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Infiltrazioni di acqua piovana: se i lavori di impermeabilizzazione sono eseguiti male paga il condominio

Il condominio paga i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua piovana a seguito di lavori di impermeabilizzazione dell'edificio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il nesso di causalità tra il particolare modo di essere della res comune, in termini di errata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, e i danni riscontrati nella proprietà attorea, legittima la responsabilità del Condominio.

La vicenda. L'attore proprietario di unità immobiliare facente parte del Condominio, conveniva in giudizio il Condominio chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2051 c.c., cagionati dalle infiltrazioni di acqua piovana prodottesi a seguito di lavori di impermeabilizzazione dell'edificio e di tinteggiatura delle pareti eseguiti dal Condominio.

Costituendosi in giudizio, il Condominio eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; nel merito, ha sostenuto che le spese per gli interventi di ripristino dovevano essere ripartite secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c.

Il ragionamento del Tribunale. La CTU disposta in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, aveva accertato la presenza di infiltrazioni nel bagno dell'appartamento attoreo e, in particolare, una piccola lesione posta in prossimità della giunzione muro di tamponamento e solaio lungo tutta la parete del bagno.

Dunque, secondo il perito d'ufficio, la causa della lesione che era da attribuire ad una errata esecuzione del rivestimento in materiale plastico della facciata e dell'intonaco sottostante in prossimità della giunzione del muro in mattoni di cemento (all'interno dell'intonaco doveva essere posta una adeguata rete per sopperire alle eventuali dilatazioni o contrazioni.

Premesso ciò, il giudice adito ha avvalorato tale consulenza evidenziando che la difettosa esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione da parte del Condominio, concretizzatasi nella lesione posta in prossimità della giunzione muro di tamponamento e solaio, determinava la responsabilità del Condominio, quale custode delle porzioni comuni dell'edificio, a norma dell'art. 2051 c.c. essendo stato dimostrato, all'esito della espletata istruttoria, il nesso di causalità tra il particolare modo di essere della res custodita, in termini di errata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del Condominio custode, e i danni riscontrati nella proprietà attorea.

Di conseguenza, il condominio è stato condannato alla somma pari al costo degli interventi di ripristino.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Velletri, del 15 novembre 2019, n. 1990
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