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Un fulmine incendia il tetto condominiale. L'amministratore risarcisce il condominio per il mancato rinnovo tempestivo della polizza

Danni alle parti comuni per il mancato rinnovo della copertura assicurativa.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condominio cita in giudizio l'amministratore chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio del tetto a seguito di un fulmine, evento questo verificatosi nel maggio del 2010.

La domanda dell'ente è fondata sulla pretesa violazione, da parte dell'amministratore, degli obblighi scaturenti dal mandato conferitogli, in quanto quest'ultimo aveva omesso di provvedere al pagamento della polizza già scaduta il mese precedente.

Infatti la polizza in questione era stata pagata lo stesso giorno del sinistro, ciononostante non aveva coperto il condominio per i danni che si erano verificati.

L'amministratore, si è costituito, negando ogni responsabilità sostenendo che il mancato versamento del premio assicurativo alla scadenza era stato conseguenza della inadeguata provvista esistente sul conto corrente condominiale, a causa del mancato versamento dei ratei di spese di gestione ordinaria da parte dei condòmini.

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Milano, con sentenza n° 95 del 4 gennaio 2017 ha accolto le richieste del condominio, dopo aver effettuato una dettagliata ricostruzione degli obblighi gravanti sull'amministratore condominiale e sulle norme che disciplinano l'operato di tale figura professionale.

L'obbligatorietà delle verifiche periodiche di messa a terra nel condominio.

A tal fine evidenzia che le norme che disciplinano l'operato dell'amministratore sono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile, che disciplinano nomina e poteri dello stesso, e tale disciplina deve coordinata con gli articoli 1703 e seguenti del codice civile in tema di mandato, con particolare riguardo a quanto prescritto dall'art. 1710 c.c. a proposito di diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico.

Secondo il Giudicante, tenendo conto di tale quadro normativo, "l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato" [1]

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Milano, n. 95 del 4 gennaio 2017
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