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Polizza assicurativa. L'amministratore di condominio non può stipularne una nuova senza essere autorizzato dall'assemblea

Se il regolamento prevede l'obbligo del condominio di munirsi di polizza assicurativa l'amministratore è legittimato a stipularla senza essere preventivamente autorizzato dall'assemblea?
Avv. Leonarda Colucci 

La vicenda

Il condominio Alfa si oppone al decreto ingiuntivo notificatogli da una compagnia assicurativa (Gamma) che, in seguito alla stipula di una polizza da parte dell'amministratore, rivendica il pagamento del premio.

L'ente di gestione si oppone deducendo che la polizza era stata stipulata dal precedente amministratore senza essere autorizzato dall'assemblea e senza che i condomini fossero stati informati della stipula, dato che l'ex amministratore (Caio) all'insaputa del condominio, aveva disdetto la precedente polizza per stipularne una nuova con un premio dell'importo superiore.

L'assicurazione del fabbricato ed il ruolo dell'amministratore di condominio

Precisava, inoltre, il condomino che il nuovo amministratore, non avendo mai ottenuto il passaggio di consegne e la consegna della documentazione dal suo predecessore (Caio), aveva a sua volta provveduto alla stipula di una ulteriore polizza assicurativa.

A tal punto il condominio afferma di non essere obbligato al pagamento del premio assicurativo nei confronti della compagnia Gamma nei confronti della quale, unico soggetto obbligato, doveva considerarsi l'ex amministratore (Caio). A tal fine, quindi, il condominio chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

L'ex amministratore, chiamato in causa, si costituiva affermando che egli aveva stipulato la polizza in ragione del fatto che il regolamento del condominio ne stabiliva l'obbligatorietà.

La sentenza.

La sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio soffermandosi sulla sorte degli atti compiuti dall'amministratore di condominio senza autorizzazione dell'assemblea. (Tribunale di Torino, IV sez. civ., 30.5.2018, n.2610)

A tal proposito la pronuncia del capoluogo piemontese evidenzia che nel caso di specie si verte in tema di inopponibilità della polizza conclusa dal falsus procurator, e pertanto non vi è dubbio che secondo l'orientamento più recente della Cassazione l'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator può essere fatta valere da chiunque e rilevata persino d'ufficio. (Cass. sez. Un., 3.6.2015 11377)

Muovendo da tale principio, e tenendo conto del fatto che il rapporto che intercorre fra amministratore e condominio viene inquadrato nella fattispecie del mandato (Cass. n. 14197/2011), non vi è alcun dubbio che l'atto compiuto dall'amministratore (nel caso di specie consistente nella stipula di una nuova polizza) senza essere autorizzato dall'assemblea realizza un negozio concluso dal falsus procurator soggetto alla disciplina prevista dagli articoli 1388, 1398 e 1399 del codice civile.

Proprio l'art. 1388 c.c. dispone che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante.

In pratica solo il rappresentante effettivamente legittimato (ex amministratore) dal rappresentato (Condominio) può stipulare un negozio giuridico che produca effetti nei confronti di quest'ultimo.

Di conseguenza, come chiarito alla Cassazione, "il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale oppure da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna la sfera giuridica del preteso rappresentato, cioè della persone il cui nome è stato illegittimamente speso" (Cass. 11377/ 2015 cit).

Pertanto considerato che, nel caso di specie, l'ex amministratore non è mai stato autorizzato dall'assemblea alla stipula della polizza e che il suo operato non è mai stato ratificato da tale organo collegiale: il Condominio non può essere chiamato a rispondere del premio rivendicato dalla compagnia assicurativa.

Sentenza
Scarica Tribunale Ordinario di Torino, Sez. IV civ., Sentenza n. 2610/2018 del 31/05/2018
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