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Chi paga l'assicurazione richiesta dall'assemblea all'amministratore condominiale?

Perchè l'amministratore vuole che siano i condomini a pagargli la polizza?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nell'ultima assemblea di condominio s'è deciso di sostituire l'amministratore per delle sue inadempienze; vista l'esperienza abbiamo chiesto al suo sostituto di procurarsi una polizza ad hoc per il nostro condominio.

Il nuovo amministratore non ha avuto alcun problema a farlo; adesso, però, sta sorgendo un problema. Nel preventivo dettagliato del compenso, che è stato presentato all'assemblea, egli ha inserito una voce relativa al premio da corrispondere all'assicurazione. In sostanza l'amministratore vuole che gli paghiamo noi la polizza.

Da non perdere: Polizza di assicurazione per responsabilità professionale. L'amministratore di condominio rischia grosso…

E' lecito tutto ciò?

Questa la domanda che ci viene rivolta da un nostro lettore; diamogli una risposta.

Assicurazione dell'amministratore condominiale

È una delle novità introdotte ormai quasi due anni orsono dalla riforma del condominio.

Il terzo comma dell'art. 1129 c.c. recita:

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

In dottrina (si veda Celeste, Scarpa, Riforma del condominio, Giuffré, 2012) s'è avanzata la tesi che la richiesta di polizza configuri una condizione sospensiva dell'efficacia della nomina. In buona sostanza fintanto che la persona nominata amministratore non abbia provveduto a stipulare la polizza richiesta, la nomina non può considerarsi efficace.

Il successivo quarto comma specifica che “l'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.

Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori.

Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”.

Tale dichiarazione pare automatica ed indipendente rispetto ad ogni eventuale richiesta avanzata in tal senso dell'assemblea condominiale. Insomma siccome c'è la polizza (individuale o generale è indifferente) e siccome ci sono lavori straordinari, l'amministratore deve adeguare la polizza all'importo dei lavori.

Fin qui tutto abbastanza chiaro: l'assemblea può pretendere maggiori garanzia economiche dall'amministratore rispetto all'attività ordinaria e straordinaria. Se l'amministratore non provvede alla stipula di un contratto di assicurazione la nomina può non essere considerata valida; proprio per questo è bene subordinare l'avveramento della condizione ad un termine preciso (se non stipuli la polizza entro 10 gg. la nomina perde valore).

Nel caso dei lavori straordinari, rispetto ai quali l'adeguamento è obbligatorio, se l'amministratore non vi provvede commette un inadempimento eventualmente sanzionabile con la revoca per gravi irregolarità.

Svolte queste doverose considerazioni di carattere generale, arriviamo al nocciolo della questione postaci dal nostro utente: chi paga che cosa?

In tal senso è utile ricordare che ai sensi dell'art. 1882 c.c. “l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Siccome l'assicuratore interviene nell'interesse dell'assicurato, non direttamente del condominio, pare evidente che il premio debba essere pagato dall'amministratore che, poi, sarà il diretto beneficiario della polizza.

E se l'assemblea dovesse deliberare il rimborso del premio?

Ad avviso di chi scrive quella decisione dovrebbe considerarsi invalida: il pagamento del premio da parte dell'assemblea altro non è che un accollo di debito altrui (art. 1293 c.c.) che esula dalle competenze dell'assemblea (che riguardano la gestione e conservazione delle parti comuni), salvo diverso accordo tra tutti i condomini).

Assicurazione amministratore: vale la pena stipulare una polizza?

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