#1 Inviato 11 Marzo, 2017 Ciao, sono nuovo del forum. Dopo aver letto alcune discussioni ho deciso di rivolgermi a voi. Ho un problema con il condominio riguardante la franchigia sulla polizza condominiale. La polizza condominiale copre i danni alle parti comuni dell'edificio e anche ai singoli appartamenti, con franchigia di 500€. A seguito di una perdita d'acqua nel mio appartamento (tubazione privata non condominiale), ho causato danni all'appartamento sottostante per circa 2000€ e per questo mi sono rivolto all'amministratore per far intervenire l'assicurazione. L'amministratore sostiene che la rottura ha riguardato una tubazione privata (non condominiale) e pertanto la franchigia è a mio carico. Quindi mi sono confrontato con alcuni professionisti (assicuratori e avvocati) che invece sostengono che la franchigia dovrebbe essere a carico del condominio in base ai millesimi, essendo proprio il condominio ad aver sottoscritto la polizza. Chi ha ragione secondo voi? Vi ringrazio per l'aiuto!
#2 Inviato 11 Marzo, 2017 non conosco le disposizioni su detta polizza in ogni caso essendo il condominio intestatario della polizza assicurativa, va da se che la franchigia la devono pagare i condomini, te compreso.
#3 Inviato 29 Novembre, 2018 JOSEFAT dice: non conosco le disposizioni su detta polizza in ogni caso essendo il condominio intestatario della polizza assicurativa, va da se che la franchigia la devono pagare i condomini, te compreso.
#4 Inviato 29 Novembre, 2018 La risposta è corretta. Il contratto è stato stipulato dal condominio (in concreto dall'amministratore pro-tempore = Contraente) nell'interesse comune di tutti i partecipanti al condominio (Assicurato). Trattandosi di intervenire su parti di fabbricato di proprietà comune e assicurate complessivamente con il contratto comune, la riparazione dovrebbe essere eseguita dal condominio, a cura dell'Amministratore pro-tempore, tuttavia, per ragioni di praticità, verrà eseguita. il più delle volte, a cura del condomino direttamente danneggiato, con pagamento del relativo costo direttamente da quest'ultimo o da parte dell'Amministratore. La società assicuratrice corrisponderà l'importo del risarcimento all'Amministratore e, ove l'importo ricevuto fosse insufficiente a coprire l'intera spesa della riparazione, la differenza andrà suddivisa tra i condomini in proporzione alle quote di proprietà.
#5 Inviato 29 Novembre, 2018 Scusate ma se il danno è provocato da tubazioni private e quindi non condominiali la franchigia da pagare spetta al condomino responsabile del danno. Non è che il condominio sottoscrivendo una estensione alla conduzione locali diviene responsabile del danno. Modificato 29 Novembre, 2018 da davidino1978