Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Danni e responsabilità: il condominio è custode dei beni comuni e risponde dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.

il condominio risponde dei danni procurati a terzi o ad uno degli stessi comproprietari.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condominio o meglio i condomini non avendo la compagine, una soggettività giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti, sono proprietari, e non si presumono tali (cfr. Cass. SS.UU. n. 7449/93) delle cose indicate dall’art. 1117 c.c.

Essendone titolari è cosa del tutto logica e consequenziale che essi stessi rispondano di danni che quelle cose dovessero causare.

Ciò detto è utile comprendere a che titolo. Il Tribunale di Salerno, con una pronuncia resa agli inizi di settembre (la n. 1993 del 9 settembre 2010) rifacendosi all’orientamento ormai consolidato, ha ribadito che il condominio risponde dei danni procurati a terzi o ad uno degli stessi comproprietari ai sensi dell’art. 2051 c.c., che recita:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ormai da diverso tempo è orientata nel vedere nella norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Tradotto in termini concreti ciò vuol dire che " chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).

E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno"(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).

L’impossibilità di dimostrare il caso fortuito fa si che la responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire il danno resti no in capo al titolare dei beni dai quali il medesimo danno è promanato.

In questo contesto il Tribunale di Salerno ribadisce, come si diceva in principio, che “ il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alla porzione esclusiva di uno dei condomini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condominio stesso (Cass. n. 87/1500, 03/12211).

La responsabilità di quest'ultimo, poi, quale custode degli impianti comuni, ha natura oggettiva e postula solo la prova, incombente sul danneggiato, del nesso causale tra la res ed il danno da essa arrecato (Cass. n. 03/5578, Cass. n. 04/6753, Cass. n. 04/5236)” (Trib. Salerno 9 settembre 2010 n. 1993).

Una situazione che, non v’è dubbio, pone la compagine in una posizione di svantaggio e di maggior responsabilità. La stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile in questi casi, quindi, è cosa da non escludere a priori.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento