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Mancato pagamento polizza assicurativa. Quando scatta la responsabilità dell'amministratore di condominio?

Mancato pagamento del premio assicurativo e danni subiti da uno dei condomini. Quali conseguenze?
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un incendio provoca ingenti danni in un appartamento ubicato in un edificio condominiale, a fronte dell'accaduto il proprietario si rivolge all'assicurazione del condominio che respinge la richiesta di indennizzo in virtù del mancato pagamento del premio di polizza da parte dell'ente di gestione.

A tal punto il proprietario dell'appartamento vittima dell'incendio cita in giudizio l'amministratore chiedendo il pagamento dell'indennizzo negatogli dalla compagnia assicurativa nonché il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile.

L'amministratore si costituisce negando ogni addebito contestando che non era responsabile dell'accaduto dato che l'amministratrice uscente, alla quale era recentemente subentrato, non lo aveva informato dell'imminente scadenza del premio di polizza, ribadendo che anche se fosse stato tempestivamente informato non avrebbe potuto prevedere al pagamento della stessa in ragione dell'assenza di disponibilità di cassa.(In tema di conseguenze che scaturiscono nel momento in cui l'amministratore, nella stipula della polizza assicurativa, dichiara un valore dell'immobile inferiore a quello effettivo.

Danni alle parti comuni per il mancato rinnovo della copertura assicurativa

La sentenza di primo grado respinge le richieste del danneggiato affermando che non si configura alcun comportamento negligente dell'amministratore che non aveva provveduto al pagamento del premio della polizza assicurativa.

Il giudice di primo cure, approda a conclusioni poco convincenti nel momento in cui stabilisce che, nel caso di specie, non sia configurabile un comportamento negligente dell'amministratore poiché era preciso onere della compagine condominiale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., rendere disponibili al mandatario (amministratore) le somme necessarie per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Condominio e polizza assicurativa. Vietato barare.

Il giudizio. Impugnata la sentenza di primo grado da parte del condominio danneggiato, la Corte d'appello ha provveduto a riformarla chiarendo quali sono gli obblighi che scaturiscono in capo all'amministratore in virtù del mandato che riceve dal condominio. (Corte d'appello di Roma, IV sez. civ., 2.5.2018)

L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio

Osservano i giudici della quarta sezione civile della Corte d'appello di Roma, come malgrado la nomina recente del nuovo amministratore in prossimità della scadenza della polizza assicurativa, e nonostante la mancanza di disponibilità di denaro nella cassa condominiale per far fronte a tale adempimento, l'amministratore al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per recuperare le somme necessarie per il pagamento, anche tardivo, della polizza assicurativa condominiale.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Corte d'appello di Roma, IV sez. civ., del 2.5.2018
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