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Danni da infiltrazioni. Esclusa la responsabilità del condomìnio se vi è caso fortuito

La responsabilità del condominio sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa ed è esclusa unicamente dal caso fortuito.
Avv. Daniela Sibilio- Foro di Brindisi 

Il caso. Un condòmino, proprietario di un appartamento sito al piano terra e parzialmente interrato, citava in giudizio il Condomìnio lamentando rilevanti fenomeni di infiltrazioni dovuti alla mancanza di opere in prossimità delle pareti perimetrali tali da impedire l'assorbimento di umidità, e ne chiedeva la condanna all'esecuzione dei lavori allo scopo necessari, oltre al risarcimento dei danni per il disagio subito e per gli arredi rovinati.

Il condòmino evidenziava inoltre di aver già precedentemente promosso procedimento ex 696-bis c.p.c. e che in tale circostanza il CTU nominato aveva precisato le opere da eseguire: alcune riguardanti le pareti interne dell'immobile, altre relative alle pareti esterne; consistenti queste ultime nella costruzione di una intercapedine utile ad isolare le pareti dell'immobile interessato.

Tuttavia, il Condomìnio aveva deliberato di procedere solo parzialmente rispetto alle opere complessivamente previste.

Costituitosi in giudizio il convenuto Condomìnio, lo stesso evidenziava che i locali, nel progetto iniziale, erano destinati a cantine e che a seguito di variante del 1962 erano stati trasformati in civile abitazione.

In ogni caso, l'appartamento si presentava privo del rapporto aereo/illuminante prescritto dalle norme igienico-sanitarie.

La decisione. Il Tribunale di Livorno, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che "l'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c." (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1999, n. 3753).

Tuttavia, nell'eventualità in cui le infiltrazioni provenienti da parti comuni provochino fenomeni di umidità in locali di proprietà esclusiva di singoli condomini, si rinviene una responsabilità in via autonoma del Condomìnio ex art. 2051 c.c., secondo cui "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Danni da infiltrazione, forti pioggie e caso fortuito.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Livorno, n. 688 del 23 giugno 2017
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