Se la polizza prevede la manleva sui «danni involontari a terzi», la Compagnia assicurativa deve coprire le spese che il Condominio è costretto a pagare al singolo proprietario per i danni da infiltrazioni da quest'ultimo subiti a causa del cattivo stato di manutenzione del terrazzo di copertura condominiale. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 999 del 18 marzo 2019.
Il Condominio è il custode dei beni e dei servizi comuni. In quanto tale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati a un condomino o a un terzo.
Tuttavia, l'ente condominiale è manlevato ad opera dell'assicuratore della responsabilità civile, laddove la clausola della polizza prevede espressamente l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimenti di danni involontariamente causati a terzi, compresi i condomini.
Il fatto. La singola proprietaria agisce contro il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni causati all'interno del proprio appartamento da infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo di copertura di proprietà condominiale. Le infiltrazioni avevano danneggiato, in particolare, l'ingresso, il soggiorno, il ripostiglio, i due bagni e la camera da letto, ragion per cui la proprietaria e la sua famiglia avevano subito parziale impedimento a godere dell'immobile.
Chiesto anche il ristoro dei danni non patrimoniali, dovuti ai disagi ed ai fastidi derivanti dalla lesività della condotta posta in essere dal Condominio, che non è intervenuto per garantire la manutenzione del terrazzo.
Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda, basandosi anche sulla CTU espletata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Il Consulente tecnico aveva accertato che le infiltrazioni erano state causate dalle cattive condizioni del terrazzo di copertura e dalla mancanza di manutenzione, ovvero acclarato il nesso di causalità tra il danno lamentato e le cattive condizioni del terrazzo di copertura.
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