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Stefno

Ripartizione Spese Legali per Lite Passiva

Buongiorno a tutti,

sono lieto di essere entrato a far parte della community.

Ho un problema che spero non risulti stupido, al quale però non sono riuscito a trovare la spiegazione e spero possiate aiutarmi.

La situazione è la seguente: faccio parte di un condominio composto da due scale e due villette. Alcuni appartamenti con l'andare avanti del tempo hanno presentato dei vizi di costruzione relativamente all'abbassamento dei pavimenti e l'insorgenza di numerose crepe.

Fino ad ora i condomini interessati hanno cercato di trovare la modalità di far ripristinare lo stato dei luoghi o dalla ditta costruttrice o tramite la polizza postuma decennale, senza però trovare soluzione. Hanno deciso dunque di intraprendere un ricorso per accertamento tecnico preventivo contro naturalmente la ditta costruttrice e contro il condominio. Preciso che tali difetti non si sono assolutamente riscontrati nelle parti comuni, ma solo nelle proprietà dei singoli condomini.

Il condominio, naturalmente, adesso si deve costituire in giudizio e fin qui nessuna problematica. Il punto è il seguente: i condomini ricorrenti sono collocati solo su una delle due scale del condominio, volevo sapere se le spese per il giudizio devono essere ripartite per tutti i condomini o solo sulla scala di interesse?? Il regolamento in merito non da nessuna delucidazione.

 

Grazie per l'aiuto

Bisogna individuare se i danni riscontrati si riferiscano a "parti comuni" oppure a "parti private" all'interno del condominio.

 

La prima opzione dovrebbe essere soggetta al dettato del 3° comma dell'art. 1123 del c.c. sempre che i due edifici (da te definiti villette) componenti il condominio siano "separati" e si possano ben distinguere, non solo per la differenziazione delle scale in uso.

 

La seconda opzione è soggetta solo all'accordo tra i proprietari che rivendichino danni alle proprie unità immobiliari.

 

Nel caso che tutto il condominio sia interessato alle problematiche da te descritte (esempio muri perimetrali), una controversia con la ditta costruttrice nel termine dei 10 anni di garanzia e di validità della fidejussione obbligatoria, dovrà essere intentata da tutto il condominio, nessuno potrà estraniarsi dalla lite, almeno nella fase propedeutica, vedi le precise sentenze di Cassazione al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/DissensoLiti.htm

 

Per riferimenti giurisprudenziali sulla garanzia decennale, collegati al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/Garanzia.htm

Grazie della celerità con la quale mi ha risposto. Cerco di essere più chiaro su come è costruito il condominio, questo risulta composto da due fabbricati ospitanti 8 unità immobiliari cadauno e di due villette autonome i cui accessi sono separati dai due predetti corpi di fabbrica. Di fatti esistono due tabelle millesimali scale e una relativa all'area esterna comune a tutti e quatto i corpi.

I vizi palesati dai condomini ricorrenti sono presenti solo all'interno delle unità immobiliari di proprietà dei singoli condomini e non nelle parti comuni, l'avvocato però ha ritenuto in ogni caso di ricorrere lo stesso contro il condominio. Ora, fatta presente questa situazione i miei dubbi riguardavano la modalità di ripartizione delle spese per il giudizio.

Nello specifico le mie domande sono le seguenti:

- Visto che il problema riguarda solo una scala, i costi che saranno sostenuti vanno ripartiti solo per quella scala o per tutto il condominio? Nell’uno o nell’altro caso verranno poi divisi in base ai millesimi generali?

- Indipendentemente da come saranno ripartite le spese, i condomini che hanno intentato il ricorso vengono estromessi dalle spese relative il giudizio?

- Giusto per conferma, i condomini che manifesteranno un eventuale dissenso alle liti parteciperanno comunque alle spese che il condominio affronterà per la sua difesa?

Ho già risposto ai tuoi dubbi nel mio intervento sopra.

 

Rileggi con più attenzione nei link che ti ho proposto .....

 

Riassumendo:

 

La competenza per la causa sarà solo per il corpo fabbrica interessato, in base al 3° comma del 1123, a meno che i danni non riguardino anche muri perimetrali, per i quali la competenza è di tutto il condominio, i riferimenti al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/MuroPerimetrale.htm

 

Alla fase propedeutica del ricorso verso la controparte, dovranno partecipare tutti i proprietari del corpo fabbrica interessato o tutto il condominio se sono interessati anche i muri perimetrali.

 

Per ogni altro tuo dubbio c'è sempre il "solito" link, dove puoi fare una ricerca con parole chiave:

 

http://www.condomini.altervista.org

 

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