In questo approfondimento ci soffermeremo sulla modificazione del colore delle pareti di un edificio, guardando alla fattispecie nella sua doppia accezione di pareti esterne, ovvero della facciata dello stabile, e di pareti interne, ossia di quelle che delineano le parti comuni (es. scale) ovvero gli ambienti delle singole unità immobiliari.
Colore facciata dell'edificio
Il colore della facciata dell'edificio è deciso dal costruttore al momento della costruzione del palazzo.
Tale colore è scelto in ragione:
- delle eventuali norme edilizie vigenti in ambito locale, cui chi edifica l'edificio è tenuto ad uniformarsi;
- sulla base di una scelta completamente discrezionale.
Il colore della facciata diviene così, evidentemente, parte integrante della stessa ossia elemento che assieme ad essa è da ritenersi parte comune dell'edificio.
Da non perdere: Per quale motivo il comune non può imporre il colore della facciata?
Detta diversamente: dato che la facciata è parte comune (art. 1117 c.c.) e osservato che il suo colore non può che esserne considerato elemento esteticamente caratterizzante, ne discende che le decisioni ad esso relative debbano essere assunte in sede assembleare, senza che né l'amministratore, né tanto meno i singoli condòmini possano assumere decisioni in merito alla sua modificazione
Cambio colore facciata
Come si accennava appena sopra, il colore caratterizza senza ombra di dubbio l'estetica dell'edificio.
In molti comuni sono state dettate apposite norme riguardanti colore di tende e facciate, le così dette ordinanze sul colore. La ratio sottesa all'adozione di queste disposizioni è quella di creare un'armonia cromatica complessiva tra i vari colori, evitando sovrapposizioni esteticamente non gradevoli, insomma accozzaglie di colori.
Fatto quest'ultimo, comunque, soggetto ad una buona dose di valutazione soggettiva e discrezionale.
Al di là di questo aspetto, v'è comunque da dire che è innegabile, nel caso in cui in un condominio si dovesse decidere per il cambio di colore delle pareti, che l'assemblea debba valutare attentamente questa modificazione.
Se in ambito edilizio questo intervento - in sé e per sé considerato - può essere annoverato tra quelli di manutenzione ordinaria, a livello condominiale lo stesso, quasi certamente, dev'essere valutato alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria di notevole entità.
In effetti non è cosa di tutti i giorni decidere il cambio di colore della facciata e soprattutto difficilmente la spesa ad esso connessa può essere considerato di poco conto.
Ciò vuol dire che per deliberare il cambio di colore delle pareti esterne bisogna è necessario, tanto in prima quanto in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
Contestazione decisione cambio colore facciata
E se un condòmino non è d'accordo?
Allora egli avrà la possibilità d'impugnare la decisione assembleare deliberativa del cambio.
Due le possibilità:
- contestazione inerente alla mancanza quorum deliberativi o a vizi formali; in tal caso il vizio contestato rende la delibera annullabile e come tale da impugnarsi nei termini di cui all'art. 1137 c.c. (trenta giorni dall'adozione della delibera per i condòmini presenti, ma dissenzienti o astenuti, e trenta giorni dalla comunicazione del verbale per gli assenti);
- contestare l'alterazione del decoro; tale doglianza fa sì che la deliberazione assunta dall'assemblea debba essere considerata nulla in quanto adottata in violazione dell'art. 1120, ultimo comma, c.c.
Contestare l'alterazione del decoro vuol dire lamentarsi di una violazione peggiorativa - anche in termini di pregiudizio economico - dell'estetica dell'edificio.
Doglianza che deve essere dimostrata in giudizio. Cosa non semplice: in una causa decisa dal Tribunale di Bari, ad esempio, fu stabilito che "l'utilità tanto del color bianco panna quanto della pittura liscia - che facilita il fluire dell'acqua piovana rispetto al graffiato - è dunque innegabile" (Trib. Bari 24 febbraio 2016 n. 1000).
Tale modifica fu considerata non alterativa rispetto alla modificazione dello status quo ante che vedeva la facciata essere completata da una pittura bianca graffiata.
Cambio colore pareti interne abitazione
E se si decide di cambiare il colore delle pareti interne?
Se il riferimento è alle pareti interne, ma comunque facenti parte delle cose comuni dell'edificio, ad esempio le pareti delle scale, dei pianerottoli, ecc., vale quanto finora detto in relazione alla facciata dell'edificio.
Guardando, invece, alle pareti delle unità immobiliari, è utile, per quanto possa apparire ultroneo, distinguere tra posizione del proprietario e posizione del conduttore.
Entrambi devono rispettare eventuali, improbabili, norme del regolamento condominiale contrattuale che potrebbe spingersi fino a limitare la scelta dei colori degli ambienti interni alle abitazioni o esterni di proprietà esclusiva. Fatto questo, come si diceva, raro, soprattutto per la prima delle due ipotesi appena citate.
Nel silenzio dello statuto della compagine, il proprietario è libero di scegliere i colori più opportuni, così come l'inquilino, con l'unica differenza che quest'ultimo al termine della locazione - in caso di assenza accordo sulla restituzione nello stato di fatto attuale - deve ripristinare la colorazione trovata al momento dell'inizio del contratto.
Differentemente il locatore può chiedergli i danni, anche mediante domanda giudiziale di assegnazione della caparra, salvo maggior danno.
- Se i pannelli sono inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante.
- Murales su facciata palazzo
- Spese rifacimento facciata, paga anche chi non è d'accordo