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Transazione lite: il dissenziente paga le spese legali del condominio?

Gli effetti del dissenso alle liti si producono quando il condominio perde la causa e in ogni circostanza equiparabile.
Avv. Marco Borriello 

Gli uffici giudiziari sono spesso chiamati a dirimere delle liti che potrebbero essere risolte con del semplice buon senso. Non è raro, infatti, che la domanda oggetto del contenzioso sia fondata e che, per questo motivo, sarebbe stato meglio evitare ogni azione legale riconoscendo il dovuto senza troppo penare.

Pertanto, può succedere che un condominio decida di resistere e negare una richiesta risarcitoria avanzata da un proprietario, per poi, nel corso del giudizio, tornare sui propri passi e deliberare una transazione a chiusura di ogni diatriba. Nel frattempo, però, sono maturate delle spese legali e, nello specifico, quelle dell'avvocato dell'ente.

Ebbene chi deve pagarle? Sono tenuti a partecipare tutti i condòmini? È legittima una ripartizione del genere? I proprietari che, sin dall'inizio, erano contrari al contenzioso, devono partecipare alle spese legali maturate a seguito della transazione?

Ha risposto a queste domande una recente sentenza del Tribunale di Terni e, per la precisione, la n. 466 del 30 maggio 2022.

Non mi resta che descrivere meglio il caso concreto.

Transazione lite e spese legali del condominio. Il caso concreto

In un edificio, nell'ottobre del 2017, l'assemblea aveva approvato la ripartizione degli oneri scaturenti da una lite transatta con uno dei condòmini. Si trattava di circa 18.000 euro, tra risarcimento e spese legali del procuratore del fabbricato.

Nella citata divisione erano inclusi anche alcuni proprietari che, sin da subito, avevano manifestato esplicito dissenso alla causa col danneggiato. Secondo questi condòmini, in ragione dell'art. 1132 cod. civ, da parte loro non era dovuto alcunché. Per questo motivo, impugnavano sul punto il deliberato dinanzi al Tribunale di Terni.

In tale sede, il convenuto condominio, costituitosi regolarmente, sosteneva la piena legittimità della votazione. In particolare, per l'ente, l'espresso dissenso alle liti poteva, al massimo, influire sull'accollo delle spese del legale di controparte. Viceversa, il procuratore del fabbricato andava pagato da tutti i proprietari, ivi compresi quelli che si erano dissociati da ogni azione legale.

L'ufficio umbro, al termine dell'istruttoria, ha accolto la domanda, dichiarando la nullità dell'assemblea nella parte in cui aveva attribuito ai condòmini dissenzienti gli onorari dell'avvocato del condominio.

Dissenso alle liti: presupposti ed effetti.

Secondo il codice civile «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione (art. 1132 co. 1 cod. civ.)».

Perciò, al singolo proprietario spetta la facoltà di estraniarsi dagli effetti sfavorevoli di un contenzioso al quale l'assemblea decide di resistere.

Per farlo deve esprimere il proprio dissenso a verbale oppure con una comunicazione inviata all'amministratore, anche tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avvenuto ciò, se il condominio dovesse essere soccombente nel giudizio, al dissenziente non potrebbero essere attribuite le spese legali affrontate dall'ente. Ogni decisione diversa dell'assemblea sarebbe affetta da nullità «è affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino, pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea (Cass., n. 5334/1996, Cass., n. 11126/2006, Cass., n. 16092/2005)».

Gli effetti del dissenso, perciò, si manifestano solo nell'ipotesi in cui il condominio dovesse perdere la causa così come in tutti quei casi in cui, pur mancando un pronunciamento giudiziale, si verifica una circostanza equiparabile «La norma circoscrive gli effetti del dissenso alla soccombenza ossia presuppone, ai fini della sua applicazione, che il condominio sia risultato, appunto, soccombente in un procedimento giurisdizionale civile ovvero che, in difetto di pronuncia giurisdizionale, si siano verificate ipotesi equiparabili alla soccombenza (Tribunale Firenze, 4/12/2006)».

Ebbene, transigere una lite è equiparabile ad un'ipotesi di soccombenza? In tal caso, le spese del procuratore del condominio possono essere attribuite al dissenziente?

Transazione lite: è nulla l'attribuzione delle spese legali del condominio al dissenziente?

Per il Tribunale di Terni, transigere una lite può equivalere ad ammettere la soccombenza sulla stessa. Perciò, se il condominio ritiene di abbandonare una causa promossa da un terzo e di accordargli il risarcimento richiesto, non può pretendere che i dissenzienti alla lite partecipino alle spese legali affrontate dall'ente.

Ogni delibera, in senso contrario, sarebbe invalida «ritiene l'odierno giudicante che la transazione con la quale il Condominio ha riconosciuto, in parte, le ragioni del... sia equiparabile alla soccombenza ai fini e per gli effetti dell'art. 1132 c.c.» e ancora «le somme dovute a titolo di spese legali per la difesa del Condominio non possono essere poste a loro carico nei rapporti interni con il Condominio, venendo in rilievo spese correlate alla lite transatta rispetto alla quale gli stessi avevano manifestato il loro rituale dissenso ex art. 1132 c.c.».

Per queste ragioni, nel caso in commento, è stata dichiarata la nullità del deliberato.

Sentenza
Scarica Trib. Terni 30 maggio 2022 n. 466
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