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Polizza condominio contro eventi atmosferici: quali danni copre?

L'assicurazione deve indennizzare i danni causati da alluvioni, anche nel caso di cedimento strutturale del muro di contenimento.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 460 del 9 maggio 2022, ha affrontato lo spinoso tema riguardante la copertura della polizza fabbricato contro gli eventi atmosferici.

Il caso prendeva le mosse dalla citazione in giudizio della società assicuratrice che rifiutava di corrispondere al condominio l'indennizzo per i danni atmosferici patiti a seguito di un violento nubifragio che aveva causato, tra le altre cose, il cedimento strutturale del muro di contenimento del primo livello del condominio.

Nonostante l'amministratore avesse provveduto alla regolare denuncia di sinistro, l'assicuratrice aveva rifiutato di corrispondere quanto previsto da contratto perché, a proprio dire, la polizza non avrebbe coperto i danni lamentati dal condominio.

Per la precisione, secondo la società convenuta la polizza escluderebbe, tra i "danni da eventi atmosferici", quelli causati da formazione di ruscelli e accumulo esterno di acqua. Inoltre, il contratto escluderebbe espressamente il risarcimento per il danno da ribaltamento del muro.

In via preliminare l'assicurazione eccepiva anche l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione giudiziaria per non aver l'attore rispettato la clausola con cui la polizza imponeva alle parti di attivare preliminarmente la procedura stragiudiziale per la valutazione del danno, la quale imponeva la nomina di periti a cui demandare il compito di indagare sulla circostanza, natura causa e modalità del sinistro.

La perizia contrattuale nella polizza condominio

Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 460 del 9 maggio 2022 in commento, rigetta innanzitutto l'eccezione preliminare della società convenuta.

Il giudice abruzzese osserva come la polizza contempli una clausola in virtù della quale le parti si impegnano, in caso di sinistro e in difetto di accordo bonario circa l'entità dell'indennizzo, a demandarne l'accertamento, "a richiesta di una di esse", a periti da loro nominati.

È appena il caso di ricordare che la Corte di Cassazione (sentenza n. 4840 del 25/10/1978) sostiene che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi.

  • ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato;
  • ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale".

Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale.

Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche, per la semplice ragione che tali controversie sono escluse da quelle demandate ai periti.

Nel caso di specie, trattandosi di "perizia contrattuale" e non di "arbitrato", l'azione giudiziaria esperita è pienamente ammissibile.

La copertura della polizza contro danni atmosferici

Secondo il Tribunale di Teramo merita accoglimento la richiesta risarcitoria del condominio. L'interpretazione restrittiva della polizza fornita dalla società assicuratrice è infatti illegittima e volta solamente a escludere il diritto all'indennizzo dell'assicurato.

Secondo il giudice abruzzese, è chiaro che la copertura assicurativa potesse essere invocata per gli eventi atmosferici di cui al procedimento, atteso che con il medesimo contratto la compagnia assicurativa si era impegnata a rispondere dei danni materiali e diretti causati da: uragani, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria; nonché da bagnamenti che si verificassero all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La convenuta ha eccepito l'inoperatività della polizza, sostenendo che l'evento dedotto in atti non rientrerebbe nell'ambito del rischio assunto con il contratto.

La nozione di "fabbricato" nella polizza contro eventi atmosferici

Innanzitutto, risulta per tabulas che, ai fini della polizza per "fabbricato", oggetto di assicurazione debba intendersi, secondo quanto previsto nella parte dedicata alle definizioni, «l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti…».

Risulta altresì che nella copertura assicurativa relativa agli eventi atmosferici non siano ricompresi, tra gli altri, i danni cagionati a recinti, cancelli, ecc.

Sul punto, tuttavia, accorre in aiuto la Ctu, la quale ha qualificato il muro collassato, rispetto al quale è stato reclamato l'indennizzo, non come recinzione bensì come muro di contenimento, in quanto atto a costituire opera di sostegno. Da ciò discende l'inclusione del manufatto distrutto nella copertura assicurativa.

L'evento atmosferico coperto dalla polizza fabbricato

Risulta parimenti che la causa determinativa del crollo del muro sia costituita dall'eccezionale evento atmosferico lamentato dall'attore.

Secondo la polizza, la società di assicurazione è tenuta ad indennizzare l'assicurato per i danni materiali causati ai beni assicurati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine) quando essi "siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non".

La ratio della disposizione contrattuale è quella di ricomprendere tra i rischi assicurati fenomeni atmosferici di una certa violenza, significato ricavabile chiaramente sia dal riferimento letterale al fenomeno stesso (uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria) sia dalla stretta correlazione attuata dalla disposizione contrattuale al fatto che la violenza sia "riscontrabile" su una pluralità di enti assicurati o non, come avvenuto nella specie, essendosi trattato di evento esteso all'intero territorio provinciale.

Dopo simile premessa, il dettato contrattuale prevede che sono esclusi dalla copertura:

  • i bagnamenti "verificatisi all'interno dei fabbricati al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra", cioè gli eventi atmosferici suindicati;
  • i danni causati, fra l'altro, da "formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico".

Posto che i danni in questione, accertati mediante Ctu, siano derivati dalla grande quantità di acqua piovana accumulatasi nel terreno a seguito degli eccezionali eventi atmosferici, che avrebbe determinato un grande aumento dei carichi orizzontali agenti sul muro, così cagionandone il collasso, la convenuta ha ritenuto che siffatta ipotesi rientrasse tra le cause di inoperatività della polizza poiché l'accumulo d'acqua sulla pubblica via avrebbe causato la formazione di un ruscello la cui forza avrebbe poi ribaltato il muro, permettendo all'acqua di penetrare all'interno di esso ed integrando, quindi, la causa di esclusione di operatività.

Secondo il Tribunale di Teramo, questa soluzione interpretativa offerta dall'assicurazione convenuta non può essere accolta, se non col rischio di rendere praticamente inutile la polizza.

Il termine "ruscello", d'accordo con i più autorevoli vocabolari della lingua italiana, può essere definito come "piccolo corso d'acqua", mentre il termine "ruscellamento" viene definito come "scorrimento delle acque in numerosi rivoli lungo un pendio"; per cui non è corretto leggere quel termine come riferito ad un "flusso abbondante di acqua piovana".

Tuttavia, anche volendo ammettere che il significato da attribuire al termine "ruscello" possa essere riferito ad un abbondante flusso d'acqua, resta il fatto che la formazione del ruscello consegua sempre ad un violento evento atmosferico.

È nozione di comune esperienza, del resto, che un grave fenomeno pluviale può danneggiare gli immobili sia dall'alto, cioè distruggendo tetti, finestre e quant'altro, sia dal basso, cioè determinando un accumulo d'acqua; ed è evidente che una simile invasione dal basso è determinata dalla formazione di un ruscello conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche.

In altri termini, non è ragionevole ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello, altrimenti dovendosi sostenere che il danno determinato da una tempesta è risarcito se la pioggia danneggia dall'alto e non se danneggia dal basso (com'è pacificamente avvenuto nella specie), il che non è ragionevolmente sostenibile.

D'altra parte, ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga, vale la pacifica giurisprudenza secondo la quale, a norma dell'art. 1370 c.c., in presenza di una clausola ambigua, la stessa deve essere interpretata contra proferentem.

Quanto detto induce a ritenere operante la polizza assicurativa per danni cagionati da eventi atmosferici, dovendosi qualificare l'evento in esame quale "tempesta", ossia come perturbazione atmosferica di varia estensione e durata, caratterizzata da una notevole violenza di vento e di pioggia. È pertanto fondata la domanda del condominio.

Sentenza
Scarica Trib. Teramo 9 maggio 2022 n. 460
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