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Amministratore revocato e nuova assemblea

L'amministratore revocato può convocare l'assemblea per la nomina del suo successore?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo abbiamo revocato l'amministratore in carica, ma nella stessa assemblea non siamo riusciti a nominare un suo sostituto.

Pochi giorni dopo, mentre si cercava un accordo informale per arrivare all'assemblea solo per la ratifica ufficiale dell'accordo, ci è giunta dall'amministratore revocato la raccomandata di convocazione dell'assemblea per la nomina del suo sostituto.

Nella convocazione dice che se non saremo in grado di nominarlo in quella sede, allora provvederà a chiedere lui, ad un giudice, la nomina del suo successore.

È normale tutto ciò?

Questa la domanda che ci è posta ad un nostro lettore.

Vediamo nel dettaglio che cosa succede al momento della revoca dell'amministratore di condominio; la revoca, quale atto di interruzione del rapporto di mandato, rappresenta un'ipotesi di cessazione dell'incarico.

Rispetto a questa ipotesi, l'art. 1129, ottavo comma, c.c. specifica: “Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Si tratta della istituzionalizzazione del così detto regime della prorogatio imperii, ritenuto applicabile al condominio dalla giurisprudenza di merito e legittimità.

La domanda, che come si suole dire, sorge spontanea è se tra i poteri dell'amministratore revocato vi sia anche quello di convocare un'assemblea per la nomina del suo successore.

Al riguardo la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sull'argomento.

In una pronuncia riguardante la convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore ritenuto in prorogatio a seguito di invalidazione della deliberazione di nomina, è stato affermato che “l'assemblea può validamente essere convocata dall'amministratore, la cui nomina sia stata dichiarata illegittima, non ostando al riguardo il dettato di cui all'art. 66, secondo comma, c.c., in quanto il potere di convocare l'assemblea, da tale norma attribuito a ciascun condomino, presuppone la mancanza dell'amministratore che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell'amministratore o di illegittimità della sua nomina(così Cass., Sez. Il, n. 1405 del 2007; conformemente cfr. Cass., Sez. il, n. 3139 del 1973; Cass., Sez. II, n. 3588 deI 1993; Cass., Sez. II, n. 5083 del 1994; Cass., Sez. Il, 27.03.03 n. 4531 e, più recentemente, Cass., Sez. II, 30.10.12 n. 18660)” (Cass. 13 giugno 2013, n. 14930).

Cessazione del mandato per qualunque causa, quindi, è situazione differente dall'assenza dell'amministratore.

La revoca, come si diceva, rappresenta un'ipotesi di cessazione dell'incarico, per cui l'amministratore revocato può convocare l'assemblea per la nomina del suo successore.

Non molto differente, ad avviso di chi scrive, la situazione per il ricorso giudiziale per la nomina del successore.

La legge (art. 1129, primo comma, c.c.) pone questa facoltà in capo all'amministratore dimissionario e non più genericamente a quello cessato dall'incarico. Secondo lo scrivente, tuttavia, è opportuno ritenere estesa la facoltà di agire in giudizio per la nomina di un successore anche in capo all'amministratore revocato che, diversamente, si troverebbe in una situazione di prorogatio sine die.

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