Se la controversia che riguarda il condominio rientra nelle attribuzioni dell'amministratore non è possibile per i condomini dissentire dalla lite. Lo ha chiarito il Tribunale di Benevento con la recente sentenza n. 162 dello scorso 1 febbraio 2021.
Dissenso dalle liti in condominio. Il caso concreto.
Nella specie un condomino aveva impugnato la deliberazione assembleare con la quale si era provveduto ad affidare l'incarico difensivo relativo a un giudizio avviato da altro condomino nei confronti del condominio, contestando la genericità del contenuto dell'ordine del giorno, il quale non gli aveva consentito di comprendere quale fosse l'oggetto della causa, e lamentando quindi la violazione dell'art. 1131 c.c., che obbliga l'amministratore convenuto in giudizio a darne notizia all'assemblea senza indugio, onde consentire al condomino dissenziente di manifestare il proprio dissenso ex art. 1132 c.c..
In buona sostanza, il condomino si doleva di non essere stato messo in condizione di valutare con cognizione di causa se fosse o meno il caso di dissentire dalla lite, ai sensi e per gli effetti di cui al menzionato art. 1132 c.c..
I presupposti necessari per l'esercizio del diritto al dissenso dalla lite.
La disposizione in questione prevede che, qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Trattasi, all'evidenza,. di una importante deroga al regime ordinario della ripartizione delle spese condominiali di cui all'art. 1123 c.c.. Le spese legali che il condominio venga eventualmente condannato a rifondere alla controparte all'esito di un giudizio andrebbero infatti ripartite tra tutti i condomini secondo la propria quota millesimale.
Perché si applichi la fattispecie di cui all'art. 1132 c.c. occorre però che si verifichi il duplice presupposto che la stessa riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1997, n. 5163).
È stato quindi evidenziato che "l'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino, è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni, cosi come delineate dall'art. 1130 c.c." (Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1998, n. 2259).
Di conseguenza non è possibile che un condomino possa esprimere il dissenso alle liti promosse dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni, come nel caso di un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero degli oneri condominiali, ma anche nell'ipotesi del giudizio di opposizione allo stesso decreto, oppure nel caso di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per mancata consegna della documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente.
Per lo stesso motivo non può configurarsi il dissenso alla lite nemmeno nel caso di azioni giudiziali intentate contro il condominio e per le quali l'amministratore, nell'ambito delle proprie competenze, abbia deciso di resistere senza il preventivo consenso dell'assemblea condominiale.
Infatti "l'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa" (Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2017, n. 7095).
Dissenso dalle liti in condominio. La decisione del Tribunale di Benevento
Di questi principi, opportunamente evidenziati dalla difesa del condominio convenuto in giudizio, ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Benevento.
Infatti, come si legge nella sentenza, "benché il condominio non abbia documentato il contenuto dell'azione giudiziaria proposta dal condomino (...), tuttavia il fatto che il giudizio avesse ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare è del tutto incontestato da parte opponente e, effettivamente, laddove l'oggetto della controversia proposta nei confronti del condominio rientri tra le attribuzioni dell'amministratore (…) non vale la previsione di cui all'art. 1131 c.c.".
Poiché nella specie si trattava dell'impugnazione di una deliberazione assembleare, l'amministratore non aveva necessità di essere autorizzato a costituirsi in giudizio né a darne senza indugio notizia ai condomini, come previsto dall'art. 1131 c.c., ferma restando l'opportunità di informare l'assemblea per motivi, potremmo dire, di "correttezza istituzionale".
Nella decisione in commento il Tribunale di Benevento ha inoltre ritenuto di dover rafforzare la motivazione della propria decisione evidenziando ulteriormente come il diritto al dissenso dalla lite sarebbe esercitabile solo in riferimento a liti proposte da terzi estranei al condominio.
A sostegno di tale assunto vengono richiamate due decisioni di legittimità o, meglio, viene richiamato il precedente di cui a Cass. civ. n. 13885/2014, nel quale si fa a sua volta riferimento alla motivazione della sentenza di cui a Cass. civ. n. 801/70, in cui viene riportato che "secondo risalente orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, nella specie di lite tra condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.".
In realtà in entrambe le decisioni citate la Suprema Corte si è occupata della diversa questione del riparto tra i condomini delle spese giudiziali relative alle cause tra il condominio e uno o più condomini, chiarendo che "il condominio non può pretendere che alle spese non ripetibili sopportate in una lite giudiziaria da esso sostenuta e vinta contro un condomino, partecipi pro quota anche il condomino soccombente" (Cass. civ. n. 801/70).
Il riferimento al fatto che la disposizione di cui all'art. 1132 c.c. si applichi soltanto alle liti tra i terzi e il condominio (e che il condomino non possa quindi legittimamente dissentire dalla causa tra il condominio e altri condomini), parrebbe quindi essere un c.d. obiter dictum, ossia un'annotazione incidentale operata dai Giudici di legittimità, priva di riferimento al caso specifico.
Si evidenzia come nell'art. 1132 c.c. non si rinvenga alcun appiglio testuale che possa giustificare tale conclusione, anche se una più articolata valutazione di ordine sistematico potrebbe anche portare a condividere questa impostazione.