prova