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Polizza tutela legale condominiale, deve approvarla l'assemblea?

Polizza tutela legale condominiale, l'opportunità di stipularne una e la decisione sulla conclusione del contratto. Poteri dell'assemblea e quorum deliberativi.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

La polizza tutela legale è un contratto di assicurazione, ovvero una garanzia accessoria in un contratto assicurativo più ampio, che interviene per coprire le spese sostenute dal contraente assicurato collegate alla sua difesa.

Quale tipo di difesa dipende dal contratto: solitamente la polizza tutela legale interviene per le spese legali nei giudizi civili, penali ed amministrativi, ma vi sono casi in cui le polizze prevedono anche l'assistenza nella fase stragiudiziale, in tale ipotesi, solitamente, tramite un network di propri legali.

Non mancano polizze nelle quali la scelta dell'avvocato è totalmente lasciata al cliente anche se non mancano ipotesi intermedie, più frequenti, di indicazione, ovvero di attribuzione del legale a mo' di difesa d'ufficio.

È obbligatorio rilasciare la polizza di assicurazione dell'immobile.

La polizza di tutela legale è uno strumento che può rivelarsi utile per tante fattispecie: dalle liti bagatellari, di poco valore ma di fondamentale principio, alle liti di valore rilevante. Le ragioni sono evidenti tanto per l'uno quanto per l'altro caso.

Sovente si sente dire che è utile anche per i condomini dotarsi di una polizza di tutela legale. In effetti, specie considerando liti riguardanti morosità e costose procedure esecutive, questa potrebbe essere una buona soluzione.

In ragione di tali e di altre ipotesi è utile soffermarsi sugli aspetti principali della polizza tutela legale in ambito condominiale.

Polizza tutela legale condominiale, che cos'è

La polizza tutela legale condominiale altro non è che il medesimo contratto assicurativo definito in principio che vede come parte contraente un condominio.

La polizza dunque serve per garantire il condominio nel caso di lite. Quali liti coprono queste polizze? Non esiste un minino contenuto legale, il tutto è rimesso alla libera contrattazione tra le parti. Ad avviso di chi scrive, è bene che una polizza di tutela legale condominiale contenga la copertura (cioè il rimborso spese) in relazione almeno alle seguenti tipologie di controversie:

  • violazioni normative sulla sicurezza;
  • recupero quote condominiali;
  • controversie con fornitori;
  • controversie in materia di diritto del lavoro (es. con il portiere);
  • controversie per violazioni del regolamento condominiale;
  • controversie in materia di diritti reali (es. accertamenti proprietà);
  • controversie con il precedente amministratore.

È bene poi comprendere quali spese coprano le polizze tra quelle che, per chi scrive, non devono mancare, vanno menzionate (spese legali e spese per le perizie, le spese processuali, le spese per la mediazione).

Importante anche la valutazione dei tempi di rimborso e della scelta del legale di fiducia.

Insomma, è evidente che sia utile rivolgersi a più compagnie assicurative per un confronto di prezzi e condizioni di contratto.

Polizza tutela legale condominiale, serve l'ok dell'assemblea

«L'amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione.

A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l'amministratore (l'amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato» (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).

La sentenza così motivata, come s'è intuito, riguarda il contratto di assicurazione per la copertura di rischi derivanti dal fabbricato. Per la polizza tutela legale, ad avviso di chi scrive, non vi sono ragioni per scostarsi dal ragionamento esposto.

La polizza per la tutela del condominio in relazione alle liti serve a evitare pregiudizi economici connessi ad azioni giudiziarie, per nulla riguardanti atti conservativi o spese che rientrano nella normale gestione del condominio demandata all'amministratore.

È chiaro ed evidente che postulando questa come premessa, la conclusione non può che essere quella che vede la necessità deliberazione da parte dell'assemblea a concludere il contratto di assicurazione per la tutela legale del condominio.

Polizza tutela legale condominiale, quali maggioranze per la deliberazione?

Salvo spese molto alte (leggasi premio assicurativo esoso), la deliberazione per autorizzare l'amministratore a concludere un contratto assicurativo per la tutela legale del condominio va considerata una decisione afferente l'ordinaria amministrazione dell'edificio e come tale l'assemblea può deliberarla con le seguenti maggioranze:

a) in prima convocazione maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 500 millesimi;

b) in seconda convocazione un terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo dei millesimi.

Polizza tutela legale condominiale, i costi e la loro ripartizione

La polizza in esame ha un costo: è il premio che il contraente paga per vedersi garantito da rischio: maggiore è la copertura assicurativa, sia in termini di fattispecie previste dal contratto, sia in relazione a massimale per caso assicurato, maggiore sarà il premio.

L'assicurazione per la tutela legale condominiale al pari di quella prevista per il fabbricato va considerata alla stregua di un servizio reso nell'interesse comune e come tale, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c., salvo diversa convenzione, la spesa dev'essere ripartita tra i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

Mancato pagamento polizza assicurativa condominiale

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