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Senza prova di ricezione non basta l'email per comunicare correttamente il verbale

Il Tribunale di Novara rammenta l'importanza di comunicare la delibera condominiale agli assenti con mezzi idonei a dimostrarne l'effettiva ricezione.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, come precisato dall'art. 1137 del codice civile, norma che al tempo stesso disciplina anche le modalità di impugnazione delle delibere qualora le stesse siano contrarie alla legge o al regolamento di condominio.

In tal caso, è consentito a ogni condomino assente, dissenziente o astenuto di adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.

Tale termine, come chiarito dalla stessa disposizione, decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Appare evidente come, per consentire ai condomini assenti di venire a conoscenza di quanto deliberato affinché sia possibile valutare la possibilità di impugnare la decisione, è buona norma che la delibera venga loro comunicata in tempi stringenti, anche se la legge non prevede espressamente un termine entro il quale tale comunicazione debba essere effettuata.

Comunicare tempestivamente è anche interesse del Condominio, in quanto consente di far decorrere i termini per l'impugnazione.

La legge neppure stabilisce in che modo tale comunicazione vada effettuata, non richiedendo a tal fine alcuna forma particolare, a differenza di quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. in relazione all'avviso di convocazione dell'assembla condominiale.

Tuttavia, nonostante la forma dell'invio della deliberazione al condomino assente resti libera, è preferibile utilizzare modalità quali la PEC o la posta raccomandata che sono in grado di dimostrare l'avvenuta consegna. Infatti, incombe sul condominio l'onere della dimostrare l'avvenuta e regolare comunicazione, prova che può essere tuttavia raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni.

Tuttavia, nella pratica si sono anche verificati casi in cui tale comunicazione è avvenuta utilizzando la semplice e-mail, ma tale mezzo rende di fatto più difficoltoso dimostrare l'effettiva ricezione e dunque si presta anche ad essere contestato in giudizio.

Sul punto si è recentemente pronunciato il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 378 del 25 maggio 2021, a seguito dell'opposizione proposta da una società con appartamenti all'interno del Condominio, avverso una deliberazione dell'assemblea comunicatagli successivamente stante l'assenza alla riunione.

Il Condominio convenuto, tuttavia, sostiene che tale impugnazione sia inammissibile, poiché tardiva, ma si tratta di eccezione che il giudicante disattende con conseguente ammissibilità dell'impugnazione.

Comunicazione verbale assemblea di condominio non costituita

In prima battuta, il provvedimento ribadisce un principio ormai consolidato e sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui "devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sevizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.

Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

Tempestività dell'impugnazione ed efficacia probatoria documenti informatici

Nel caso di specie, è stata asseritamente inviata all'attrice, da parte dell'amministratore del condominio, una e-mail ordinaria in data 12 febbraio 2016 contenente il verbale dell'assemblea la cui delibera è oggetto di impugnazione.

Tale mezzo è stato tempestivamente contestato dalla società con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile.

Sul punto il Tribunale ritiene di far proprio l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui "la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2019, n. 31402).

Comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio agli assenti. Entro quanto tempo va inviato? Le modalità di comunicazione.

Attesa la contestazione operata dall'attrice e in mancanza di prova dell'effettiva ricezione dell'e-mail sopra menzionata, l'impugnazione deve ritenersi tempestiva in quanto proposta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale, avvenuta poi anche tramite PEC in data successiva, ovvero il 20 aprile 2016.

Il giudicante si sofferma poi sull'aspetto relativo all'efficacia probatoria dei documenti informatici, anche in tal caso rifacendosi a una pronuncia di legittimità.

Nel dettaglio, come precisato dalla Suprema Corte, "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (cfr. Cass. n. 11606/2018).

Sentenza
Scarica Trib. Novara 25 maggio 2021 n. 378
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