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Danni da pioggia intensa: la responsabilità del condominio e del comune

Danni da pioggia intensa: la responsabilità del condominio e del comune.
Avv. Eliana Messineo 

Una forte pioggia che provoca l'allagamento dell'immobile di un condomino può comportare che le responsabilità per i danni causati alla proprietà del singolo ricadano sul Condominio e o sul Comune.

I dissesti idrogeologici sono sempre più frequenti e prevedibili, per cui ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni derivanti da infiltrazioni e allagamenti è necessario stabilirne la causa.

Se, infatti, l'impianto condominiale di defluvio delle acque piovane non funziona o se i pozzetti o i fognoli condominiali per lo scarico non vengono puliti rimanendo ostruiti tanto da impedire all' acqua di defluire, sarà inutile ogni tentativo di dimostrare che l'allagamento sia da ascriversi alla particolare eccezionalità ed intensità del temporale.

Nel caso portato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, deciso di recente con la sentenza n. 1591 del 9 novembre 2022, il proprietario di un immobile agiva nei confronti del Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da un impetuoso torrente di acqua e fango che si era riversato sulla sua proprietà.

Di chi è la responsabilità in tali casi? Quali sono i criteri per stabilire il soggetto responsabile?

La pronuncia in esame ci offre un esempio concreto di responsabilità per danni da eventi atmosferici, utile per approfondire il tema con particolare riferimento alla eccezionalità ed all'intensità dei fenomeni nonché all'eventuale sussistenza del caso fortuito.

Danni da pioggia intensa: la responsabilità del Condominio

In condominio è fondamentale che tutte le cose di pertinenza condominiale siano mantenute in modo tale da non arrecare danno a nessuno.

Sicché deve provvedersi a tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei beni comuni come ad esempio alla sostituzione del tubo della pluviale, allo spurgo dei tombini, alla manutenzione degli impianti.

Nella fattispecie, il Condominio è stato ritenuto responsabile a causa della deficienza del sistema idraulico di smaltimento delle acque meteoriche presente nell'area condominiale, ritenuto, in virtù di accertamenti tecnici, assolutamente inidoneo a smaltire le acque piovane.

In particolare, nel caso di specie, è stato dimostrato che dal cortile del condominio, a seguito di una forte pioggia, si era riversato un forte torrente di fango sulla proprietà sottostante dell'attore provocando all'immobile ingenti danni.

Gli esiti dell'istruttoria hanno infatti confermato che i danni provocati dalle piogge erano ascrivibili all'assoluta assenza di idonee opere di regimentazione delle acque sia da parte del Condominio che da parte del Comune.

Danni da pioggia intensa: la responsabilità del Comune

Secondo il Condominio costituitosi in giudizio, la responsabilità era da ascriversi al Comune di Catanzaro, proprietario della strada posta a monte della proprietà condominiale, atteso che su detta strada non vi erano opere di raccolta delle acque piovane e quindi le pendenze di detta via confluivano dapprima verso il condominio e di seguito verso le proprietà sottostanti, ivi compresa quella dell'attore.

Pertanto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo Comune di Catanzaro.

Il Comune di Catanzaro, costituitosi in giudizio, eccepiva l'assoluta infondatezza della domanda essendo totalmente estraneo alla vicenda in quanto la strada comunale era notevolmente distante dalla proprietà dell'attore per essere divisa dall'immobile di quest'ultimo, dai terreni del Condominio e da quello di altro soggetto (pure convenuto in giudizio e rimasto contumace) ove non esistevano opere di drenaggio e di convogliamento delle acque.

Orbene, oltre alla responsabilità del Condominio, dagli esiti degli accertamenti compiuti, è emersa nella fattispecie, anche una responsabilità del Comune determinata dalla creazione di accessi privati abusivi sui muri costruiti a recinzione della aree poste a monte della proprietà dell'attore nonché dalla mancata realizzazione, in prossimità di tali accessi privati, di opere idrauliche o raccordi di protezione a monte, tali da impedire tracimazioni di acque verso le aree sottostanti quale quella dell'attore.

Danni da pioggia intensa: il caso fortuito

Dinnanzi ad eventi atmosferici particolarmente intensi è possibile invocare il caso fortuito?

La Cassazione ha precisato che il carattere di eccezionale intensità di un fenomeno atmosferico non può costituire sempre e comunque caso fortuito bensì solo quando costituisca un evento imprevedibile "che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento" (Cass. n. 5658/2010).

"La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento tale da rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore" (Cass. n. 5877/2016).

Per la Suprema Corte, fenomeni atmosferici di particolare importanza sono piuttosto frequenti e pertanto essendo prevedibili non possono concretare un caso fortuito. In altre parole, se il fenomeno tende a ripetersi, anche se saltuariamente, non può essere definito come caso fortuito.

È evidente che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione (Cass. n. 5877 del 2016).

Se il danno è causato dall'incuria del comune o del condominio che non hanno mantenuto i pozzetti, i tubi pluviali, ed ogni opera idonea ad evitare allagamenti è evidente come non possa trattarsi di caso fortuito neanche in caso di pioggia particolarmente intensa. Di contro, può trattarsi di caso fortuito se l'allagamento si è verificato nonostante la manutenzione.

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In ogni caso, il carattere eccezionale (e quindi il fortuito) degli eventi pluviometrici va dimostrato mediante idonee prove.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non provato il fortuito invocato dal Comune non rilevando quale prova dell'intensità di un fenomeno atmosferico la prova testimoniale o la mera stampa del meteo.

Danni da pioggia intensa: La responsabilità concorsuale e solidale del Condominio e del Comune

Le diverse e contrarie prove emerse da precedenti pronunce del giudice di pace di Catanzaro, a riprova che anche in passato la proprietà dell'attore aveva subito dei danni provocati dalle piogge, hanno portato il giudicante a confermare che gli stessi fossero ascrivibili all'assoluta assenza di idonee opere di regimentazione delle acque sia da parte del Condominio che da parte del Comune.

Conseguentemente, il Giudice ha ritenuto sussistere nel caso di specie una responsabilità a carico del convenuto e del terzo chiamato in via concorsuale e solidale nei confronti dell'attore, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la domanda attorea di risarcimento fosse stata indirizzata nei confronti del solo condominio.

All'uopo, il Tribunale ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nel caso in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (in tal senso Cass. Civ. ord. n. 15232/2021 conforme a Cass. sent. n. 516/2020).

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 9 novembre 2022 n. 1591
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