Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Polizze di tutela legale vietate in condominio

Una polizza siffatta contrasterebbe con l'art. 1132 c.c., costringendo il condomino dissenziente a sostenere indirettamente le spese di lite.
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 

La delibera che approvi una polizza di tutela legale è annullabile perché in contrasto con l'art. 1132 c.c., in quanto così facendo il condomino che volesse dissentire dalla lite sarebbe comunque costretto a pagare pro quota il premio assicurativo destinato a tenere indenne il condominio dalle spese processuali.

Questo il singolare principio di diritto contenuto nella recente sentenza del Tribunale di Forlì n. 206 del 10 marzo 2020.

Il caso concreto.

Nella specie una condomina aveva impugnato la delibera con cui l'assemblea aveva approvato il consuntivo della gestione perché in esso era compresa la voce di spesa relativa alla sottoscrizione di una polizza di tutela legale, prodotto contrattuale che consente al condominio di assicurarsi il ristoro delle spese processuali per gli eventuali giudizi nei quali dovesse essere coinvolto.

Secondo l'assunto della condomina la decisione dell'assemblea era illegittima perché avrebbe costituto un onere anche per quei condomini che si fossero in futuro dissociati dalla lite ai sensi dell'art. 1132 c.c..

Il Giudice di Pace, competente per valore sull'impugnazione, aveva accolto la domanda e annullato la delibera nella parte in cui essa poneva l'addebito ai condomini pro quota delle spese per la polizza assicurativa.

Il Tribunale di Forlì, cui il condominio si era rivolto per l'appello, ne ha confermato la decisione.

Il dissenso dei condomini rispetto alle liti.

Si tratta di una disposizione, quella di cui all'art. 1132 c.c., la cui applicazione è spesso frutto di equivoci. Con essa il Legislatore, derogando al regime ordinario di ripartizione delle spese condominiali di cui all'art. 1123 c.c., ha previsto che i condomini possano sottrarsi al pagamento delle spese processuali che il condominio sia stato eventualmente condannato a rifondere alla controparte all'esito del giudizio (ma non anche alle spese legali che andranno anticipate al legale del condominio).

Questa sorta di "scudo" opera però solo nei rapporti interni, ossia tra i condomini, e non anche in quelli esterni, ben potendo rivalersi anche sul condomino dissenziente il soggetto che vanti un credito nei confronti del condominio sulla base del provvedimento giudiziale reso all'esito della lite.

Polizza assicurativa. L'amministratore di condominio non può stipularne una nuova senza essere autorizzato dall'assemblea

La Cassazione ha avuto modo di precisare che la separazione della responsabilità del condomino dissenziente in ordine alle conseguenze della lite trova il suo fondamento giuridico sul duplice presupposto che la stessa riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea. Di questo strumento può avvalersi solo il condomino che abbia votato contro la delibera o si sia astenuto, nonché quello che non abbia partecipato all'assemblea. Detto diritto deve essere però esercitato entro un preciso termine di decadenza.

Il condomino è infatti chiamato ad attivarsi entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, dunque a decorrere dall'assemblea, per quelli che vi abbiano partecipato, oppure, per gli assenti, a partire dal ricevimento del relativo verbale.

Il dissenso deve essere esplicito, formulato per iscritto e notificato all'amministratore, anche a mezzo di raccomandata o pec. Ovviamente tale dissenso può anche essere indicato a verbale nel corso dell'assemblea.

Come detto, la separazione della responsabilità del condomino dissenziente da quella degli altri non riguarda infatti il soggetto terzo che sia in lite con il condominio e verso il quale restano impegnati tutti i condomini.

Tanto è vero che l'art. 1132 c.c. ha previsto espressamente l'ipotesi che il condomino dissenziente possa essere costretto a pagare il credito vantato dal terzo nel caso di soccombenza del condominio nella lite, il quale avrà quindi a sua volta il diritto di rivalsa nei confronti dei condomini per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

La decisione del Tribunale di Forlì.

Nel caso in questione il condominio si era difeso evidenziando come la stipula della polizza di tutela legale non obblighi i condomini ad aderire alla lite, ma si limiti a porre al sicuro il condomino dall'onere delle spese legali proprie e di soccombenza, coprendo quindi in primo luogo le spese di assistenza legale del difensore del condominio, dalle quali neppure il condomino dissenziente andrebbe esente.

Al contrario, tanto il Giudice di Pace quanto il Tribunale in funzione di giudice di appello hanno ritenuto che la sottoscrizione di una polizza siffatta faccia venir meno l'effetto della dissociazione dalla lite, per così dire sterilizzando il diritto di regresso di cui all'art. 1132 c.c..

La Suprema Corte ha infatti indicato come nulla la delibera assembleare che ponga le spese di lite a carico del condomino dissenziente, perché in questo caso l'art. 1132 c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

La stipula di una polizza di tutela legale condominiale, secondo il Tribunale di Forlì, avrebbe come conseguenza il fatto che tutti i condomini sarebbero tenuti al pagamento del relativo premio, tanto che, nell'ipotesi di lite avanzata dal condominio, anche il condomino che intendesse sottrarsi alla lite sarebbe comunque tenuto a sopportarne le spese, indirettamente, mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo, in violazione dell'art. 1132 c.c..

Si tratta di una decisione che lascia qualche dubbio. A ben vedere, una simile presa di posizione impedirebbe in ogni caso di procedere validamente alla stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio.

Se, infatti, il semplice fatto che un condomino possa un domani dissociarsi da una lite condominiale può assurgere a elemento che inficia la validità della delibera assembleare che abbia approvato la stipula di un contratto di assicurazione, si può tranquillamente concludere che la polizza di tutela legale è un prodotto assicurativo vietato al condominio. Quanto sopra pare francamente eccessivo.

Anche perché occorre considerare che il condomino dissenziente è comunque tenuto a pagare pro quota il compenso del legale nominato dal condominio e che l'assicurazione in questione copre sia le proprie spese di difesa (come detto in ogni caso dovute) sia quelle (eventuali) della soccombenza.

L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio

Sentenza inedita
Scarica Trib. Forlì 10 marzo 2020 n. 206
  1. in evidenza

Dello stesso argomento