L’art. 1882 recita: “ l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Nel caso del contratto d’assicurazione stipulato in relazione alle parti comuni di un edificio in condominio, la c.d. assicurazione condominiale, i problemi sorgono con riferimento alla competenza a decidere la sottoscrizione dell’accordo.
Il codice civile non dispone nulla in merito a tale questione sicché risulta fondamentale valutare le risposte fornite dalla giurisprudenza. La disputa ruota attorno al seguente quesito: l’amministratore di condominio può stipulare un contratto d’assicurazione senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea?
Al riguardo con una pronuncia resa nel 2007 la Corte di Cassazione specificò che il mandatario dei condomini “ non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione” (Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).
All’enunciazione di questo principio di diritto i giudici di legittimità fecero seguire tale motivazione: “ la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato” (così Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).
L’autorizzazione preventiva può, sicuramente, essere sostituita da una successiva ratifica dell’operato del mandatario del condominio. In tal senso sul finire dello scorso anno il Tribunale di Salerno, facendo proprio l’orientamento maggioritario espresso dalla Corte di legittimità, ha ribadito che “ è davvero pacifico che l'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben possa riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2133; Cass. Sez. II civ., 27 dicembre 1963, n. 3226)” (Trib. Salerno 10 novembre 2009).
Sebbene la pronuncia si riferiva a lavori straordinari ordinati senza il preventivo assenso dell’assise non v’è motivo di dubitare che il principio espresso abbia portata generale.
Ciò vuol dire che l’assemblea, con le maggioranze prescritte dalla legge, può ratificare tutti i provvedimenti dell’amministratore che abbiano ad oggetto la gestione e conservazione delle parti comuni (ivi compresi, quindi, i contratti d’assicurazione).
La Corte regolatrice, con la sentenza 7 luglio 2010 n. 16011, è tornato sull’argomento con alcuni elementi di novità.
Così se da un lato si ribadisce la competenza assembleare a decidere sulla stipula del contratto di cui all’art. 1882 c.c. e si conferma la possibilità per la stesa assise di ratificare (anche tacitamente mediante approvazione del rendiconto comprendente le quote per il pagamento del premio) l’operato dell’amministratore, dall’altro si specificano le maggioranze necessarie per fare ciò.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, autorizzazione alla stipula e ratifica della stessa possono essere deliberate dall'assemblea, indipendentemente dalla durata del contratto,” con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 4 (dunque, con la stessa maggioranza sia in prima che in seconda convocazione) giacché, pur eccedendo l'ordinaria amministrazione, non rientra nell'ambito delle innovazioni, per le quali soltanto l'art. 1136 c.c., comma 5, prevede una maggioranza ancora più qualificata” (Cass. 7 luglio 2010 n. 16011).
In sostanza secondo i giudici di legittimità è valida la deliberazione che riporta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio.
Una decisione inedita visto e considerato che per costante convincimento quel Quorum era considerato necessario per le sole decisione per le quali erano esplicitamente previsto (nomina e revoca amministratore, liti condominiali, ecc. si veda art. 1136, quarto comma, c.c.).
A questo punto sarà interessante vedere se questa specificazione resterà isolata o se, invece, prenderà piede nelle successive pronunce.