Il fatto. Una SRL aveva depositato alcuni pannelli fonoassorbenti in un locale condominiale, in attesa di istallarli presso i propri uffici.
Successivamente, i pannelli erano stati danneggiati dalla fuoriuscita di acqua da un calorifero di proprietà condominiale.
Per tale motivo, la SRL citava in giudizio il condominio ritenendolo responsabile per mancata custodia delle parti comuni ex articolo 2051 del codice civile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
La Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2230 del 14 gennaio 2020, ha rigettato la domanda risarcitoria, confermando la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio è stato accertato, infatti, che la perdita d'acqua, che aveva danneggiato i pannelli, non era stata determinata da una rottura del calorifero, bensì da un "allentamento di un componente della valvola" causata dal peso dei pannelli che erano stati appoggiati sullo stesso calorifero.
In altri termini, la causa del danno è riconducibile al comportamento della stessa SRL, che aveva imprudentemente appoggiato i pesanti pannelli sul calorifero, non adatto a sopportare un simile peso, provocandone la rottura.
Nessuna responsabilità del condominio. La SRL contestava la sentenza di primo grado. Lamentava il fatto che, dall'allentamento o rottura della valvola, il tribunale sia autonomamente risalito alle cause dell'evento dannoso, valorizzando il peso appoggiato alla valvola, mentre avrebbe dovuto affidare l'indagine sulle possibili cause dell'evento ad una consulenza tecnica.
Contestazioni respinte dai giudici d'appello.
Continua [...]