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Prova della ricezione della convocazione, un'utile spiegazione

Dal Tribunale di Roma utili precisazioni in ordine alla prova della ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.
Dott.ssa Lucia Izzo 

L'art. 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, novellato a seguito della riforma del 2012, disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale.

Tra le altre cose, la norma impone che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, debba essere comunicato agli aventi diritto a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Ancora, viene stabilito che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati

Secondo costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047), tale disposizione esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare.

Viene, inoltre, affermata la necessità che l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale "dies ad quem" alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Anche il tema della "prova" della ricezione del suddetto avviso di convocazione è stato assai discusso dalla giurisprudenza italiana e un interessante contributo è stato recentemente fornito in materia dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10622 del 17 giugno 2021.

La pronuncia origina dall'istanza presentata da una condomina che lamenta di non essere stata regolarmente convocata alla riunione assembleare nel termine di legge, censura che il giudice capitolino ritiene fondata.

Vizio di costituzione dell'assemblea

Nell'argomentare l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale richiama il dictum delle Sezioni Unite (sent n. 4806/05) secondo cui "devono essere annullate le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge o dal regolamento, quelle affette da vizi formali o da irregolarità in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari".

Si tratta, in sostanza, di tutte le delibere che soffrono di vizi formali attinenti alla procedura di formazione della volontà del condominio e, in particolare, d quelle che violano le prescrizioni di cui all'art. 1136 del codice civile.

La mancata tempestiva convocazione dell'attore, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., integra a detta del giudicante un vizio di costituzione dell'assemblea che è idoneo a portare all'annullamento delle delibere approvate in quella sede.

L'attrice ha infatti dimostrato di essere condòmina e dunque l'amministratore del Condominio le avrebbe dovuto far pervenire tempestivamente, ai sensi delle disposizioni di legge, l'invito a partecipare alla riunione dell'assemblea che si è conclusa con la delibera impugnata.

Tempestiva convocazione dell'avente diritto

Stante la generale presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., per il giudice "deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. solo qualora nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento il destinatario assente sia stato informato mediante prova che l'atto sia pervenuto nella sua sfera di disponibilità".

Avviso di convocazione e presunzione di conoscenza

E, nel caso esaminato, il Condominio chiamato in causa, su cui gravava il suddetto onere probatorio, non ha dimostrato di avere tempestivamente convocato controparte.

L'ente di gestione, si legge in sentenza, si è infatti limitato a produrre documentazione attestante il solo invio della raccomandata di convocazione, senza avere in alcun modo documentato che l'avviso di convocazione fosse tempestivamente pervenuto "nella sfera di disponibilità dell'attrice" mediante la produzione dell'attestazione di ricezione della raccomandata o almeno, ove al primo tentativo la destinataria fosse assente, della ricezione dell'avviso di giacenza della stessa presso l'ufficio postale.

La tempistica nel caso esaminato appare essenziale per comprendere la dinamica della vicenda: dalla ricevuta prodotta dal emerge che la raccomandata è stata consegnata all'ufficio postale il 17 maggio, ma è arrivata nelle mani della destinataria solo in data 1° giugno, giorno della riunione assembleare, come dimostra la sottoscrizione da parte della condomina del documento che riscontra la consegna.

In pratica, il Condominio non ha documentato se e quando l'avviso fosse pervenuto nella disponibilità della destinataria assente prima della data del 1° giugno, poiché la documentazione prodotta non attesta l'esistenza di alcun previo tentativo di consegna da parte del messo postale nelle forme di cui all'art. 1135 c.c. e del perché non sarebbe andato a buon fine al primo tentativo.

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L'atto deve pervenire nella sfera di disponibilità del destinatario

Dalla documentazione di parte, peraltro non sottoscritta da alcuno che abbia attestato l'assenza del destinatario al primo accesso e quindi da considerarsi riscontro inidoneo alla prova, emerge che la raccomandata era "disponibile per il ritiro presso il centro operativo postale" già il 19 maggio.

Ciononostante, secondo il Tribunale, tale attestazione è comunque "inidonea" a dimostrare di per sé che il plico sarebbe entrato nella disponibilità, mediante attestazione della ricezione dell'avviso di giacenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 66 disp. att. del codice civile.

La mancata tempestiva conoscenza dell'avviso di convocazione determina dunque una lesione del diritto dell'attrice di partecipare all'assemblea e di essere avvertita in tempo per poter prendere cognizione del contenuto dell'ordine del giorno, acquisendo la documentazione ritenuta necessaria, e per poter utilmente determinarsi se partecipare o meno ed in quale guisa (se a mezzo di delegato) all'assise. La delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 17 giugno 2021 n. 10622
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