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bl82

Franchigia e scoperto danni da infiltrazioni

Buongiorno a tutti!

Ho da esporvi una problematica. Danni all'appartamento sottostante, per spargimento d'acqua per uno sbalzo di pressione che ha fatto esplodere il flessibile della cassetta del wc del piano superiore.

Aperto il sinistro dalla compagnia del condominio il perito ha quantificato i danni e risarcito sia il diretto danneggiato che lo stesso proprietario dell'immobile in cui si è determinata la perdita, al netto di franchigie e scoperti.

Il proprietario dell'appartamento danneggiato richiede, oltre alle somme decurtate per franchigia e scoperto, anche differenze per danni a suo dire maggiori, richiedendoli al proprietario dell'appartamento da cui si è originata la perdita. L'amministratore insiste anch'egli che la rimanenza debba rifonderla il proprietario dell'appartamento.

Domanda. Ma se l'assicurazione ha risarcito anche il proprietario "danneggiante" non avrà riconosciuto responsabilità del condominio, intervenendo così per la sua Responsbilità civile verso terzi (entrambi i condomini)?

Ergo...la rimanenza non deve essere allora corrisposta dal condominio?

E' inoltre evidente che intervenga il caso fortuito per uno sbalzo di pressione assolutamente imprevisto...

tuttavia non possiedo copia della perizia assicurativa nè di parte per poter comprendere bene da dove si è originato precisamente il danno... fatto sta che è saltato il flessibile....

E' il proprietario dell'appartamento che ha provocato il danno a dover risarcire il condomino danneggiato per la differenza che non ha pagato l'assicurazione. Il problema non riguarda il condominio ma soltanto il condomino danneggiato e danneggiante.

Mi pare di capire che avete una polizza condominiale che copre anche i danni derivanti da impianti di pertinenza privata anche se con un tot di franchigia: "danni all'appartamento sottostante, per spargimento d'acqua per uno sbalzo di pressione che ha fatto esplodere il flessibile della cassetta del wc del piano superiore" perchè altrimenti il danno andava rifondato per intero solo dal danneggiante.

Mi pare di capire che avete una polizza condominiale che copre anche i danni derivanti da impianti di pertinenza privata anche se con un tot di franchigia: "danni all'appartamento sottostante, per spargimento d'acqua per uno sbalzo di pressione che ha fatto esplodere il flessibile della cassetta del wc del piano superiore" perchè altrimenti il danno andava rifondato per intero solo dal danneggiante.

Infatti quello che tento di comprendere è se in questo tipo di polizze è previsto il risarcimento anche della proprietà del "presunto danneggiante"!!!

Infatti quello che tento di comprendere è se in questo tipo di polizze è previsto il risarcimento anche la proprietà del "presunto danneggiante"!!!

Probabilmente avete una polizza che comprende la"conduzione". L'assicurazione liquida il totale; spetta all'amministratore risarcire prima i danneggiati e, se avanzano soldi, il danneggiante. Solo così si evitano beghe. Se il danneggiante non si ritiene soddisfatto sarà lui a rivolgersi al legale...

Probabilmente avete una polizza che comprende la"conduzione". L'assicurazione liquida il totale; spetta all'amministratore risarcire prima i danneggiati e, se avanzano soldi, il danneggiante. Solo così si evitano beghe. Se il danneggiante non si ritiene soddisfatto sarà lui a rivolgersi al legale...

Mi scusi, mi sorgono dei dubbi.

 

L'assicurazione risarcisce il danno e specifica nella perizia quale danno è risarcito, giusto ?

 

Per quale motivo e con quali competenze " peritali " spetterebbe all'amministratore la valutazione " risarcire prima i danneggiati e poi il danneggiante " ?

 

L'amministratore, per senso logico, dovrebbe al massimo avere un ruolo di " mera consegna " dell'assegno assicurativo alle parti coinvolte ( ovvero di semplice versamento dell'assegno assicurativo sul c/c condominio ed immediata consegna degli assegni alle parti coinvolte, ma secondo la perizia ): se ad esempio fosse in malafede, potrebbe gestire a suo piacimento le somme ?

 

Le eventuali quote danneggiato/danneggiante sono specificate o deducibili dalla perizia con esattezza ?

 

Credo comunque che sia iniqua la norma che permette una situazione del genere: sarebbe molto più semplice un rapporto diretto assicurazione / danneggiato.

 

Se non sbaglio in taluni casi i periti di assicurazione possono concludere la pratica proponendo un risarcimento al danneggiato, che può accettare, e quindi che senso logico avrebbe far passare soldi dalle mani di terzi o del danneggiante ( ad esempio nel caso in cui sia il condominio ad essere responsabile del danno ) ?

Mi scusi, mi sorgono dei dubbi.

 

L'assicurazione risarcisce il danno e specifica nella perizia quale danno è risarcito, giusto ?

 

Per quale motivo e con quali competenze " peritali " spetterebbe all'amministratore la valutazione " risarcire prima i danneggiati e poi il danneggiante " ?

 

L'amministratore, per senso logico, dovrebbe al massimo avere un ruolo di " mera consegna " dell'assegno assicurativo alle parti coinvolte ( ovvero di semplice versamento dell'assegno assicurativo sul c/c condominio ed immediata consegna degli assegni alle parti coinvolte, ma secondo la perizia ): se ad esempio fosse in malafede, potrebbe gestire a suo piacimento le somme ?

 

Le eventuali quote danneggiato/danneggiante sono specificate o deducibili dalla perizia con esattezza ?

 

Credo comunque che sia iniqua la norma che permette una situazione del genere: sarebbe molto più semplice un rapporto diretto assicurazione / danneggiato.

 

Se non sbaglio in taluni casi i periti di assicurazione possono concludere la pratica proponendo un risarcimento al danneggiato, che può accettare, e quindi che senso logico avrebbe far passare soldi dalle mani di terzi o del danneggiante ( ad esempio nel caso in cui sia il condominio ad essere responsabile del danno ) ?

La polizza è intestata al condominio e al condominio va liquidata nelle persona dell'amministratore pro tempore. Il perito non da mai all'amministratore il dettaglio della sua perizia ma solo il totale. Il danneggiante è colui che deve risarcire il danno ed eventuali franchige o non coperture sono a suo carico.

Invece nel caso il danneggiato non sia un condomino ma una terza persona, (es. albero condominiale che cade su una macchina o cornicione che danneggia qualcuno) l'assicurazione liquida direttamente il danneggiato senza transitare dall'amministratore.

La polizza è intestata al condominio e al condominio va liquidata nelle persona dell'amministratore pro tempore. Il perito non da mai all'amministratore il dettaglio della sua perizia ma solo il totale. Il danneggiante è colui che deve risarcire il danno ed eventuali franchige o non coperture sono a suo carico.

Invece nel caso il danneggiato non sia un condomino ma una terza persona, (es. albero condominiale che cade su una macchina o cornicione che danneggia qualcuno) l'assicurazione liquida direttamente il danneggiato senza transitare dall'amministratore.

Mi scusi, ma non capisco.

 

Sono al corrente che il sistema funziona come da Lei enunciato. Non sapevo ( e lo ritengo un fatto strano e sbagliato ) che il perito non fornisce dettagli ( se viene fatta una perizia perchè non è dettagliata ? ) . Il ruolo del danneggiante non era in discussione.

 

Per esperienza, sono a conoscenza che in alcuni casi il perito propone al danneggiato il rimborso di un danno e ( se d'accordo ) gli fa firmare la proposta....dopo di che so che l'assicurazione, con l'accettazione, consegnerà dopo circa due mesi all'amministratore l'assegno e quindi l'importo verrà poi consegnato, al netto di franchigie, al danneggiato.

 

Seguendo la linea da Lei espressa ( va liquidata nella persona dell'amministratore.... il perito dà solo il totale .... ) , se ad esempio ci sono due danneggiati decide poi l'amministratore come dividere il rimborso ? Probabilmente funziona cosi, ma secondo me ( opinione personale ) non è equa questo metodo di liquidazione delle assicurazioni, ed ha poco senso logico ( l'amministratore assume una funzione inopportuna... quasi da " sostituto d'imposta " e può decidere in base alle proprie idee ... magari provocando eventuali contenziosi che tanto vedrebbero il singolo condomino contro l'assemblea....?)

 

Come opinione personale, inoltre ritengo che è una lungaggine del tutto inopportuna: un danneggiato è sempre un danneggiato ( poco importa se condomino o terzo ) per cui se x effetto del contratto il perito stabilisce che la persona X riceva un rimborso X , tale rimborso potrebbe versarlo direttamente l'assicurazione al danneggiato ( o ai danneggiati ) senza transitare dall'amministrazione. Se invece il perito non stabilisce le quote , beh c'è un problema a monte della perizia... diventa quasi inutile avere una polizza condominiale.... forse converrebbe che lo stato stabilisse una polizza obbligatoria per ognuno dei comproprietari ivi comprese le parti comuni e senza una polizza comune.

Probabilmente avete una polizza che comprende la"conduzione". L'assicurazione liquida il totale; spetta all'amministratore risarcire prima i danneggiati e, se avanzano soldi, il danneggiante. Solo così si evitano beghe. Se il danneggiante non si ritiene soddisfatto sarà lui a rivolgersi al legale...

bl82 fatti dare un copia della polizza dall'amministratore e fatti specificare la clusola copertura danni. Ne hai tutto il diritto..l'hai pagata anche tu!!

 

- - - Aggiornato - - -

 

e confrantala con quanto riportato da remejo.

...Domanda. Ma se l'assicurazione ha risarcito anche il proprietario "danneggiante" non avrà riconosciuto responsabilità del condominio, intervenendo così per la sua Responsbilità civile verso terzi (entrambi i condomini)?...

A mio avviso il nocciolo della discussione è proprio capire che tipo di polizza avete e chi è il responsabile del danno, se il condominio o il proprietario del piano superiore.

Secondo me i casi possono essere due:

 

1) Il danno lo ha provocato il condominio ai due condòmini e l'assicurazione ha rimborsato un danno totale.

In tal caso ognuno dei due condòmini quantifica il danno al condominio che dovrà rimborsare o contestare la richiesta.

L'amministratore, indipendentemente dall'assegno totale, convoca l'assemblea e fa decidere se accogliere le due richieste, accoglierne una sola, o contestarle entrambe.

Le richieste accolte saranno rimborsate dalla cassa condominiale e se il rimborso ricevuto dall'assicurazione non basta i condòmini dovranno integrare la differenza.

 

2) Il danno lo ha provocato il proprietario del piano superiore ma nella polizza globale fabbricati è compresa una polizza "Kasko" che rimborsa anche i danni subiti dal danneggiante.

In questo caso l'assicurazione non può non può esimersi dall'indicare il valori ciascun danno.

In questo contesto il condominio non c'entra e l'amministratore si limiterà a consegnare a ciascuno dei due proprietari la somma liquidata dall'assicurazione.

Se il danneggiante si ritiene insoddisfatto della somma ricevuta potrà agire contro l'assicurazione.

Se il danneggiato si ritiene insoddisfatto dovrà agire direttamente contro il danneggiante.

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