Bussare alle porte della giustizia ha un costo. Chi intende adire il tribunale non solo deve anticipare le spese di giustizia (contributo unificato, marca da bollo, notifiche, ecc.), ma anche la parcella del proprio avvocato.
Lo stesso accade quando è il condominio ad aver bisogno delle aule di giustizia; anche in questa circostanza, il condominio deve essere rappresentato in giudizio da un legale e deve pagare le spese previste dalla legge.
Le spese anticipate possono essere recuperate grazie al meccanismo della soccombenza: secondo la legge italiana (art. 92 c.p.c.), chi perde paga anche le spese legali di controparte, nonché tutti gli altri costi che questa ha dovuto sopportare.
Non si tratta di principio inderogabile: spesso il giudice, quando ritiene che le ragioni della parte soccombente non siano del tutto infondate, decide di compensare le spese: ogni parte processuale si paga il proprio avvocato, insomma. Lo stesso accade nell'ipotesi di soccombenza reciproca.
Nel caso di controversie tra condominio e singoli condòmini si viene a creare una situazione del tutto particolare, in quanto il condomino che ricorre in tribunale contro il condominio agisce nei riguardi di un ente di cui egli stesso è parte e di cui paga ogni spesa, anche quelle di tipo legale.
La domanda a cui risponderemo è proprio questa: il singolo condomino che agisce contro il condominio (ad esempio, impugnando una delibera assembleare), oltre a dover pagare il proprio legale, è tenuto a pagare anche l'avvocato del condominio controparte, in quanto appunto è partecipe delle spese?
Nel caso in cui la causa tra condominio e condomino termini con la compensazione delle spese, il condomino che ha agito in giudizio deve pagare anche l'avvocato del condominio, in ragione dei millesimi posseduti? Vediamo cosa dice la giurisprudenza.
Spese legali tra condominio e condòmini: come si dividono?
Se un condomino agisce in giudizio contro il condominio, come si dividono le spese legali? Chi paga i rispettivi avvocati?
Ebbene, il fatto che il condomino agisca contro l'ente a cui, in qualche modo, appartiene, non deve far pensare che nelle aule di giustizia si fronteggi la stessa parte processuale. In altre parole, il singolo condomino che, ad esempio, impugna una delibera condominiale, non agisce contro sé stesso, ma contro un'altra parte processuale.
Quando si va in giudizio, condomino e condominio finiscono per diventare due parti processuali distinte e separate. Ciò perché, per la legge, quello che conta sono gli interessi contrapposti in gioco: nel momento in cui il condomino si distacca dalla volontà assembleare e si pone contro di essa, allora per la giustizia egli diventa una parte del tutto diversa dal condominio.
Nel mondo giuridico, infatti, per "parte" si intende un autonomo centro di interessi, distaccato da quello a cui si contrappone.
Dunque, quando il condomino agisce contro il condominio egli si distacca dall'ente, diventando una parte processuale autonoma e contrapposta ad esso.
Da tanto deriva che, quando si va in giudizio (ma anche prima, ad esempio durante il tentativo stragiudiziale di mediazione), le spese legali tra condominio e condomino seguono due vie assolutamente diverse, in quanto ogni parte paga il proprio avvocato.
Lo stesso dicasi se è il condominio ad agire contro il singolo condomino, magari per un recupero crediti o per un illecito civile di quest'ultimo.
In sintesi: quando c'è una controversia tra condominio e condòmini, ognuno paga le proprie spese legali.
Compensazione spese: il condomino deve pagare la sua quota?
Mettiamo il caso che il giudizio tra condominio e condomino termini con un "pareggio" e il giudice, in ossequio a ciò che dice la legge, compensa le spese, nel senso che ognuno si paga il proprio avvocato.
In un'ipotesi simile, il condomino che si è contrapposto al condominio, oltre a dover pagare la parcella del proprio avvocato, dovrà pagare anche quella dell'avvocato del condominio, in relazione ai suoi millesimi?
Assolutamente no: vale sempre la regola secondo cui, quando si affrontano in giudizio, ogni parte processuale è separata dall'altra e, pertanto, sostiene le proprie spese legali.
In questo senso anche la giurisprudenza. Secondo la Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 13885 del 18 giugno 2014), nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia, deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando secondo i principi di diritto processuale quale delle due parti in contrasto debba sopportare.
In sintesi, si applicano i consueti criteri previsti dalla legge: se il giudice decide per la compensazione delle spese legali, il condominio pagherà il suo avvocato, così come farà il singolo condomino con il proprio legale. Il condomino, però, non dovrà pagare anche l'avvocato della sua controparte, sebbene si tratti del condominio in cui egli vive.
Dunque, nel caso di compensazione delle spese legali, il condomino pagherà solo il proprio avvocato, non anche quello del condominio, che invece pagheranno tutti gli altri condòmini, ciascuno per la propria quota.
Detto ancora con altre parole, nella controversia tra il condominio ed il singolo condomino nella quale gli stessi hanno interessi contrapposti, le spese pro quota relative al compenso del difensore nominato dal condominio non possono gravare anche sul condomino in contrasto con lo stesso (in questo senso anche Tribunale di Palermo, III sezione civile, sentenza del 13 settembre 2017).
Soccombenza: il condomino deve pagare la sua quota?
Stesso principio si applica nel caso di applicazione della soccombenza. Se il condomino agisce contro il condominio e il giudice non solo gli dà ragione, ma addirittura pone le spese legali a carico del condominio, è chiaro che il condomino vittorioso non dovrà pagare nulla: tutte le spese legali verranno caricate sul condominio soccombente.
In caso di vittoria del condomino e soccombenza del condominio, è quest'ultimo a dover sostenere il costo per le spese legali che, quindi, dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, ad esclusione del condomino vittorioso che ha dato inizio alla causa contro il condominio (oppure che ha resistito contro il condominio e ha vinto).