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La polizza dell'amministratore condominiale: indicazioni pratiche per non farsi cogliere impreparati

Assicurazione amministratore: vale la pena stipulare una polizza?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'art. 1129, terzo e quarto comma, del codice civile recita:

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.

Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.

Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Si tratta della famigerata polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'amministratore condominiale.

In sostanza a partire dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della così detta riforma del condominio), l'assemblea, al momento della nomina dell'amministratore - quindi con le stesse maggioranze per questa prescritte (maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.) - può subordinarla alla presentazione di una polizza individuale da parte del prescelto.

La polizza non è obbligatoria

Sfrondiamo il campo da ogni dubbio: l'amministratore di condominio non è obbligato, per il sol fatto d'aver intrapreso quell'attività, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'espletamento degli incarichi assunti. Allo stato attuale la polizza è facoltativa.

L'obbligatorietà è prevista solamente per i casi in cui si voglia assumere un incarico ed il condominio abbia posto tale condizione.

Polizza individuale e costi

Questo termine non lascia adito a dubbi: la polizza, se richiesta, dev'essere specificamente dedicata alla compagine richiedente.

Altra domanda: chi paga la polizza?

Sul punto non c'è univocità di vedute tra i commentatori della "riforma". Si dice che il costo della polizza spetti al condominio in quanto è lui ad averla richiesta.

Perchè l'amministratore vuole che siano i condomini a pagargli la polizza?

Ad avviso di chi scrive le cose non stanno così. L'amministratore, nel caso di errori e danni, è il primo responsabile dei suoi atti. L'assicurazione interviene perché con la stipula del contratto s'è assunta il rischio. Ergo: il costo della polizza dev'essere pagato dall'amministratore.

Polizza e lavori straordinari

Se c'è una polizza individuale o una polizza professionale, nel caso di lavori straordinari, l'amministratore deve " adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari". L'adeguamento deve essere pari all'importo dei lavori.

Lavori o meno, richieste assembleari o meno, vale la pena stipulare comunque una polizza?

Sostenere la spesa per la polizza, al di là del costo, potrebbe sicuramente scoraggiare la sua sottoscrizione. Avere, però, la sicurezza che un'eventuale errore possa essere "coperto" da quel contratto, potrebbe non avere prezzo. In mancanza di obbligatorietà la scelta è libera ma guardare solamente al risparmio è limitativo.

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